Assicurazioni: come si calcola il danno biologico

DANNO BIOLOGICO

Gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni sono il riferimento principale per il risarcimento del danno biologico. Le istruzioni per quantificare l’indennizzo

Per danno biologico si intende un danno non patrimoniale, conseguente alla lesione dell’integrità fisica e/o psichica di un soggetto e da cui deriva una compromissione temporanea o permanente delle attività vitali. Essendo l’integrità fisica dell’individuo un bene costituzionalmente protetto, esso verrà risarcito in quanto tale. La premessa importante alla base del concetto di danno biologico è quindi questa: l’integrità della persona è un bene primario, deve essere tutelata giuridicamente e non soltanto quando vi sia stata una compromissione totale delle capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni. Al contrario, la tutela è estesa a tutte quelle situazioni in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico dell’individuo. A sancire il diritto dell’individuo alla salute è anche l’articolo 32 della Costituzione, che lo designa tra i diritti primari e assoluti, pienamente operante anche nei rapporti tra privati.

I presupposti cardine perché possa sussistere un danno biologico sono:

– l’esistenza di una lesione fisica o psichica;

– l’idoneità di tale lesione a compromettere in modo più o meno evidente le attività vitali del danneggiato;

– il nesso causale tra i due elementi e tra essi e l’evento dannoso cagionato da terzi.

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Esempi di danno biologico sono la diminuzione delle capacità psicofisiche e la modifica dell’aspetto esteriore.

Il risarcimento e la distinzione tra lesioni micropermanenti e lesioni macropermanenti

Inizialmente, l’entità del risarcimento era stabilita tenendo conto del reddito percepito e prodotto dal danneggiato, ma a questo criterio si è aggiunto nel tempo quello di invalidità riportata. L’impostazione che teneva primariamente in considerazione il reddito, infatti, è stata presto considerata in contrasto con il principio di uguaglianza. Logicamente, era in grado di condurre a risarcimenti diseguali pur in presenza di una medesima lesione.

La visione attuale del risarcimento viene così spiegata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12/05/2006: “Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette “tabelle” (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice”.

L’attuale tipologia di risarcimento è quindi equitativa, alla quale fanno da sostegno specifiche tabelle. Sono proprio tali tabelle a classificare il danno biologico tenendo conto dell’entità, che può essere lieve o non lieve. Si parlerà quindi di:

  • lesioni micropermanenti: in questo caso la lesione fisica/psichica del soggetto danneggiato è compresa tra 0 e 9 punti percentuali;
  • lesioni macropermanenti: quando l’entità della lesione è superiore al 9%.

Chiaramente, la distinzione tra lesioni inciderà significativamente sulla complessiva liquidazione del danno.

Appare evidente come il tema del risarcimento del danno sia in continua evoluzione e particolare attenzione deve essere prestata ai più recenti orientamenti giurisprudenziali tesi ad assicurare una tutela che sia al tempo stesso adeguata al caso concreto ed uguale per tutti. Si può dire ormai raggiunto il convincimento in base al quale in caso di lesione alla persona il risarcimento del danno va liquidato prendendo in considerazione innanzitutto il danno biologico in senso stretto, inteso come menomazione della integrità psicofisica, in sé considerata, prescindendo dagli ulteriori riflessi economici, da valutare nel rispetto del principio di uguaglianza, in quanto il bene salute è riconosciuto dalla Costituzione a tutti gli individui in misura eguale (artt.2 e 3).

Liquidazione: invalidità temporanea e invalidità permanente

Altre due voci da tener in considerazione in merito alla liquidazione del danno sono l’invalidità temporanea (assoluta o parziale) e l’invalidità permanente.

L’invalidità temporanea è una condizione destinata ad essere superata e coincide con il numero di giorni necessari perché la parte lesa possa reputarsi clinicamente guarita. Può essere quantificata tramite percentuali.

L’invalidità permanente, viceversa, non verrà superata. Coincide quindi con quelle lesioni che, nonostante le cure, permarranno nella sfera psicofisica del soggetto. Questa condizione può essere,a ragione, considerata il danno biologico “puro”, quantificato in percentuale.

Le tabelle del danno biologico: la sentenza della Cassazione

A partire dal 2011, con una sentenza della Corte di Cassazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano sono considerate il parametro di riferimento nazionale per una liquidazione uniforme del danno biologico. In particolare, le tabelle hanno lo scopo di orientare i giudici nella definizione dell’ammontare della liquidazione stessa, attribuendo un certo valore economico a ciascun punto d’invalidità. Le tabelle in questione rapportano l’ammontare del valore economico anche all’età del soggetto e all’entità delle lesioni (come detto, micro o macropermanenti).

La separazione tra danno biologico e danno morale: il cambiamento del 2019

Nel 2009 il Tribunale di Milano propose un sistema di liquidazione unitario, che fosse comprensivo del danno biologico e del danno morale, in accordo con quanto sancito dalle famose sentenze di san Martino nel 2008. In seguito all’insuccesso di tale metodo risarcitorio, tuttavia, e in ragione del nuovo orientamento della Cassazione, le tabelle sono state rinnovate e si è effettuata una separazione tra danno biologico e danno morale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel procedere alla sistemazione della figura del “danno non patrimoniale” delle sentenze di San Marino, hanno affermato che, in tema di danno alla persona, il riconoscimento del carattere “omnicomprensivo” del risarcimento del danno non patrimoniale non può andare a scapito del principio della integralità dello stesso risarcimento. Corollario di questo principio è che il danno biologico (quindi, la lesione alla salute), quello morale (la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definito “esistenziale”) non costituiscono una conseguenza indefettibile in tema di lesione dei diritti della persona. Occorre quindi valutare, caso per caso, se il danno non patrimoniale presenti anche questi aspetti. Per il risarcimento del danno morale, in particolare, sono state introdotte fasce di oscillazione (con percentuali che prevedono un minimo e un massimo).

