Guida definitiva sul gratuito patrocinio

GRATUITO PATROCINIO

Che cos’è il gratuito patrocinio e quando può essere richiesto dai cittadini: il suo scopo e nuovi limiti reddituali previsti per il 2023. La differenza con la difesa d’ufficio.

In Italia l’ordinamento giuridico è strutturato in maniera tale che tutti, anche le persone meno facoltose, possano in teoria contare su una tutela legale garantita dallo Stato. Questo vuol dire che, entro determinate fasce di reddito, i cittadini coinvolti in cause penali, civili, amministrative, contabili e tributarie potranno godere di una copertura legale offerta direttamente dallo Stato. È il cosiddetto gratuito patrocinio, da molti inteso come un vero e proprio istituto di civiltà giuridica che ha il principale scopo di garantire il diritto di difesa ai soggetti economicamente più deboli della società. Questo vuol dire che anche chi non ha risorse economiche per pagare un difensore legale, può agire per far valere i propri diritti in tribunale. Nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023, sono stati aggiornati i limiti di reddito per il gratuito patrocinio, andando così a definire chi può beneficiare della misura e chi invece no.

Cos’è il gratuito patrocinio

Quando si parla di gratuito patrocinio si fa riferimento a quell’istituto che garantisce alle persone con limitate risorse economiche di poter prendere parte a processi legali senza dover corrispondere la parcella agli avvocati. In questo caso, infatti, tutte le spese verranno coperte dallo Stato: oltre ai costi del professionista, il gratuito patrocinio include anche le imposte, i bolli, le notifiche, gli eventuali periti e i diritti di cancelleria. Per quanto riguarda gli avvocati, questi dovranno essere scelti dal cliente consultando un apposito elenco tenuto presso il Consiglio dell’ordine locale. La copertura del pagamento del professionista, invece, è gestita dal ministero della Giustizia.

Chi ha diritto al gratuito patrocinio

L’accesso alla giustizia e il diritto alla difesa di tutti i cittadini è garantito dunque dal gratuito patrocinio, anche se non tutti possono beneficiarne. Si potrà infatti sfruttare questo istituto soltanto in presenza di determinate condizioni economiche ed entro fissate soglie di reddito. Così come precisato dal portale del ministero della Giustizia, i cittadini per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato devono essere titolari di un reddito annuo imponibile – indicato nell’ultima dichiarazione – che non sia superiore a 11.746,68 euro, così come previsto dal d.m. del 23 luglio 2020 in GU n. 24 del 30 gennaio 2021. Rispetto al recente passato, tale soglia registra una lieve diminuzione, un meno 0,1%. In precedenza, infatti, era fissata a 11.746,68 euro. Entrando più nel dettaglio, nel rispetto dei limiti reddituali, possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli apolidi;
  • gli enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e che non esercitano attività economica.

Si sottolinea inoltre che nel momento in cui la parte che riceve il gratuito patrocinio rimane soccombente, non potrà utilizzare lo stesso beneficio per proporre impugnazione. E ancora, nel processo civile, l’istituto non prevede che sia lo Stato a dover pagare l’altra parte del processo se, chi riceve il gratuito patrocinio dovesse essere condannato. Viene da sé, dunque, che con il gratuito patrocinio potranno essere pagati solo gli onorari e le spese legali del beneficiario, e non dell’altra parte.

Gratuito patrocinio, quando non viene concesso

I discorsi fin qui affrontati vanno arricchiti con i casi in cui, per determinate circostanza di fatto, il richiedente gratuito patrocinio ne viene escluso. Si tratta, in particolare:

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  • delle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, a meno che la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti;
  • dei soggetti che già hanno ricevuto una condanna con sentenza definitiva per i reati previsti dagli articoli 416-bis del codice penale, 291- quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
  • del caso in cui il richiedente presenti un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge. Si sottolinea, tuttavia, che come riferito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 139 del 2010, può essere ammessa la prova contraria.

Ai motivi di esclusione si contrappongono poi quei casi in cui l’ammissione al gratuito patrocinio viene concessa in maniera semplificata. Tale fattispecie si concretizza nelle situazioni in cui:

  • il richiedente sia la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge;
  • il richiedente sia un minore straniero non accompagnato da genitori o tutori che è coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale. Questo ha diritto a ricevere una difesa e può avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni grado del procedimento;
  • i richiedenti sono figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti che sono rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile.

