Cosa fare quando l’Inps nega l’indennità di accompagnamento. Come fare il ricorso, gli attori coinvolti e la procedura
L’ordinamento italiano prevede delle forme di tutela per le persone affette da determinate patologie che, per la loro gravosità, possono compromettere la capacità di deambulazione o lo svolgimento in autonomia degli atti della vita quotidiana dei soggetti che ne sono affetti. La principale misura di sostegno è rappresentata dall’indennità di accompagnamento, ovvero, “una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Con l’indennità di accompagnamento e con le altre forme di tutela dei più deboli, si da dunque seguito a quanto previsto dal principio di uguaglianza sostanziale previsto dall’art.3 della Costituzione italiana che apre a norme speciali in favore delle categorie maggiormente in difficoltà. Purtroppo, in Italia, nel corso degli anni non sono stati pochi i casi di finti invalidi civili che hanno percepito dallo Stato delle forme di sostentamento economico pur non avendone diritto, motivo questo che ha innalzato sempre di più i controlli necessari per beneficiare della misura.
Il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non è dunque immediato o automatico, ma è legato alla valutazione di una commissione medica che risponde alle sede provinciali dell’Inps. ll compito di tale organo e quello di valutare i requisiti di ogni singolo caso, stabilendo se possano esserci o meno i presupposti per il riconoscimento dell’indennità. Ma cosa fare nei casi in cui l’Inps nega l’indennità di accompagnamento?
Indennità di accompagnamento, l’importo
L’importo dell’indennità di accompagnamento per il 2022 è di 525,17 euro agli invalidi civili, mentre sale a 964,80 euro per i ciechi assoluti. Queste cifre vengono corrisposte per un totale di 12 mensilità, con l’accredito che avviene a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, solo su specifica richiesta, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.
Tale indennità viene sospesa nei casi di ricovero del ricevente a totale carico dello Stato, per un periodo superiore a 29 giorni, ed è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. In questi ultimi casi spetterà al cittadino scegliere quale sia il trattamento a lui più favorevole. Non vi è, invece, un caso di incompatibilità con lo svolgimento di un’attività lavorativa, dipendente o autonoma da parte del ricevente.
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I requisiti per richiedere l’indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento spetta ai cittadini residenti in forma stabile in Italia ed in possesso dei requisiti sanitari previsti dall’ordinamento. Quest’ultimi verranno valutati da una commissione medica che risponde alle sede provinciali dell’Inps, mentre non è previsto nessun vincolo legato al reddito personale del richiedente o alla sua età.
I requisiti necessari per poter ottenere l’indennità di accompagnamento sono così sintetizzati dall’Inps:
- riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
- riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La domanda per l’indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento non viene riconosciuta in automatico dallo Stato, ma è necessario presentare domanda all’Inps per avviare il processo di verifica dei requisiti. Nella domanda per l’ottenimento del sostegno economico dovranno essere indicati sia i dati generici del soggetto richiedente che quelli socioeconomici, come eventuali ricoveri, lo svolgimento di attività lavorativa, l’indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore di associazioni. Qualora invece la domanda venga presentata da un minore, le informazione socioeconomiche dovranno essere inviate soltanto dopo il riconoscimento del requisito sanitario (attraverso il modello AP70).
La domanda per l’indennità di accompagnamento può essere presentata in diversi modi:
- sul sito dell’Inps accedendo al servizio tramite le proprie credenziali;
- attraverso un ente di patronato o un’associazione di categoria (Anmic, Ens, Uic, Anfass).
L’iter di approvazione e controllo prevede che il medico di base del richiedente rediga un certificato medico introduttivo nel quale vengono indicate le patologie del suo paziente. Tale certificato viene inviato, in via telematica, all’Inps e, successivamente, il richiedente avrà 90 giorni per presentare la propria domanda all’Istituto nazionale di previdenza sociale. I passaggi successivi sono:
- la convocazione dell’Inps del richiedente per una visita medica. Questo dovrà svolgersi presso la sede provinciale dell’Istituto o, se impossibile per intrasportabilità del richiedente, presso l’abitazione di quest’ultimo;
- la visita medica effettuata della commissione;
- l’esito (entro 30 giorni dalla visita, legge n. 241/1990) con l’Inps che comunica il risultato della visita notificando, tramite raccomandata a/r o pec, il verbale che gli è stato fornito dalla commissione medica.
