Un colpo, letale, al sistema di accoglienza degli Sprar. Tra i molti aspetti del decreto presentato ieri dal ministro degli Interni Salvini e dal premier Conte e approvato dal Consiglio dei Ministri c’è l’affossamento di un sistema che molti definivano come il migliore per l’integrazione.
L’accoglienza diffusa ora, secondo le intenzioni del decreto, sarà riservato solo a chi ha già ricevuto la protezione internazionale e ai minori non accompagnati. Tutti gli altri finiranno concentrati nei verranno invece rimandati inevitabilmente nei Centri di accoglienza straordinaria, dove centinaia di persone concentrate sono nelle mani di un sistema che è finito più volte in odore di corruzione nelle pagine giudiziarie.
Una bocciatura su tutti i fronti viene da Cittadinanzattiva: “Chiediamo che il decreto non sia convertito in legge. Altrimenti ci impegneremo perché sia smantellato davanti alla Corte Costituzionale, affinché siano ripristinati i principi di solidarietà e accoglienza su cui si fonda la nostra Costituzione” dice l’associazione. E la coordinatrice nazionale di Giustizia per i diritti-Cittadinanzattiva Laura Liberto aggiunge: “Come promesso e previsto si ricorre, in dispregio dei presupposti costituzionali, alla decretazione d’urgenza per “rispondere” ad emergenze finte e create a tavolino o, a loro volta, frutto di decenni di cattiva gestione dell’accoglienza e dei fenomeni migratori. Con il rischio questa volta di generare vere emergenze. Il decreto è una sequenza di misure che inficiano garanzie fondamentali, aprendo la strada a derive potenzialmente pericolose per tutti, e che sono inoltre prive di ogni progetto di gestione e governo dell’immigrazione”.
Come è regolato fino a oggi l’accoglienza?
Per capirlo bisogna tornare al 2011, all’emergenza del Nord Africa, suggerisce Daniela Di Capua, direttrice del servizio nazionale Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che insieme a Cas, Hotspot e Cpsa accoglie chi arriva in Italia. Sette anni fa, infatti, si è cercato di costruire un approccio, per arrivare poi all’intesa del 10 luglio 2014 e al decreto legislativo 142 del 2015. Quando nel 2011 gli sbarchi sono diventati quotidiani, è stata conferita alle prefetture la gestione dell’emergenza con iniziative straordinarie: si è passati a un modello che suddivide l’accoglienza in primo soccorso, prima accoglienza e seconda accoglienza, come sintetizza Ivan Pupolizio, professore associato di Sociologia della legge e Teoria dei diritti umani all’Università di Bari in un articolo pubblicato sulla colombiana Rivista euro-americana di teoria e storia politica del diritto. A dicembre 2012 l’Italia aveva accolto 62mila migranti. Poi gli arrivi sono proseguiti e nel 2014 si è resa necessaria l’intesa tra governo, regioni ed enti locali per gestire i flussi straordinari.
Nuovi e vecchi modelli
Gli Sprar, gestiti dagli enti locali, erano diventati il modello di riferimento per l’accoglienza: quelli in cui si associano alla fornitura di vitto e alloggio servizi fondamentali quali l’alfabetizzazione, l’analisi delle competenze e di eventuali titoli del migrante, la sua formazione dal punto di vista della conoscenza della cultura del lavoro, in vista dell’autonomia. La rendicontazione è ferrea: “Tutto, anche una banale donazione di un paio di scarpe, deve essere rendicontato all’ente locale che ha la responsabilità dello Sprar”, fa sapere un lavoratore di uno Sprar emiliano e lo conferma la direttrice Di Capua.
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I Cas, in principio, prestavano il fianco a chi volesse fare il furbo perché la rendicontazione non era stringente, come ammette Walter Massa, responsabile accoglienza Arci. Poi “sono arrivate correzioni anche per i Cas”, aggiunge Di Capua.
Anche Massa è convinto che “il modello che garantisce di più è quello dello Sprar”. Facile da comprendere: “Lo Sprar è un modello pubblico, il Cas è un sistema privato realizzato con soldi pubblici; nel secondo caso le prefetture sono diventate come degli agenti immobiliari e fino a poco tempo fa le gare d’appalto erano al ribasso”, scandisce Massa, che aggiunge: “Nel modello Cas tutto era più in capo all’etica del gestore”, soprattutto all’inizio, quando anche gli albergatori potevano accogliere migranti: è stato importante questo tipo di intervento ma i controlli sono più difficili. Sono luoghi periferici dove vengono accolti anche centinaia di migranti: una modalità che non facilita l’integrazione e spesso scatena la diffidenza dei cittadini. Poi sono state fatte delle aggiustature anche al modello Cas, ma lo Sprar resta migliore, “per servizi, trasparenza e modalità”.
IL GLOSSARIO DELL’ASSISTENZA
I LUOGHI
Hotspot: “Punti di crisi”, così definiti i luoghi del cosiddetto “primo soccorso e assistenza”, ma anche di primo controllo (questa funzione continua ad essere espletata anche da Cpsa, Centri di primo soccorso e accoglienza); qui tutti vengono registrati alla banca dati di Eurodac.
Cara (Centri di accoglienza richiedenti asilo), Cda (Centri di accoglienza): centri di accoglienza istituti prima della nascita dei Cas dove vengono dirottati i migranti sbarcati a seconda delle richieste/situazioni.
Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) è la rete che accoglie i migranti in uscita dalla prima accoglienza; si tratta della cosiddetta “seconda accoglienza”.
Cas (Centri di accoglienza straordinaria): istituiti per fronteggiare l’emergenza degli arrivi; sono gestiti dalle prefetture e sono nati per avere carattere temporaneo e invece costituiscono ancora la modalità ordinaria di accoglienza.
LE PERSONE
Il richiedente asilo è un cittadino straniero che ha fatto domanda di protezione internazionale ma che non ha ancora avuto risposta definitiva.
Il rifugiato ha ottenuto la protezione internazionale (come definito dalla Convenzione di Ginevra del ’51, firmata da 147 paesi), si trova fuori dal proprio paese d’origine per persecuzioni, violenze e rischierebbe a rientrare nel proprio paese.
La protezione sussidiaria viene concessa a chi non è rifugiato ma rischierebbero un danno grave rientrando nel paese d’origine.
La protezione umanitaria si dà quando esistono forti motivazioni umanitarie per cittadini particolarmente vulnerabili per motivi medici, fisici, psichici o maltrattamenti e violenze.