Con la circolare N.8/E del 7 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha esteso la possibilità per i proprietari di applicare la cedolare secca al 10% anche ai contratti transitori stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa.
“Una interpretazione discutibile della norma – commenta Daniele Barbieri segretario generale del Sunia, uno dei maggiori sindacati degli inquilini – che rischia di incentivare ulteriormente l’uso di contratti di breve durata precarizzando ancora di piuÌ€ l’abitare in affitto”.
Il segretario del Sunia non ha dubbi: “Se infatti i contratti transitori possono e debbono servire per garantire reali esigenze di natura temporanea definiti categoricamente negli accordi territoriali, l’assenza assoluta di controlli su quelli effettivamente stipulati produrraÌ€ ulteriore elusione fiscale”.
Baribieri conclude: “In attesa di un chiarimento legislativo che, a nostro avviso, dovrebbe essere fornito auspicabilmente con la stabilizzazione della cedolare al 10% in scadenza nel 2017, riteniamo importante che l’Agenzia delle entrate, alla quale abbiamo chiesto un incontro, definisca un piano per il controllo, ai fini fiscali, della correttezza dei contratti per contrastare le varie forme di elusione ed evasione”.
Cos’è la cedolare secca
La cedolare secca, applicabile ai soli affitti abitativi, comporta una tassazione esclusiva sull’intero canone annuo che viene così separato dagli altri redditi soggetti a Irpef, scontando un’aliquota sostitutiva al 21 o 10%, a seconda che il contratto sia stato stipulato in regime di libero mercato o a canone concordato. Si tenga presente che l’aliquota Irpef più bassa è del 23%. Quindi con la cedolare si parte da un’imposizione decisamente più agevolata.
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Se si sceglie la cedolare non si devono versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per attivarla il locatore è obbligato a darne comunicazione all’inquilino tramite lettera raccomandata, rinunciando esplicitamente a qualunque aggiornamento del canone d’affitto, anche se previsto nel contratto. Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26/E del 2011 e nel provvedimento del 7 aprile dello stesso anno, è possibile scegliere o revocare la cedolare successivamente alla registrazione del contratto. In pratica, a prescindere che il contratto sia stato registrato con o senza cedolare, il locatore può comunque cambiare tassazione nel passaggio tra un’annualità e l’altra, effettuando l’opzione entro il termine di scadenza normalmente fissato per il versamento dell’imposta di registro sull’annualità che viene.