In sostanza, al pari delle personalizzazioni del danno biologico rispetto allo “standard” del punto di invalidità, anche il danno da sofferenza morale dovrebbe essere allegato e provato.

Un’importante conseguenza di questa modifica può essere ravvisata nel fatto che la mancanza di danno biologico non esclude, di per sé, la configurabilità in astratto di un danno morale soggettivo o di un danno esistenziale.

Danno biologico e infortuni stradali

A determinare il risarcimento del danno biologico in caso di infortunistica stradale è il Codice delle assicurazioni private, ed in particolare gli articoli 138 e 139 che si occupano, rispettivamente, di lesioni di non lieve e di lieve entità. Al comma 6 dell’articolo 139 del codice sono indicati i coefficienti secondo i quali vengono risarcite lesioni pari o inferiori al 9%, applicati considerando che con l’aumentare dell’età l’importo si riduce dello 0.5% ogni anno, a partire dall’undicesimo.

In particolare, i coefficienti vengono applicati in questo modo:

  • per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1;
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1;
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2;
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3;
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5;
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7;
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9;
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1;
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Dopo il decreto ministeriale 8 giugno 2022 del ministero per lo Sviluppo economico, gli importi sono stati così stabiliti:

  • al primo punto di invalidità del danno biologico permanente per un’invalidità inferiore al 9%, il valore è di 870,97 euro;
  • l’importo riconosciuto per ogni giorno di inabilità assoluta a titolo di danno temporaneo è di 50,79 euro.

L’articolo 138, viceversa, rinvia ad un’unica tabella nazionale non ancora emanata, temporaneamente sostituita dai criteri tabellari ordinari previsti dai tribunali.

Danno biologico: la questione “colpo di frusta”

In caso di sinistro stradale, ottenere il risarcimento per il colpo di frusta passa attraverso procedure ben precise. In primo luogo, è necessario compilare il modulo blu di Constatazione amichevole di incidente (Cid), sottoscritto da entrambe le parti coinvolte. Se presenti testimoni, è utile riportare le loro dichiarazioni. In seguito ci si dovrà recare in Pronto soccorso per accertare la presenza di eventuali danni fisici: solo se tali accertamenti confermano la presenza di colpo di frusta, il medico procederà a rilasciare i certificati medici necessari e la diagnosi, con i giorni previsti per la guarigione.

Danno biologico e Inail

Il danno biologico da origine lavorativa è liquidato sulla base di tabelle predisposte dall’Inail, rinnovate con decreto 45/2019. Le tabelle in questione vengono utilizzate per risarcire gli infortuni subiti sul luogo di lavoro o le malattie professionali.

L’Inail, nel dettaglio:

  • non prevede nessun risarcimento per lesioni inferiori a 6 punti percentuali;
  • prevede un indennizzo erogato in capitale sulla base della “tabella indennizzo danno biologico” per lesioni pari o superiori a 6 punti percentuali e fino a 15 punti percentuali;
  • prevede un indennizzo erogato sotto forma di rendita sulla base della “tabella indennizzo danno biologico” e della “tabella coefficienti” per lesioni pari o superiori al 16%.

Danno biologico e responsabilità medica

I parametri dettati dagli articoli 138 e 139 vengono utilizzati anche per la liquidazione del danno da responsabilità medica, come stabilito dall’articolo 7 della legge Gelli (n.24/2017).

Tale legge, nello specifico, stabilisce che il danno derivante dall’attività di una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, deve essere risarcito sulla base delle tabelle agli articoli 138 e 139. Ove necessario, tale risarcimento può essere integrato con le procedure previste dal codice per tener conto di fattispecie non previste dalle tabelle stesse.

I criteri del risarcimento in caso di responsabilità medica sono quindi i seguenti:

per il danno biologico permanente, i postumi da lesioni inferiori al 9% sono risarciti in relazione a ogni punto percentuale di invalidità, secondo i coefficienti. Il valore del primo punto è attualmente pari a 795,91 euro;

per il danno biologico temporaneo, la liquidazione è pari a 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, invece, la liquidazione è ponderata sulla base della percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Come calcolare il danno biologico

Determinare l’entità del risarcimento può non risultare agevole, dato che la legge fornisce criteri certi soltanto nei casi di lesioni micropermanenti. Viceversa, nel caso di altri danni, è necessario consultare come detto le tabelle elaborate dai tribunali ordinari.

Nel calcolo del danno biologico possono essere molto utili form designati allo scopo; una volta che sia stata individuata la somma corrispondente al danno biologico, sarà semplice calcolare il corrispettivo danno morale (determinato, generalmente, da una somma compresa tra un quarto e la metà del danno biologico). Il totale (danno biologico + danno morale) potrà poi essere aggiornato sulla base del calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Nel caso di lesioni macropermanenti, alcuni form permettono di calcolare il danno biologico facendo riferimento alle tabelle di Milano o alle tabelle di Roma. Basterà, in tal caso, inserire l’età del soggetto e i punti di invalidità. Dalla pagina dei risultati si potrà procedere anche con il calcolo dell’inabilità temporanea e, successivamente, al calcolo di interessi e rivalutazione monetaria.