Come contestare le multe

Come contestare una multa? Quali sono le informazioni obbligatorie su un verbale? Come si presenta un ricorso? Ecco la nostra guida per non sbagliare.

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Cos’è la multa
La multa, o contravvenzione, è una sanzione amministrativa per le infrazioni al codice della strada.
L’iter della multa inizia con l’accertamento dell’infrazione da parte di un agente accertatore, cui segue l’emissione del verbale di contestazione; la notifica del verbale può essere fatta contestualmente, se il guidatore viene fermato al momento dell’infrazione, o al domicilio del proprietario del veicolo (responsabile in solido se il trasgressore non è stato identificato), se non è stata possibile la notifica contestuale.

Le multe cumulative
In caso di violazione di più regole del codice della strada con una sola azione od omissione, oppure in caso di più violazioni della stessa norma, si può chiedere al giudice di pace o al prefetto di consentire il pagamento della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (è il caso, ad esempio, di chi per andare a lavoro percorre sempre la stessa strada, superando i limiti di velocità, e in pochi giorni colleziona più multe rilevate da un autovelox).
Attenzione però: questa regola non riguarda le violazioni compiute nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato (Ztl), violazioni per le quali, quindi, saranno applicabili le sanzioni previste per ogni singola infrazione.

Il codice della strada
Il codice della strada contiene le regole della circolazione stradale.
Al codice si affiancano un Regolamento di esecuzione e attuazione, che specifica le disposizioni contenute nel codice, e altre norme particolari riguardanti, ad esempio, l’assicurazione obbligatoria dei veicoli, il Pubblico registro automobilistico (Pra), l’attività delle autoscuole.

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Il verbale

Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto, anche con l’ausilio di sistemi informatici, un verbale.

Elementi essenziali del verbale sono:

  • l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta;
  • l’indicazione delle generalità e della residenza del trasgressore e, nel caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale;
  • l’indicazione degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento;
  • la sommaria esposizione del fatto;
  • la citazione della norma violata;
  • le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione;
  • l’indicazione delle modalità per il pagamento in misura ridotta, quando sia consentito;
  • l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato e il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo
  • l’indicazione dell’autorità competente a decidere l’eventuale ricorso;
  • l’indicazione del nominativo e/o della matricola degli agenti accertatori, nonché l’indicazione del responsabile del procedimento.
  • Infine deve essere segnalata, se prevista, la decurtazione dei punti dalla patente come conseguenza dell’infrazione, così come le altre sanzioni accessorie.

La notifica del verbale

  • Contestazione immediata

Di regola, se è possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata sia al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento (il proprietario del veicolo è sempre obbligato in solido con il trasgressore, a meno che il primo non provi che il trasgressore guidava il veicolo contro la sua volontà).

In caso di fermo di un minorenne, la contestazione (o la successiva notifica) del verbale avverrà nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza o che ne hanno la responsabilità genitoriale. Il minorenne deve essere citato nel verbale nella descrizione del fatto.

  • Notifica a casa

Se la contestazione non è avvenuta al momento dell’infrazione, l’agente compila il verbale specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende, che poi provvede alla notifica. In alcuni casi l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione non è previsto, come ad esempio nel caso in cui sia impossibile raggiungere un veicolo lanciato a grande velocità o nei casi di attraversamento con il semaforo rosso, sorpasso in curva, violazione accertata per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento (come gli autovelox) che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo o comunque nei casi in cui il trasgressore non può essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari o, infine, quando la multa viene fatta in assenza del trasgressore.

In questi casi il verbale va notificato all’effettivo trasgressore, se conosciuto, oppure a uno dei soggetti solidalmente obbligati (in genere il proprietario del veicolo) che risultano registrati al Pra (Pubblico registro automobilistico) alla data dell’accertamento.

