Cosa rischia chi circola con un’auto senza assicurazione: le sanzioni previste dalla legge, le polizze obbligatorie e chi è esentato.
Circolare con un veicolo sprovvisto di assicurazione è una pratica sempre più frequente. Si può pensare, infatti, che l’assicurazione sia una spesa inutile se si è bravi a guidare e non si commette mai un sinistro stradale. In realtà, l’assicurazione è uno strumento di tutela non solo per il conducente, ma anche per gli altri, tra cui passeggeri e passanti. Non a caso il nome corretto dell’assicurazione dell’auto è “responsabilità civile” auto, conosciuta come rc auto. Ciò comporta che si è responsabili di ciò che accade quando ci si pone alla guida di un veicolo, anche quando l’evento dipende da un imprevisto non voluto. Proprio per questo la legge prevede l’obbligo della polizza assicurativa. L’obbligo di assicurazione rc auto, tra l’altro, non è imposto solo per circolare, in quanto la polizza deve essere sempre attiva. Ad esempio, non è possibile lasciare in strada un veicolo non assicurato, sia che si tratti di un parcheggio pubblico che di uno privato, o nel piazzale di un distributore di carburante. È necessario, pertanto, sottoscrivere un contratto di assicurazione. La mancanza di quest’ultimo comporta per il contravventore sanzioni di non poco conto.
Il contratto di assicurazione rc auto
La legge prevede, dunque, l’obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione relativo alla responsabilità civile. L’rc auto è l’unica assicurazione obbligatoria in caso di proprietà di un veicolo, mentre le altre sono opzionali (come ad esempio quella antincendio o furto).
Il contratto di assicurazione è un documento sottoscritto dalle due parti, ovvero contraente-assicurato e compagnia assicuratrice, che definisce i dettagli della copertura sui rischi legati ad eventuali danni causati in un sinistro stradale durante la circolazione e che garantisce il giusto risarcimento al danneggiato, indipendentemente dalla disponibilità economica di quest’ultimo. Il responsabile del sinistro, ovviamente, non verrà risarcito dei danni riportati dallo stesso e dal suo veicolo saranno a suo carico.
La polizza rc auto, dunque, copre i danni causati a terzi in seguito ad un incidente in cambio del pagamento di un premio. L’assicurazione obbligatoria copre sia danni a cose che a persone. Il premio, liberamente determinato da ciascuna assicurazione, rappresenta l’importo da pagare alla compagnia assicurativa in cambio di tale copertura e può essere corrisposto in una soluzione unica o mediante rateizzazione.
Le cause dei costi elevati della polizza obbligatoria
È vero che in Italia il costo dell’assicurazione auto è più alto rispetto ai principali competitor europei, nonostante il trend al ribasso verificatosi negli ultimi anni. Il costo elevato è dovuto anche ai numerosi veicoli che circolano senza assicurazione. Infatti, secondo le stime dell’Ivass, Istituto di vigilanza sulle imprese di assicurazioni, sono circa 3 milioni i veicoli sprovvisti di assicurazione. Ciò significa che sono circa 3 milioni le persone che preferiscono circolare senza assicurazione e rischiare una multa piuttosto salata invece che stipulare un contratto di assicurazione. Vi sono ulteriori fattori che contribuiscono a mantenere elevato il costo del premio assicurativo, ovvero:
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- le frodi assicurative. L’Ania, Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, ha calcolato che l’evasione assicurativa comporta ogni anno un mancato incasso di premi di circa 1 milione di euro, denaro che le compagnie assicurative recuperano ripartendolo sui premi dei conducenti assicurati;
- i costi degli incidenti. Per ogni sinistro stradale causato con colpa i premi subiscono un aumento del +27%, sempre secondo le stime dell’Ivass;
- un funzionamento non ottimale del sistema bonus-malus;
- i costi necessari al mantenimento del Fondo di garanzia per indennizzare le vittime dei pirati della strada e dei veicoli non assicurati.
Le misure di contrasto al fenomeno delle auto senza assicurazione
Sono state adottate nel corso degli anni alcune misure di contrasto al fenomeno delle auto sprovviste di assicurazione obbligatoria. Si tratta della lettura a distanza della targa tramite telecamere o altri dispositivi elettronici che, tuttavia, può funzionare solo da supporto agli operatori di polizia, ma non può sanzionare in automatico le auto senza assicurazione, pratica invece già avviata con riferimento agli ingressi nelle ztl o per il superamento dei limiti di velocità. Di conseguenza, essendo solo di ausilio agli operatori delle forze dell’ordine, si tratta di una misura poco efficace e deterrente.
