Il ministero dell’Economia e finanze batte un colpo, sulla storia degli assegni staccati dimenticando di aggiungere a mano la clausola di non trasferibilità. Vecchi blocchetti che pure sono rimasti nei cassetti e utilizzati da moltissimi utenti in buona fede. Quanti?
Il gruppo che raccoglie i casi e li mette in contatto parla di molte migliaia. Per la prima volta il Mef dà i numeri: 1.692 assegni contestati, con 107 persone che hanno scelto di pagare l’oblazione (6mila euro) che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio che invece prevederebbe una multa da 3mila a 50mila euro per gli assegni da mille euro in su senza il “non trasferibile”.
La vicenda l’ha raccontata, con tanto di testimonianze, il Salvagente. E sempre da queste colonne avevamo intervistato Sergio Boccadutri, parlamentare Pd, che aveva presentato e fatto approvare una proposta correttiva in Parlamento per ristabilire i criteri di ragionevolezza e proporzionalità alle sanzioni.
Ora il ministero, finalmente, rompe il silenzio, nelle sue pagine con un “vademecum” che definire tardivo, dopo oltre 7 mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme è il minimo.
E spiega: “È stato verificato che, in alcuni casi, le sanzioni elevate possono colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità. Per questo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in linea con le osservazioni contenute in un parere parlamentare, sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio recuperando la proporzionalità tra l’importo trasferito e la sanzione”.
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Bene, diranno i nostri lettori, questione risolta…
Basta leggere la fumosa risposta alla domanda (che fa parte delle Faq del ministero) Si deve sempre pagare l’oblazione? Per capire che così non è.
Riportiamo integralmente: “È importante sapere che il pagamento dell’oblazione è solo una delle opzioni possibili (la meno conveniente, visto che la norma è destinata a cambiare, ma questo il Mef non lo dice, ndr). Ricevuta la contestazione, il soggetto incolpato può decidere se pagare l’oblazione ovvero se attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel corso del quale potrà fornire le proprie osservazioni con la possibilità anche di ottenere, laddove ne ricorrano gli estremi, un provvedimento di proscioglimento totale ovvero l’irrogazione di una sanzione più bassa dell’oblazione”.
Quanto si pagherà nel migliore dei casi, con la norma esistente? Spiega il ministero: “La nuova disciplina prevede la possibilità, per l’interessato, di chiedere la riduzione di un terzo: la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari ad € 2.000”.
E ammette: “Naturalmente non è possibile conoscere in anticipo se convenga pagare l’oblazione o attendere la conclusione del procedimento, poiché la sanzione irrogata potrà essere inferiore (con un minimo di 2.000 €) o anche molto più elevata dell’importo dell’oblazione (fino a 50.000 €). Inoltre è possibile che, sulla base delle giustificazioni prodotte dall’interessato, non venga emessa alcuna sanzione ma un provvedimento di proscioglimento”. Armatevi di sfera di cristallo, sembra suggerire il dicastero, e incrociate le dita.
Una guida, insomma, fumosa che più fumosa non si può. In cui il Mef prova a difendere la legge obrobrio di luglio: “Con le precedenti disposizioni (quelle in vigore fino al 3 luglio 2017) l’oblazione era pari al 2 per cento dell’importo e risultava ‘vantaggiosa’: per tale motivo la maggior parte dei procedimenti venivano definiti con l’applicazione di oblazioni irrisorie, cosa che rendeva il sistema sanzionatorio scarsamente dissuasivo per le attività illecite di riciclaggio”.
Contenti loro… C’è solo da augurarsi che il Parlamento non dimentichi queste migliaia di persone e metta l’ultima parola su una vicenda scandalosa.