Errori medici: quando il paziente deve essere risarcito

ERRORI MEDICI RISARCIMENTO

Il medico e la struttura sanitaria sono responsabili per danni arrecati al paziente. Se accertetate con indagine interna – oltre da quella giudiziaria – in caso morte o lesioni gravi il paziente ha diritto al risarcimento. Il ruolo della polizza assicurativa obbligatoria

Le tutele per danno ai pazienti esistono e c’è una normativa di riferimento molto stringente in merito. Il medico e la struttura sanitaria sono responsabili per danni arrecati al paziente. Se accertetate con indagine interna – oltre da quella giudiziaria – in caso morte o lesioni gravi il paziente ha diritto al risarcimento. Come funziona e quali sono le normative di riferimento?

Cosa prevede la legge Gelli

La legge Gelli è entrata in vigore nel 2017. Introduce all’art. 590-sexies c.p. la responsabilità colposa per morte o lesione personale in ambito sanitario, evitando così ai medici la responsabilità penale. Questo avviene solo se i medici dimostrano a loro volta di aver seguito le procedure e di aver fatto tutto il possibile per dare tutele ed evitare danno ai pazienti.

La normativa stabilisce anche che, in caso di inadempienze, l’onere della prova spetta alla struttura sanitaria e non alla persona che ha subìto il danno o ai suoi eredi. Per la responsabilità extracontrattuale del medico, si fa riferimento ai commi 1 e 2 ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

Nel caso di danno causato al paziente dal medico, è il paziente o gli eredi che devono dimostrare il danno e la colpa del medico. Per le colpe eventuali della struttura sanitaria, deve essere invece la struttura a dimostrare di aver seguito le procedure. La prescrizione è fissata a 5 anni.

Che tipo di responsabilità è quella medica

La responsabilità del medico è di tipo civile ed extracontrattuale per l’art. 2043 del codice civile, ma c’è un ma. Infatti, se si dimostra la negligenza del medico, questo ne risponde penalmente in base alla normativa all’art. 590-sexies c.p. Il medico può rispondere di omicidio colposo o lesioni, ma per finire sul penale il paziente o gli eredi devono dimostrare la negligenza.

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In più, si possono avere più responsabilità in capo al medico. Infatti, si può parlare di responsabilità morale quando il medico viene meno alla deontologia o alla morale della sua professione, una responsabilità amministrativo-disciplinare quando ci sono delle sanzioni da parte dell’Ordine – ricordiamo che per esercitare come medico si deve essere iscritti all’Albo – e responsabilità giuridica quando si parla di violazione di norme penali o civili.

Poi c’è la questione della condotta colposa, definita dall’art. 43 del codice penale. In caso di lesioni gravi o in caso morte, si fa riferimento anche a cosa ha causato l’errore, cioè se il medico è stato superficiale – quindi negligente – non ha calcolato bene i rischi – quindi imprudente – oppure se non era preparato abbastanza – quindi con imperizia.

Il rapporto tra struttura sanitaria e paziente è definito da un contratto di spedalità o di assistenza sanitaria. In più, la responsabilità è definita dalle normative 1218 e 1228 del codice civile. Il paziente o i suoi eredi dovranno indicare chiaramente quale sarebbe il comportamento non corretto della struttura sanitaria e solo allora la struttura ha l’obbligo di dimostrare la sua estraneità ai fatti.

In più, è importante sapere che la struttura sanitaria deve avere un legame di collaborazione con il medico che avrebbe causato il danno. Infatti, se il medico si è appoggiato a una struttura per la sua attività esterna c’è una procedura più centrata sul medico. Invece, se il professionista è un dipendente della struttura sanitaria, la struttura avrà maggiori responsabilità.

Il paziente o gli eredi devono dimostrare che: la condotta del medico non abbia seguito la procedura, l’evento dannoso, la causalità tra evento dannoso e condotta del medico, dolo e colpa del medico. In questi casi, è sempre bene avere un legale che possa tutelare per il singolo caso.