Le sanzioni previste in caso di mancanza di assicurazione obbligatoria
Qualora il veicolo fosse sprovvisto della necessaria ed obbligatoria copertura assicurativa, la legge prevede delle sanzioni molto severe. In particolare, l’articolo 193 comma 2 del codice della strada prevede che la sanzione amministrativa prevista per chi circola senza polizza rc auto oscilla tra gli 866 euro e i 3.464 euro. L’importo viene dimezzato se si conclude un contratto di assicurazione obbligatoria dal 16esimo al 30esimo giorno dopo la contestazione o se si provvede alla demolizione del mezzo con preventiva autorizzazione dell’organo accertatore. Nei 15 giorni successivi alla contestazione, invece, c’è il periodo di tolleranza, per cui non verrà irrogata alcuna sanzione.
In caso di recidiva (ovvero quando il conducente già precedentemente sanzionato commette la violazione una seconda volta), la multa aumenta e va dai 1.732 euro ai 6.928 euro. Con la recidiva, inoltre, è prevista anche la sospensione della patente da uno a due mesi. Il veicolo verrà messo, in deroga alla disciplina del sequestro, in stato di fermo amministrativo per 45 giorni dalla data in cui viene pagata la sanzione e attiva la polizza assicurativa di almeno sei mesi. Per riottenere il veicolo occorre provvedere al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo dello stesso.
Oltre le sanzioni suddette, al conducente verranno decurtati cinque punti dalla patente già dalla prima volta che verrà trovato privo di assicurazione Rc auto.
Le medesime sanzioni si applicano per il proprietario dell’auto parcheggiata senza assicurazione in un’area pubblica. Questo perché il veicolo, per il solo fatto di essere parcheggiato in una zona di passaggio, è esposto a rischi. Il classico esempio è quello del veicolo posteggiato a cui, all’improvviso, si disinserisce il freno a mano e, muovendosi, causa danni a cose o a persone.
Le sanzioni non si applicano solo in caso di parcheggio del veicolo in aree pubbliche. Infatti, nella definizione di area pubblica la giurisprudenza dominante vi fa rientrare qualsiasi area, anche se privata e chiusa agli estranei, come il cortile di un condominio.
Sinistro stradale con auto senza assicurazione
Oltre alle sanzioni per la mancata sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria, il conducente rischia ben altro. Qualora, infatti, lo stesso provocasse un sinistro stradale alla guida di un veicolo senza copertura rc auto sarebbe tenuto al risarcimento dei danni ai terzi danneggiati (sia cose che persone) di tasca propria. In realtà la procedura non è così diretta in quanto i danneggiati vengono dapprima risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che, a sua volta, dopo aver liquidato il risarcimento, identifica il colpevole e richiede a quest’ultimo il rimborso di quanto versato. Se il conducente sprovvisto di assicurazione non rimborsa spontaneamente il Fondo, quest’ultimo potrà procedere in sede civile per ottenere il recupero coattivo della somma.
Se, invece, l’automobilista privo di assicurazione è vittima del sinistro, lo stesso avrà comunque diritto ad essere risarcito.
Sanzioni anche in caso di mancata esibizione del certificato di assicurazione rc auto
La legge non prevede delle sanzioni solo in caso di mancata stipula del contratto di assicurazione, ma anche in caso di mancata esibizione. Il codice civile prevede, infatti, che per poter circolare con un veicolo su strada è necessario avere a bordo tra le varie cose la carta di circolazione, la patente di guida ed il certificato di assicurazione obbligatoria.
Il conducente di un veicolo che non è il grado di esibire, al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine, il certificato di assicurazione obbligatoria soggiace ad una sanzione di 85,50 euro, che diventa di 42 euro se pagata entro 60 giorni e di 29,40 euro se versata entro 5 giorni dalla contestazione. È importante sapere che gli agenti inviteranno l’automobilista a presentarsi al comando competente per esibire il documento entro 30 giorni dalla data della contestazione. Se l’automobilista non lo fa, scatterà un’ulteriore sanzione pari a 867 euro, che diventa di 431 euro se versata entro 60 giorni e di 301,70 euro se pagata entro 5 giorni.
Ultimamente il controllo dell’assicurazione viene effettuato dagli agenti per via telematica. Tuttavia, ciò non esclude l’obbligo del conducente di avere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione, necessario qualora sorgessero problemi tecnici durante il controllo telematico.
Veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione rc auto
Gli unici veicoli esclusi dall’obbligo assicurativo sono quelli dichiarati non adatti alla guida o perché gravemente incidentati e danneggiati o perché mancanti di componenti fondamentali per il loro movimento. Sono incluse anche le auto d’epoca.