Cosa sono le polizze di assicurazione retroattive e quando sono valide. Cosa dice la legge e alcuni esempi basati sulle pronunce della Corte di Cassazione.
Nel momento in cui si stipula una polizza assicurativa, un elemento da considerare è che questa, al verificarsi di date condizioni, può anche avere una copertura retroattiva e, dunque, coprire il risarcimento danni anche per episodi antecedenti alla sua sottoscrizione. Così come previsto dalla legge, tale formula è propria soprattutto delle polizze professionali – ma non solo – che vanno a coprire l’attività professionale svolta da un soggetto. Le polizze professionali, più nello specifico, sono espresse nella formula claims made, ovvero a richiesta fatta, e prevedono che la copertura assicurativa sia operante solo per le richieste di risarcimento notificate al professionista assicurato per la prima volta nel corso del periodo di validità della polizza a condizione che siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta ed indicata in polizza, estendendo in tale modo il periodo di copertura della polizza anche ad anni precedenti la stipula del contratto, con innumerevoli vantaggi.
Polizza assicurativa retroattiva, cosa dice la legge
Per parlare di polizze assicurative retroattive è necessario anzitutto guardare a cosa prevede la legge in merito al periodo di efficacia dei contratti assicurativi. Entrando più nello specifico, il codice civile affronta il tema in molti suoi articoli. II 1899, comma 1 precisa che “l’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto, alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso”, mentre l’articolo 1901 comma 1 afferma che “se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto”, specificando poi al comma 2 che “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”. Questo vuol dire che, anche in presenza di una polizza assicurativa per la quale non è stato saldato il premio alle scadenze prestabilite e sottoscritte nel contratto, vi è un periodo di proroga automatica della polizza assicurativa (di copertura) di 15 giorni dalla data successiva a quella di scadenza.
Questa è la regola generale, con la giurisprudenza che ha tuttavia ammesso che il contratto assicurativo possa essere retrodatato ad un momento anche antecedente rispetto a quanto stabilito dal sopracitato 1899 del codice civile. La norma, dunque, è derogabile e vi è la possibilità per gli assicurati di anticipare gli effetti e specificare l’ora di decorrenza, così come previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione civile n. 11142/1994. Attenzione però a non considerare come valido un certificato assicurativo che è stato rilasciato dalla compagnia solo dopo un sinistro e che è stato retrodatato in modo fraudolento. In presenza di situazioni di questo tipo, così come deciso dalla sentenza n.6974/2016 della Corte di Cassazione civile, la compagnia assicurativa provvede a saldare la propria obbligazione nei confronti del terzo, salvo poi rifarsi nei confronti dell’intermediario infedele. L’assicurazione, inoltre, deve provvedere al regresso nei confronti dell’assicurato.
L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
Sui discorsi fin qui affrontati è necessario fare delle precisazioni per quel che riguarda l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. In questi casi la suddetta proroga automatica di 15 giorni dell’ultimo contratto di assicurazione stipulato non può ritenersi applicabile nel momento in cui il pagamento è avvenuto dopo la scadenza del periodo di tolleranza, in relazione al sinistro verificatosi il giorno stesso. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nelle sentenze n. 23149/2014, n. 13545/2006 e n. 3770/91. Nella prima di queste si legge che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’articolo 1901, secondo comma, codice civile, ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all’articolo 1901 codice civile (espressamente richiamato nell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1969, n.990), la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento”. Affinché questo assunto risulti applicabile, tuttavia, è necessario poter contare su un sistema che offra la certezza della definizione temporale della copertura assicurativa di un veicolo assicurato.
Polizza assicurativa retroattiva, un caso concreto
Per cercare di rendere più chiaro quanto previsto dal codice civile e dalle sentenze della Corte di Cassazione, si ricorre ad un caso concreto. A seguito di un sinistro, il soggetto danneggiato si è rivolto al Tribunale di Terni per chiedere il risarcimento dei danni subiti. In questa controversia è stata naturalmente chiamata in giudizio la compagnia di assicurazione del responsabile civile che, tuttavia, ha a sua volta chiamato in causa l’impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada. Il motivo è semplice: il veicolo che ha danneggiato l’altro nel sinistro era sprovvisto di assicurazione. Entrando più nel dettaglio, chi ha danneggiato aveva sottoscritto un contratto di assicurazione sul veicolo alcuni giorni dopo che il sinistro si era verificato e questo ha spinto la compagnia di assicurazione a ritenere nulla quella polizza in relazione al sinistro. Questo, in base a quanto già visto nei paragrafi precedenti, si verifica perché gli effetti di un nuovo contratto assicurativo decorrono dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Inoltre, le parti del contratto avevano liberamente pattuito – così come consentito dalla legge – che la data di decorrenza della copertura fosse retrodatata. Tale opzione, tuttavia, è percorribile, così come specificato dalla circolare del ministero dell’Interno n. 300/a/3885/13/101/20/21/7 del 15 maggio 2013, solo se non crea i presupposti per cui vengano violate altre norme imperativa, come quella di poter circolare con un veicolo solo se si ha una polizza di responsabilità civile. La controversia in esame è stata risolta dal giudice di pace del Tribunale di Terni con la sentenza depositata in data 17 novembre 2021. Al suo interno si fa rimando alla pronuncia della Corte di Cassazione espressa sentenza n. 12305/2005, secondo cui “la disposizione dell’art. 1899 c.c. (a norma della quale l’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto), poiché non involge un interesse generale e cogente, non esclude una pattuizione scritta anticipatrice degli effetti contrattuali; infatti, il potere dell’agente di assicurazione di concludere un contratto, ricomprende la possibilità di specificare pattiziamente l’ora di decorrenza del medesimo e la prova di tale deroga deve essere data per iscritto, senza la possibilità di fare ricorso a testimonianze o a presunzioni”. Ne deriva che le parti sono da considerarsi libere di far retroagire gli effetti di una polizza assicurativa per la Rca, con la tutela del danneggiato che si estende anche nel caso il contratto assicurativo è stato fraudolentemente retrodatato dall’agente assicurativo. Questo, così come previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6974/2016, è possibile in quanto “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando essa provenga dall’agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto. In tal caso l’assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e di regresso nei confronti dell’assicurato”. Le pronunce citate della Suprema Corte hanno spinto dunque il Tribunale di Terni a dire che “un contratto assicurativo per la RCA, anche fraudolentemente retrodatato e rilasciato, quindi, dopo il sinistro, non è opponibile al danneggiato quando la falsità provenga dall’agente assicurativo che ha stipulato il contratto. Tuttavia, l’assicuratore, una volta adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, potrà agire in rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e in via di regresso anche nei confronti dell’assicurato”. A prevalere è dunque la tutela del terzo danneggiato che, di fatto, non ha colpe del comportamento fraudolento, sia che questo venga posto in essere dal soggetto che ha causato il danno che dall’assicurazione. Il Tribunale di Terni ha anche sottolineato che “la polizza assicurativa ha una funzione di pubblicità e di incontestabilità da parte della compagnia, a meno che non sia stato rilasciato per errore o estorto con violenza”. Per concludere, dunque, “il contratto di assicurazione retrodatato, così come quello rilasciato senza pagamento del premio, non è nullo ma valido anche se inefficace nei rapporti interni, il che comporta che la falsità non è opponibile al terzo danneggiato”.
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