Telecomunicazioni, Agcom: no ai costi aggiuntivi per il recesso

Nessun costo aggiuntivo per i consumatori. Angelo Cardani, presidente dell’Agcom, in occasione di un’audizione al Senato, ha lanciato un messaggio chiaro a proposito delle nuove norme sulla telefonia contenute nel “ddl concorrenza” che – si teme – possono far lievitare i costi a carico dell’utente finale senza che vi sia una reale giustificazione.

Il testo, dopo essere stato approvato alla Camera, è ora in discussione al Senato.
Massima attenzione è rivolta in particolare all’art. 18, ovvero la norma che dovrebbe favorire la mobilità del consumatore e che, accanto a soluzioni che alleggeriscono l’iter burocratico in caso di cambio di contratto tv o di telefonia, nasconderebbe alla voce “onere” dei costi aggiuntivi (rispetto alle spese sostenute dall’operatore) non meglio specificati. La norma, dunque, di fatto lascerebbero all’operatore la possibilità di fissare a sua discrezione il costo del recesso e del cambio di fornitore.
Secondo Cardani una soluzione del genere sarebbe inaccettabile perché “il costo del recesso e del cambio operatore dovrebbe essere allineato ai costi sostanziali sopportati dall’operatore disdettato, garantendo l’equità dell’onere economico gravante sull’utente”. Per garantire certezza dei costi ed evitare qualsiasi dubbio interpretativo, dunque, la norma che si vuole introdurre deve essere chiara nel prevedere la sola voce “spese” ed eliminando il generico riferimento a ulteriori oneri .
Positive, invece, altre novità contenute nella normativa in arrivo, dalla maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali, con l’obbligo di informare il potenziale cliente sulle modalità di recesso e i relativi costi fin dalla fase della pubblicizzazione dell’offerta, all’introduzione dell’obbligo per gli operatori di comunicare i costi di disdetta e recesso, con le singole voci e la rispettiva giustificazione economica, all’Agcom.
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Altra apprezzabile misura è quella relativa all’eliminazione delle penali oggi previste in caso di risoluzione anticipata delle offerte promozionali. Le penali, nel disegno di legge, sono infatti sostituite dalla voce “eventuali relativi costi di uscita”, che devono essere equi e proporzionati rispetto al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta (tenendo conto, dunque, di versamenti eventualmente già effettuati dal consumatore).
Peccato però che la norma non specifichi che sia applicabile ai contratti stipulati non solo per la fornitura di servizi, ma anche per la fornitura di beni, essendo caratteristica delle promozioni nel settore delle comunicazioni elettroniche anche l’offerta dell’acquisto di terminali. “Si tratta di una esigenza di chiarimento da parte del legislatore quanto mai apprezzabile – ha sottolineato a questo proposito Cardani – poiché suggerita dall’esperienza quotidiana, allo scopo di risolvere le problematiche insorte nel caso di cessazione anticipata”.