Limiti reddituali e calcolo

Fatta eccezione per i casi in precedenza evidenziati, il requisito fondamentale per poter ottenere il gratuito patrocinio è sicuramente il reddito del richiedente. Ma come si calcola? Il documento di riferimento è sicuramente la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente alla richiesta, ponendo tuttavia attenzione su alcuni casi particolari. Nel caso in cui chi è interessato a ricevere il beneficio convive con il coniuge, con l’unito civilmente o con altri familiari, il suo reddito è pari alla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia. Questa è la regola generale, anche se si può tenere conto, al verificarsi di date condizioni, solo del reddito personale. Si tratta di quei casi in cui l’oggetto della causa sono i diritti della personalità, ovvero quei processi in cui gli interessi del richiedente vengono ritenuti in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.

A fare da guida è dunque la dichiarazione dei redditi, motivo per il quale è necessario che l’importo in essa indicato sia corrispondere al vero. Se così non fosse, e il beneficiario avesse dunque compiuto raggiri e artifici, lo stesso oltre a perdere il beneficio del gratuito patrocinio (e quindi dover pagare da se tutte le spese relative al giudizio), si esporrebbe anche a commettere un reato.

La richiesta del gratuito patrocinio

Il primo passo da fare per poter ricevere il gratuito patrocinio dello Stato è farne specifica richiesta, con la procedura che varia a seconda che si sia in presenza:

  • di un processo civile, con l’istanza che dovrà essere presentata al Consiglio dell’ordine degli avvocati il quale, fatti i dovuti controlli sui requisiti, deciderà se il richiedente ha diritto o meno il patrocinio a spese dello Strato;
  • di un processo penale, con la domanda che dovrà essere presentata all’ufficio giudiziario competente. Andranno in questo caso allegati tutti i documenti che possono permettere una definizione chiara e reale della situazione economica del richiedente (dichiarazione dei redditi).

Poniamo la nostra attenzione sul processo civile, con specifico riferimento al compito svolto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e dalla sua segreteria. È qui che andrà presentata la richiesta di gratuito patrocinio, prestando attenzione alla competenza in riferimento al luogo:

  • dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

La domanda andrà presentata su dei moduli specifici che possono essere reperiti nelle stesse segreterie del Consiglio dell’ordine degli avvocati e dovrà essere il diretto interessato a muoversi, avendo cura anche di fornire una fotocopia di un suo documento di identità valido. Qualora il diretto interessato non potesse presentare di persona l’istanza per il gratuito patrocinio, tale attività potrà essere compiuta dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Per quel che riguarda il contenuto dell’istanza, questa dovrà riportare necessariamente:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l’autocertificazione sui redditi percepiti nel corso dell’anno precedente;
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
  • la data della prossima udienza fissata;
  • la presenza, eventuale, di una causa già pendente;
  • le generalità e la residenza della controparte del conflitto;
  • le ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • la copia di eventuali prove a proprio vantaggio, come documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche.

Una volta compilato il modulo, questo potrà essere consegnato fisicamente presso la segreteria oppure essere inviato tramite raccomandata a/r con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati, ricevuta la richiesta di gratuito patrocinio, valuta e verifica la presenza effettiva dei requisiti necessari per usufruire dell’istituto. In seguito al giudizio di ammissibilità, entro 10 giorni è previsto che venga emesso un provvedimento che, in base all’analisi effettuata, potrà essere di accoglimento, di non ammissibilità o di rigetto della domanda. Il provvedimento viene trasmesso in copia al diretto interessato, così come al giudice competente e all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate (che effettua una verifica dei redditi dichiarati). In caso di rigetto da parte del Consiglio dell’ordine, il richiedente ha un’altra opportunità, ovvero quella di rivolgersi al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto. Se, invece, il Consiglio non provvede entro i termini previsti all’emanazione del provvedimento, l’interessato può inviare una nota al Consiglio dell’ordine stesso e per conoscenza anche al ministero della Giustizia – dipartimento affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile- ufficio III. Infine, nel caso in cui la domanda andasse a buon fine e, dunque, venisse approvato il gratuito patrocinio, il beneficiario potrà procedere con la nomina di un avvocato scelto dall’elenco degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato redatto dai Consigli degli ordini degli avvocati del distretto della competente Corte d’Appello.

Gratuito patrocinio e difesa d’ufficio: le differenze

Vista la similarità di intenti, potrebbe sembrare che il gratuito patrocinio possa rappresentare un’altra modalità per indicare la difesa d’ufficio che, però, è un istituto a sé stante e diverso. Con difesa d’ufficio, infatti, si fa riferimento al caso in cui, nel solo processo penale o nei procedimenti davanti al tribunale dei minori, una delle parti coinvolte sia sprovvista di avvocato. In questi casi, dunque, ne verrà nominato uno d’ufficio o direttamente dal giudice o dal pubblico ministero, i quali si avvalgono dell’elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell’ordine forense in accordo con il presidente del tribunale. Le spese per il professionista sono da considerarsi a carico del cliente e non dello Stato, come avviene invece nel caso del gratuito patrocinio.