Caro Test-Salvagente, vi seguo con interesse e vorrei tanto un chiarimento circa la possibilità di acquisto di autovettura con Iva agevolata, da parte di un disabile in situazione di gravità (riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92).
Tale possibilità mi è stata recentemente negata dai concessionari auto, pur essendomi stata invece riconosciuta nel 2003. Oggi lo stesso certificato di disabilità sembra non essere più sufficiente perché nel quadro clinico non riporta espressamente “impedita capacità motoria” ma solo che la malattia ha un impegno algico e funzionale rilevante.
È verosimile che debba risottomettermi a nuova visita medica per ottenere l’agevolazione?
Antonella Ceccaroni
Cara Antonella,
la sua lettera ci dà modo di ritornare sull’argomento e fare chiarezza.
L’acquisto dell’autovettura con Iva agevolata al 4%, la detrazione Irpef al 19% e l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione da parte di cittadini disabili in situazioni di gravità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 rientrano tra le “agevolazioni” spettanti per legge ai portatori di handicap e alle loro famiglie.
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Ne possono usufruire:
- i cittadini non vedenti e i sordi,
- i disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento,
- i disabili con una grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- i disabili con ridotta o impedita capacità motoria.
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono coloro che soffrono di grave handicap (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92) come certificato da verbale della Commissione per l’ accertamento dell’handicap presso la Asl.
Al fine di un’esatta distinzione tra le diverse categorie, i verbali di cui al punto 3 sono quelli in cui risulti accertato un handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportino una permanente limitazione della capacità di deambulare.
I disabili al punto 4 sono invece coloro che presentano una “ridotta o impedita” capacità motoria ma che non risultano contemporaneamente affetti da grave limitazione della capacità di camminare. Soltanto per questa ultima categoria, rappresentata al punto 4, il diritto all’agevolazione è condizionato dall’adattamento del veicolo e al fatto che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva e prevalente a beneficio della persona disabile.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un familiare ovvero non possiede un reddito superiore a 2.840, 51 euro l’anno, può beneficiare dell’agevolazione lo stesso familiare che ha sostenuto o intende sostenere nell’interesse del disabile la spesa relativa all’acquisto dell’auto.
Oltre che per l’acquisto l’agevolazione Irpef spetta anche per le riparazioni del mezzo con esclusione delle spese di ordinaria manutenzione e se effettuate entro i primi 4 anni dall’acquisto dell’auto.
Solo una domanda per nostra curiosità. Ha provato a rivolgersi esplorativamente a un altro concessionario giusto per verificare se venivano sollevate le stesse argomentazioni? Ci tenga informati.