La notifica della multa deve essere fatta entro 90 giorni dall’identificazione di questi soggetti, oppure da quando l’amministrazione è in grado di provvedere alla loro identificazione, alla loro residenza o domicilio.
Se il trasgressore risiede all’estero il verbale va notificato entro 360 giorni dall’accertamento, calcolati dalla data dell’infrazione.

Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada, possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell’organo accertatore secondo le modalità di legge o tramite l’invio di una raccomandata a/r (anche con corrieri privati convenzionati con i Comuni). Le spese di accertamento e di notificazione sono a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

ATTENZIONE: tra le modalità di legge che permettono il perfezionamento della notifica c’è anche la “compiuta giacenza” dell’atto presso la posta o la casa comunale. Pertanto, anche se il trasgressore che ha trovato nella cassetta delle lettere l’avviso della raccomandata non si presenta per ritirarla, trascorso il termine di giacenza di 10 giorni la notifica si considera validamente avvenuta e cominciano a decorrere i termini sia per il ricorso che per il pagamento.

La rateazione delle multe
Le contravvenzioni al codice della strada di importo minimo di 200 euro possono essere pagate a rate.
La concessione del beneficio della rateizzazione spetta ai trasgressori che versano in condizioni di disagio economico (reddito imponibile non superiore ai 10.628,16 euro; questo limite è alzato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente).
L’importo minimo di 200 euro deve riferirsi a un unico verbale.
La richiesta di rateizzazione della multa deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica della violazione al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari dello Stato (polizia stradale, carabinieri, funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato), oppure al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti rispettivamente delle Regioni, Province o dei Comuni.
L’amministrazione interessata decide entro 90 giorni e, se non risponde, la richiesta si intende respinta.
L’importo della singola rata non può essere inferiore a 100 euro e il numero massimo di rate è di 12 (per importi fino a 2.000 euro), 24 (per importi fino a 5.000 euro) e 60 (se l’importo della multa supera i 5.000 euro).
La richiesta di rateizzazione implica la rinuncia a presentare ricorso contro la multa al prefetto o al giudice di pace.
Il debitore che non paga la prima rata o, successivamente, di due rate, decade automaticamente dal beneficio della rateazione.
Vai al modulo per la richiesta di rateazione (link)

 

Pagamento “scontato” se si paga subito
L’importo della multa è ridotto del 30% se si paga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. In pratica, se la contestazione è immediata, i cinque giorni decorrono dalla data dell’infrazione; invece, se il verbale viene notificato successivamente al domicilio, i cinque giorni decorrono dalla data di ricezione.
Lo sconto si applica anche alle multe per divieto di sosta rilevate mediante preavviso apposto sul parabrezza.

ATTENZIONE: lo sconto non si applica alle violazioni più gravi, cioè quelle per le quali è prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente. Inoltre non si applica quando il trasgressore non ha ottemperato all’invito a fermarsi oppure, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si è rifiutato di esibire il documento di circolazione o la patente di guida.

Comunicazione dei dati di chi era alla guida
Il proprietario dell’auto, entro 60 giorni dalla notifica della contravvenzione che contiene la richiesta di comunicare chi era effettivamente al volante – come nel caso in cui oltre alla sanzione pecuniaria è previsto il taglio di punti della patente – ha il dovere di comunicare all’autorità che ha emesso la multa il nome di colui che era alla guida del mezzo: ciò affinché si possa procedere, nei confronti di quest’ultimo, alla decurtazione dei punti dalla patente.
La comunicazione deve preferibilmente avvenire con raccomandata a/r.

ATTENZIONE: anche se si paga la multa è sempre necessario inviare la raccomandata con la comunicazione dei dati del conducente, altrimenti ci si vedrà notificare una seconda sanzione.

Se il proprietario dell’auto non comunica, senza giustificato motivo, i dati dell’effettivo conducente, non si procederà ad alcuna decurtazione di punti, ma gli verrà notificata (entro i 150 giorni successivi alla scadenza dei 60 giorni suddetti) un’ulteriore sanzione da 286 a 1.142 euro.
Il “giustificato motivo” che esclude l’obbligo di comunicazione viene valutato dall’autorità che ha elevato l’infrazione.

