Telefonia, Agcom: “Costi di recesso non siano superiori al canone pagato”

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L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mette mano alla fastidiosa pratica degli operatori di spillare soldi anche ai clienti in uscita, con i “costi di recesso”. L’Agcom ha infatti approvato le nuove “Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione”, con delibera 487/18/CONS, che dovranno rispettare operatori di telecomunicazioni e di reti televisive. Le linee guida fanno riferimento solo al caso in cui si passa a nuovo operatore o si recede dal contratto liberamente, e non a causa di variazioni unilaterali da parte della compagnia (per cui la legge prevede la libertà di interrompere il rapporto di clientela senza alcun costo o penale).

Spese di recesso non oltre il canone medio

L’Autorità, dando attuazione alle novità normative introdotte dalla Legge Concorrenza, ha chiarito che la disciplina delle spese di recesso deve applicarsi a tutti i costi che gli operatori addebitano agli utenti quando questi ultimi recedono dal contratto. Non solo, dunque, ai costi sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire l’utente – che, in base alla legge devono essere commisurati al valore del contratto e ai costi sostenuti dall’azienda – ma anche a quelli relativi la restituzione degli sconti erogati in caso di offerte promozionali, nonché ai costi relativi al pagamento delle rate residue dei prodotti e ai servizi offerti congiuntamente al servizio principale. L’Autorità ha stabilito che le spese di recesso non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente: il riferimento al canone mensile consente di evitare che gli operatori addebitino agli utenti spese non proporzionate al valore del contratto.

Gli sconti iniziali non dovranno essere restituiti per intero

Inoltre, la restituzione degli sconti dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione. L’Agcom vuole porre un freno così alla pratica più volte contestata dai consumatori, di richiedere la restituzione integrale degli sconti goduti, che non di rado arriva anche a cifre a doppio zero (sconto attivazione, intervento tecnico, modem): gli operatori potranno richiederne la restituzione, ma in una misura inferiore a quella attuale.

Tempistica massima della rateizzazione

Infine, gli utenti che recedono anticipatamente dal contratto potranno scegliere se continuare a pagare le rate residue, relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale, è il caso dello smartphone o del modem offerto a rate, o pagarle in un’unica soluzione. Le linee guida hanno anche previsto che la durata della rateizzazione dei servizi (quali i servizi di attivazione, i servizi accessori, etc.) non potrà eccedere i ventiquattro mesi. In linea con quanto stabilito dalla legge concorrenza, sono stati poi rafforzati gli obblighi informativi e di comunicazione, stabilendo, in particolare, l’obbligo per gli operatori di rendere note tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.