Nelle prossime sei settimane Ryanair cancellerà 2.100 voli, circa 50 trasferimenti al giorno. Questo significa che centinaia di migliaia di passeggeri dovranno rinunciare ai propri viaggi, di lavoro o di svago che siano. La compagnia irlandese ha giustificato il piano – di cui non si conoscono i dettagli e tantomeno i criteri di scelta dei voli cancellati – con la necessità di ridurre il monte ferie accumulato dai suoi dipendenti prima della fine dell’anno e di rispettare la puntualità dei suoi voli. “Abbiamo mancato gli obiettivi fissati per le ferie dei nostri piloti e stiamo lavorando duro per smaltirli in tempo”, ha scritto nella nota Kenny Jacobs, il chief marketing officer di Ryanair. Dimenticando, tuttavia, di tutelare il bene più prezioso, ovvero i passeggeri. O meglio. Sempre nella nota la compagnia ha annunciato che “rimborserà i passeggeri che si vedranno cancellati il volo o offrirà un volo alternativo per evitare il più possibile i disagi ai propri clienti in questo periodo”. Basta questo a compensare il disagio che creerà il vettore?
Spiega Carmelo Calì, responsabile Turismo di Confconsumatori: “La decisione di cancellare migliaia di voli è stata adottata in totale spregio del dovuto contemperamento delle esigenze del vettore di programmare la propria capacità di trasporto per una corretta allocazione della stessa con le altrettanto legittime esigenze dei passeggeri di fruire dei voli acquistati”. In altre parole, oltre al rispetto delle normativa di settore, il regolamento comunitario n. 261/2004, Ryanair ha l’obbligo di porre in essere quei comportamenti ulteriori che discendono dall’applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore.
Calì: Ryanair ha alterato la concorrenza
“Invece – continua Calì – tutto quanto accaduto ha determinato un evidente effetto discriminatorio ed una sostanziale alterazione del gioco concorrenziale in quanto nei mesi scorsi se i passeggeri fossero stati a conoscenza della possibile cancellazione dei voli magari non avrebbero acquistato i biglietti e si sarebbero rivolti ad altre compagnie. E Ryanair non può certamente sostenere di aver scoperto improvvisamente che doveva concedere le ferie ai propri dipendenti”.
Attenzione alle date
Quanto ai diritti è necessario distinguere tra quelli a cui la cancellazione verrà comunicata con un preavviso superiore o inferiore a due settimane. A questi ultimi spetterà la compensazione pecuniaria che andrà da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 600,00 euro in base alla lunghezza della tratta. Ryanair potrà sottrarsi alla compensazione solo se il volo di riprotezione giungerà alla destinazione finale entro quattro ore dall’orario originariamente previsto ed entro due ore nel caso in cui il passeggero sia avvisato meno di sette giorni prima della partenza. Nessuna compensazione pecuniaria spetterà, purtroppo, ai passeggeri che saranno avvisati con oltre due settimane di preavviso, ed essendoci voli cancellati fino alla fine di ottobre è prevedibile che si tratterà, percentualmente, di un numero elevato di passeggeri.
Il risarcimento supplementare
Questi ultimi dovranno quindi accontentarsi del solo eventuale rimborso del prezzo del biglietto? “Per nulla!” aggiunge Calì. Infatti, a tutti i passeggeri, e quindi sia a quelli a cui spetterà la compensazione pecuniaria, che agli altri, spetta ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunitario 261/04 il cosiddetto risarcimento supplementare. Ne consegue che tutti i danni patrimoniali che i passeggeri subiranno a causa della cancellazione potranno essere risarciti. Si tratta in particolare di tutte quelle spese che il passeggero ha preventivamente affrontato in occasione del viaggio e che andranno perse, totalmente o parzialmente, quali ad esempio la prenotazione di un hotel. Oppure quelle che dovrà sostenere a causa della cancellazione, ad esempio acquistando altro biglietto presso altra compagnia per partire lo stesso giorno programmato, in assenza di adeguata riprotezione da parte di Ryanair. E’ vero che Ryanair potrebbe rimborsare il prezzo del biglietto, ma se il passeggero fosse costretto ad acquistare il nuovo biglietto ad un prezzo superiore, riceverebbe indubbiamente un danno che la Compagnia dovrà risarcire.
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Qual è la procedura?
Che fare per vedere riconosciuti i propri diritti? Il consiglio di Calì è di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure una pec alla rappresentanza in Italia della Compagnia aerea contestando i fatti e chiedendo i risarcimenti. Ovviamente l’auspicio è che sui fatti faccia luce l’Antitrust e l’Enac.