Caro Salvagente, è proprio il caso di salvarci. Abbiamo trascorso 9 giorni senza riscaldamento e non sappiamo quando sarà riattivato. Il nostro condominio è composto da 35 famiglie e risulta moroso a sua insaputa, verso la società che fornisce il gas.
Al momento della taglio del gas è intervenuto l’amministratore cercando di spiegare agli operai che aveva concordato, non ha specificato con chi, di rimandare il distacco dell’utenza.
Durante quella drammatica giornata è stata perfino chiamata la polizia, non so da chi, ha preso i nomi dell’amministratore e del capo operai e sentito superficialmente il problema, poi sono andati via.
L’amministratore, a quel punto, ha pagato una fattura di 2.820,40 euro, pensando di fermare l’operazione taglio del gas. Una mattinata di frenetiche telefonate non ha prodotto esiti. Il colmo è stato che la raccomandata, che invitava l’amministratore a regolarizzare la mora pena il distacco del gas, è arrivata quando il distacco era già avvenuto da alcuni giorni.
È possibile che non abbiamo nessuna tutela contro questi abusi?. L’azienda del gas doveva avvisare il condominio e non mettere un cartello: “avviso di manutenzione”, che ha tolto al mattino, non lo ha fatto; l’amministratore aveva l’obbligo alla prima avvisaglia, di convocare l’assemblea condominiale, e non lo ha fatto. Poste, che fa arrivare una raccomandata dopo 12 giorni…
Pietro Corvasce – Roma
Gentile Pietro, la vicenda che ha tenuto il vostro condominio al buio per nove giorni si è conclusa, ma ciò non toglie che pone molti dubbi e interrogativi che possono essere utili a molti altri lettori. Per questo abbiamo chiesto a Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer Italia, di spiegarci quali sono le tutele in questi casi.
In questa vicenda, a mio parere, ci sono mancanze sia da parte dell’amministratore e nei confronti di questo i condomini possono direttamente chiedere approfondimenti sul perché del mancato pagamento, sia da parte della società fornitrice per quanto riguarda i tempi di riallaccio.
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Partiamo dal ricordare quali sono le regole da seguire nel caso di distacco dell’utenza gas per morosità.
Queste regole sono contenute nel Testo Integrato Morosità Gas, che prevede una serie di paletti per regolamentare la fase della morosità e dunque anche gli aspetti della sospensione per questa causa.
LA MINACCIA DI SOSPENSIONE
Innanzitutto, la sospensione non può essere richiesta se manca la costituzione in mora, che va effettuata mediante raccomandata da parte del fornitore; costituzione in mora che deve rispettare il contenuto, le modalità e i termini indicati dallo stesso Testo Integrato Morosità Gas. La raccomandata può essere anche senza avviso di ritorno e deve indicare il termine ultimo per procedere al pagamento; tale termine non può essere inferiore a 20 giorni dall’emissione della raccomandata da parte del venditore o 15 giorni dall’invio della raccomandata stessa.
Nella raccomandata devono essere espressamente indicate le modalità con cui il cliente deve poi comunicare l’avvenuto pagamento (via telefono, fax, ecc), il termine entro cui, se continua a non pagare, il venditore procederà ad inviare la richiesta al distributore per sospendere la fornitura di luce o di gas, insieme al costo dell’eventuale sospensione e riattivazione della fornitura, quindi la cosiddetta messa in mora.
Preciso, che in caso di morosità, il venditore potrà chiedere al distributore di sospendere la fornitura di luce, decorsi 3 giorni lavorativi dall’ultimo utile per pagare come indicato nella raccomandata.
QUANDO NON SI PUO’ SOSPENDERE
Ci sono però dei casi in cui la fornitura di luce o gas per morosità non può essere sospesa.
Tali casi sono:
- mancato preavviso con raccomandata al cliente
- pagamento della bolletta nella scadenza prevista ma, per ragioni non imputabili al cliente, il venditore non contabilizza il pagamento
- la bolletta non pagata ha un importo inferiore o uguale a quello del deposito cauzionale, in tal caso il venditore può trattenere il deposito e riaddebitarlo nella bolletta successiva
- nel caso di bollette anomale.
CONTESTARE LE BOLLETTE ANOMALE
Per bollette anomale si intendono quelle in cui vengono addebitati conguagli che si basano su stime e importi particolari, dovuti anche ad un cattivo funzionamento del contatore, fatture per le quali il cliente ha presentato reclamo scritto al fornitore. Il fornitore deve rispondere al reclamo prima di procedere con la richiesta di distacco della fornitura al Distributore.
Nel dettaglio, bollette anomale sono quelle che hanno un importo superiore al 150% dell’addebito medio delle bollette degli ultimi 12 mesi per la luce e al doppio dell’addebito più elevato degli ultimi 12 mesi per il gas; bollette che contengono conguagli stimati; bollette emesse con valori anomali rispetto all’autolettura comunicata dal cliente.
In tutti questi casi il cliente può fare reclamo al venditore, che ha il dovere di rispondere entro 40 giorni, altrimenti non può staccare la luce e il gas.
I RITARDI POSTALI
Infine, è prevista anche una norma che stabilisce che il cliente non deve subire alcun pregiudizio dalla tardiva o mancata consegna della posta. Quindi, se la fattura arriva in ritardo, addirittura oltre i dieci giorni dalla scadenza, ciò non deve costituire un pregiudizio per il cliente.Ma, le fatture sono inviate per posta ordinaria, e allora rimane il dubbio di come il cliente possa dimostrare che la fattura è stata consegnata oltre la scadenza…
Nel caso in questione pare sia giunta in ritardo la messa in mora, che comunque è stata ricevuta con una raccomandata e per la quale quindi, è possibile dimostrare la consegna in ritardo.
LE RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE
A questo punto, va considerato il comportamento dell’amministratore del condominio che, in genere, deve adempiere alle obbligazioni contratte nell’interesse dei suoi amministrati e fra queste obbligazioni rientra il pagamento delle utenze.
Detto tutto ciò, se è arrivata una fattura gas di importo anomalo, perché l’amministratore non ha provveduto a contestarla? Oltre che contestarla, se si trattava di fattura fuori dall’ordinario, avrebbe comunque dovuto informare i condomini di ciò che era stato ricevuto e stabilire con l’assemblea la strada da seguire, informarli che magari non c’erano fondi a disposizione.
Una volta avvenuto il distacco, visto il pagamento fatto, sarebbero dovute trascorrere massimo 24 ore per il riallaccio.
Se il condominio non aveva altre fatture aperte, perché è lecito anche questo dubbio, ha tutto il diritto di protestare per il ritardo e di chiedere i danni che vanno adeguatamente documentati; per fare ciò, prima deve sempre essere aperta contestazione presso il fornitore, se questo non risponde o risponde in modo non soddisfacente perché in genere riconoscono solo gli indennizzi base previsti dalle condizioni contrattuali, allora si procede prima con la conciliazione e poi, se non si ottiene ragione, si procede con l’avvio di un procedimento giudiziale.