 

I ricorsi contro le multe
Il ricorso può essere presentato quando la multa è illegittima, viziata o ingiusta per altri motivi.
Sono tre le strade percorribili per impugnare una multa: il ricorso in autotutela, rivolto cioè all’ente che ha applicato la multa affinché la annulli, il ricorso al giudice di pace e il ricorso al prefetto.

L’annullamento in autotutela
Se la multa è palesemente illegittima (ad esempio per errore di persona, notifica al vecchio proprietario a seguito di regolare passaggio di proprietà, doppio verbale per la stessa infrazione), prima di fare ricorso si può provare a richiedere all’ente che ha redatto la multa di annullarla in autotutela, ovvero esercitando il potere/dovere di correggere o annullare i propri atti che risultino illegittimi o infondati.

Il ricorso al giudice di pace

Contro una multa è possibile presentare ricorso al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, a condizione che non si sia già presentato ricorso al prefetto o che la multa non sia già stata pagata.
In particolare, al giudice di pace possono essere presentati

  • i ricorsi contro la multa per infrazione al codice della strada
  • i ricorsi contro la cartella esattoriale (ricevuta per una multa non pagata), ma solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica, e non per contestare nel merito il verbale;
  • i ricorsi contro l’ordinanza del prefetto che rigetta il ricorso per una multa.Il ricorso non può essere presentato contro l’avviso di violazione (il tradizionale documento lasciato sul parabrezza), ma occorre attendere la notifica del verbale.

Il termine per presentare il ricorso al giudice di pace – recandosi personalmente presso la cancelleria del giudice di pace o a mezzo posta raccomandata a/r – è di 30 giorni dalla data di contestazione della multa o dalla data di notifica. Il ricorso contro la cartella esattoriale va presentato entro 30 giorni dalla notifica della cartella stessa. Al ricorso vanno allegati: l’atto contestato (multa, cartella esattoriale, ordinanza di rigetto del prefetto), gli eventuali documenti da depositare e la copia del documento d’identità del ricorrente, oltre le marche per il contributo unificato e i diritti di notifica.

ATTENZIONE: si può presentare il ricorso al giudice di pace anche in via telematica e accedere on line alle informazioni sullo stato dei procedimenti presentati. Una volta che il ricorso è stato iscritto a ruolo, deve comunque essere stampato e presentato all’ufficio del giudice competente a mano o con raccomandata a/r, completo della documentazione richiesta.

ATTENZIONE: Oltre all’annullamento del verbale, è opportuno chiedere nel ricorso anche la sospensione della sua efficacia esecutiva. Altrimenti, nelle more del giudizio, ci potrebbe essere notificata la cartella di pagamento.

Il giudice può accogliere il ricorso, in tutto o in parte. Se lo respinge, può “condannare” il ricorrente anche al pagamento delle spese del procedimento nonché degli onorari dell’eventuale avvocato della controparte.
In caso di rigetto, la giurisprudenza recente ritiene tra l’altro che il giudice di pace possa aumentare, entro il massimo edittale, la multa comminata dall’agente accertatore.
La sentenza di rigetto è comunque appellabile in tribunale (stavolta assistiti da un avvocato).
Vai al modulo di ricorso al giudice di pace (Link)

 

Il ricorso al prefetto
Contro la multa si può presentare un ricorso al prefetto del luogo dove è avvenuta la violazione entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
Il ricorso può essere presentato: direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata a/r oppure all’ufficio o comando a cui appartiene l’organo accertatore, anche a mezzo raccomandata a/r.
Con il ricorso possono essere presentati i documenti necessari a sostenere la contestazione e può essere chiesta l’audizione personale.
Il preavviso di violazione (lasciato sul parabrezza dell’auto) non può essere contestato subito, ma occorre attendere la notifica del verbale.