Si ricorda che, con l’eccezione di ulteriori domande di aggravamento, la legge prevede che non è possibile presentare più di una domanda per la stessa prestazione fino a quando non è stato concluso l’iter precedentemente descritto. In caso di ricorso giudiziario, invece, bisognerà attendere una sentenza passata in giudicato.
Indennità di accompagnamento negata, cosa fare
La decisione di concedere o meno al richiedente l’indennità di accompagnamento spetta al giudizio oggettivo della commissione medica dell’Inps. Qualora questa negasse la presenza dei requisiti necessari, il richiedente che ritiene leso il proprio diritto alla misura assistenziale può fare ricorso al tribunale competente (quello del capoluogo di provincia dove risiede il ricorrente) entro sei mesi dal giorno in cui gli è stato notificato il verbale dall’Inps. Sarà necessario in questo caso conferire il mandato ad un avvocato di fiducia e intraprendere un’azione legale contro l’Istituto nazionale di previdenza sociale.
Il primo compito dell’avvocato in questo caso è quello di presentare un ricorso al giudice per chiedere la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, abbreviato in ctu. Quest’ultimo, una volta nominato, avrà il compito di sottoporre il richiedente dell’indennità di accompagnamento ad un’ulteriore visita medico-legale per verificare la sussistenza o meno dei requisiti sanitari necessari previsti dall’Inps. L’iter ricorda molto quello utilizzato nella precedente fase dall’Inps, con l’unica differenza che in questo caso a svolgere la visita non sarà la commissione medica dell’Istituto, ma un medico legale nominato dal tribunale. Si tratta del cosiddetto atp, accertamento tecnico preventivo, che non prevede che il giudice effettui delle valutazioni in quanto tutto è rimesso alla verifica dei requisiti posta in essere dal consulente tecnico d’ufficio.
Il passaggio successivo dell’iter del ricorso prevede che, prima del deposito formale in cancelleria, il consulente tecnico d’ufficio trasmetta la bozza della relazione sulla visita medica effettuata sia all’avvocato del ricorrente che all’Inps. Ci saranno poi 15 giorni dalla data di ricevimento delle relazione entro i quali le parti potranno proporre delle osservazioni.
A questo punto le opzioni sono sostanzialmente due:
- Il consulente tecnico d’ufficio dà esito positivo al ricorso e l’Inps non si oppone alla decisione. Il giudice in questo caso omologa le risultanze entro 30 giorni dal deposito della relazione in cancelleria;
- Il consulente tecnico d’ufficio fornisce un esito negativo al ricorso. Ci saranno poi ulteriori 30 giorni dalla data del deposito in cancelleria per proporre l’opposizione alla decisione presa e presentare un nuovo ricorso che porta ad un giudizio in merito.
Nel nuovo procedimento avviato in seguito alla relazione negativa del consulente tecnico d’ufficio, il giudice può prevedere una nuova consulenza oppure l’integrazione della prima con ulteriori documenti forniti dal ricorsista. Quando, anche dopo tale processo, dovesse essere negata l’indennità di accompagnamento, non ci sono altre vie di ricorso per il richiedente.
Il costo del ricorso
Avviare un ricorso contro l’Inps comporta delle spese legali e processuali per i ricorsisti, ma tuttavia sono previste delle forme di tutela per le persone meno abbienti. Più nello specifico, tale attività giudiziaria risulta gratuita o agevolata nel rispetto di alcuni limiti reddituali:
- per redditi fino a 11.746,68 euro è previsto il gratuito patrocinio e, dunque, non si dovrà pagare l’avvocato;
- per redditi fino a 23.493,36 euro è prevista l’esenzione dalle spese processuali in caso di soccombenza e, dunque, anche in caso di esito negativo non si dovrà pagare la controparte né le spese di ctu;
- per redditi fino a 35.240,04 euro non si paga il contributo unificato iniziale per introdurre la causa, che nel 2022 corrisponde a 43 euro.