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Riproponiamo qui gli argomenti trattati sul numero di Luglio 2015: cosa fare in caso di sottrazione di minore.Â
Sottrazione di minore
Come scongiurare la sottrazione del mino- re prima che si verifichi?

Il ministero degli Affari esteri e quello della Giustizia sui loro siti web forniscono una gui- da molto preziosa con informazioni pratiche, statistiche, consigli, norme a fini preventivi.
Come intervenire a sottrazione avvenuta?
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Il genitore vittima, personalmente o tramite il suo legale specializzato deve rivolgersi all’au- torità centrale che in Italia è il dipartimento per la Giustizia minorile presso il ministero della Giustizia. Le Autorità centrali sono previ- ste dalla Convenzione dell’Aja del 1980, sono istituite in tutti gli Stati che hanno aderito e firmato la Convenzione e hanno come com- pito fondamentale di promuovere attività co- ordinate all’ottenimento rapido del rientro del minore nella sua residenza abituale. Nel caso in cui la sottrazione avvenga verso uno Stato che non ha aderito alla Convenzione dell’Aja, il referente è il ministero degli Affari Esteri.
Fare denuncia penale può servire?
Il genitore può valutare se sporgere denuncia penale ai sensi dell’art. 574bis c.p.. Questo passo è utile quando non si sa dove è stato portato il minore e diventa necessario localiz- zarlo anche attraverso la banca dati dell’Inter- pol. Se non è così una denuncia potrebbe essere controproducente perché il genitore sottrattore potrebbe essere indotto a non rientrare in Italia per paura delle conseguenze penali.
Ricorrere al tribunale è utile?
Al tribunale competente si può richiedere una regolamentazione o modifica delle condizioni di affido, e/o ottenere un ordine di rimpatrio, o chiedere la sospensione della responsabilità genitoriale di chi ha commesso la sottrazione.
Si può tentare di evitare una guerra del genere, pur in presenza di un evento dram- matico come la sottrazione di minore?
Ovviamente questa strada sarebbe di gran lunga la migliore nell’interesse di tutti. Per tentare un approccio più morbido si può pre- sentare istanza al mediatore del Parlamento europeo di comune accordo con l’altro geni- tore. In questo modo si darebbe avvio a una procedura di mediazione familiare che porti al compimento di un accordo nel rispetto dei sistemi giuridici dei paesi della Convenzione coinvolti. Questo strumento è molto studiato e considerato nel contesto della sottrazione.