ATTENZIONE: il ricorso, di per sé, non sospende il pagamento della multa, per cui occorre chiedere espressamente la sospensione dell’esecutività del provvedimento fino alla decisione del prefetto.

Se il prefetto ritiene legittima la multa, adotta, entro 120 giorni, un’ordinanza motivata con cui obbliga il ricorrente al pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese. Questa ingiunzione di pagamento viene notificata all’autore della violazione nel termine di 150 giorni dalla sua adozione.
Se, invece, ritiene che il ricorso del cittadino sia corretto e, quindi, ritiene infondato l’accertamento che sta alla base della multa, il prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, emette un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
Contro l’ingiunzione di pagamento emanata dal prefetto, il cittadino può presentare un ulteriore ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dall’avvenuta notifica.
Vai al modulo di ricorso al prefetto (link)

Tutti i “tempi” da conoscere

  • 90 giorni: termine entro cui la multa stradale deve essere notificata al trasgressore (360 se risiede all’estero);
  • 60 giorni: termine, decorrente dalla comunicazione della contravvenzione, entro cui il conducente deve fornire i dati dell’effettivo conducente, se richiesto nel verbale stesso;
  • 5 anni: termine, che parte dalla notifica della contravvenzione, entro cui va notificata la cartella esattoriale per una multa non pagata;
  • 5 giorni: termine, che decorre dalla comunicazione della contravvenzione, entro cui il trasgressore può effettuare il pagamento in misura ridotta, con decurtazione del 30% della sanzione;
  • 30 giorni: termine, decorrente dalla comunicazione del verbale, entro cui il trasgressore può fare ricorso al giudice di pace;
  • 60 giorni: termine, a partire dalla comunicazione del verbale, entro cui il trasgressore può fare ricorso al prefetto;
  • 30 giorni: termine entro cui, in caso di rigetto del ricorso da parte del prefetto, il trasgressore può presentare ricorso al giudice di pace.

I costi per opporsi a una multa

Sia davanti al giudice di pace che al prefetto non occorre l’assistenza dell’avvocato. Vi sono però dei costi fissi.
Il ricorso al giudice di pace costa 43 euro di contributo unificato, ai quali vanno aggiunti 27 euro di bollo per le multe superiori a 1.100 euro.
Considerata la possibilità del pagamento in misura ridotta della multa, se non si è certi della fondatezza della contestazione potrebbe essere più conveniente pagare la multa e rinunciare al ricorso.
Al contrario, se si vuole contestare la multa per un vizio formale (ad esempio il verbale è stato notificato oltre i 90 giorni previsti dalla legge), meglio rivolgersi al prefetto, affrontando la sola spesa della spedizione della raccomandata a/r per inviargli il ricorso.

I MOTIVI per contestare una multa
Tra i motivi più comuni di nullità del verbale di accertamento di una multa ci sono:

  • la mancata notifica del verbale entro 90 giorni dalla data di accertamento (non dalla data di infrazione) o 150 giorni (se residente all’estero);
  • il mancato rispetto delle modalità di legge per la notifica del verbale;
  • la notifica del verbale dopo il pagamento della sanzione;
  • la multa elevata dagli ausiliari del traffico per violazione che non riguarda la sosta o la fermata dei veicoli;
  • la mancata omologazione degli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni;
  • il contravventore non proprietario del veicolo;
  • il verbale incompleto (mancano uno o più dei suoi elementi essenziali, quali l’indicazione del fatto, di data e ora dell’infrazione, della norma violata, dei motivi della mancata contestazione immediata, delle modalità per fare ricorso o per il pagamento in misura ridotta, della somma da pagare, ecc.);
  • il verbale redatto da agente accertatore al di fuori del suo territorio di competenza;
  • la mancata segnalazione e/o mancata visibilità degli autovelox;
  • il verbale illegibile o non chiaro.

Link utili
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34121

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home

https://gdp.giustizia.it