Il fornitore di luce e gas fallisce? E io pago

Con l’impennata dei prezzi in bolletta per luce e gas, molti italiani stanno correndo ai ripari buttandosi nel mercato libero alla ricerca delle offerte più convenienti. Come scrive il Salvagente nel numero di febbraio, è il momento adatto per lasciare il servizio a maggior tutela, con possibilità di risparmio che toccano addirittura i 900 euro l’anno per le famiglie più numerose, ma a una condizione: quella di fare una scelta attenta e consapevole.

Il caso Green Network

Tra i rischi a cui si va incontro c’è quello di mettersi in mano a un fornitore molto conveniente ma con le spalle non abbastanza larghe dal punto di vista finanziario per reggere le variazioni di mercato. In questi casi, la probabilità che lo stesso fallisca poche settimane dopo aver preso in carica la vostra fornitura non è irrilevante. Del resto, è già successo lo scorso novembre con Green Network, il tredicesimo gruppo in Italia tra i rivenditori di energia al dettaglio, che ha inviato una lettera ai suoi circa 300mila clienti spiegandogli che non era non è più in grado di fornir loro né luce né gas. “Appare sempre più chiaro che stiamo vivendo un periodo di crisi energetica epocale. Una ulteriore conferma di questo fatto ci viene fornita dal default di quasi una ventina di fornitori di energia italiani che, improvvisamente, sono passati da un numero di clienti talvolta anche molto vasto a zero, e non per problemi legati a capacità imprenditoriali, bensì a causa della crisi energetica” scrive Adoc, che ricorda come in Italia ci troviamo davanti a una vera e propria giungla di fornitori, circa 700.

Arera risponde: ecco cosa succede se fallisce il vostro fornitore

Per capire cosa succede quando fallisce il proprio fornitore di luce o di gas abbiamo girato alcune domande all’Autorità garante dell’energia, Arera, che ci ha risposto, chiarendo molti dubbi. “Quando un venditore di energia elettrica nel mercato libero fallisce, il cliente torna nel servizio di maggior tutela” scrive Arera. In ogni località questo servizio è fornito da un unico operatore, in regime di monopolio. In questo caso, dunque, scegliere male il fornitore sul mercato libero potrebbe rivelarsi un grosso boomerang, perché in questo momento, con il prezzo dell’energia particolarmente alto, ci si ritroverebbe nel settore a maggior tutela a pagare una bolletta più alta (fermo restando che si può comunque al più presto passare a un nuovo operatore sul mercato, senza vincoli).

Se a fallire è il fornitore di gas

“Nel caso del fallimento di un venditore gas nel mercato libero, invece – continua Arera – il cliente viene automaticamente assegnato al fornitore di ultima istanza (Fui) competente per l’area territoriale in cui si trova l’utenza (otto aree in tutto). Ciascun fornitore vincitore può fornire solo un determinato quantitativo di gas, l’esubero viene fornito dal successivo in graduatoria”. Segnaliamo che in tutto il territorio nazionale i due unici fornitori che hanno partecipato e si sono aggiudicati l’asta per questo servizio sono Enel Energia e Hera. Un fatto senz’altro curioso: come mai in nessuna area del paese altri colossi dell’Energia, come Eni o A2A, per esempio, si sono proposti? Per quanto riguarda le condizioni economiche del servizio di Fui, definite dall’Autorità, la regola è si basa sul costo della materia prima in maggior tutela più una percentuale crescente nel tempo. Anche qui il discorso fatto per la luce, con in più in fatto che più passa il tempo più la bolletta aumenta a prescindere dal costo del gas.

Nessuna interruzione

In entrambi – elettricità e gas – i casi i clienti non subiscono interruzioni o sospensioni della fornitura per motivi e restano con il fornitore assegnato fino alla stipulazione di un contratto con un nuovo venditore. Questo però vale solo in assenza di morosità. Rientrano nei servizi di ultima istanza anche i clienti “non disalimentabili”, cioè a cui non si può staccare la fornitura, relativi a un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico, come ospedali, scuole, etc., anche se morosi.

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La differenza con la maggior tutela

Va ricordato che non è possibile finire in questi meccanismi di paracadute se si è sul mercato a maggior tutela. Questo perché per il gas l’asta è stata aggiudicata da soggetti molto solidi (come appunto Enel e Hera) mentre nel caso della fornitura elettrica non è possibile che il fornitore fallisca dato che Arera riconosce la remunerazione dei costi agli esercenti la maggior tutela. Tutt’altra storia per chi invece si affida a un fornitore per un’offerta sul mercato libero.

Le tempistiche con cui l’utente si deve attivare

 

Andiamo a vedere le tempistiche minime e le modalità con cui l’utente deve essere avvertito del passaggio al servizio di ultima istanza Maggior Tutela/FUI e a chi tocca la comunicazione.

Elettricità

Per l’elettricità, l’attivazione dei servizi di ultima istanza viene comunicata dal SII (sistema informativo Integrato, l’anagrafica gestita da AU) all’impresa distributrice e al rispettivo esercente il servizio entro l’ottavo giorno lavorativo. Entro tre giorni l’esercente la maggior tutela deve avvisare il cliente del nuovo regime della sua fornitura. L’esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l’avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione indicando che il cliente è servito nel servizio di maggior tutela. Il cliente ha diritto a recedere dal contratto e scegliere un nuovo contratto nel mercato libero esercitando il diritto di ripensamento previso dal Codice di condotta commerciale

Gas

L’attivazione dei servizi di ultima istanza viene comunicata dal SII all’impresa di distribuzione e al rispettivo esercente il servizio di ultima istanza entro l’ottavo giorno lavorativo. Il cliente viene avvisato dal distributore che dal nuovo fornitore. In particolare, ciascun Fui avvisa il cliente entro 15 giorni dalla data di attivazione del servizio, la comunicazione – oltre ad all’avviso dell’attivazione della nuova fornitura – deve contenere le seguenti informazioni: il dettaglio delle condizioni economiche del servizio; l’informazione il cliente può recedere dal servizio sottoscrivendo un nuovo contratto; l’indirizzo Internet e i recapiti telefonici del medesimo Fui cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni. Il Fui è tenuto ad emettere: a) la prima fattura entro 4 mesi dall’attivazione di ciascun punto di riconsegna; b) le successive fatture con frequenza almeno trimestrale.

Deposito cauzionale

Abbiamo chiesto all’Arera se il fornitore di Maggior tutela/Servizio di ultima istanza abbia diritto a chiedere un deposito cauzionale al nuovo cliente?

Maggior tutela per il servizio elettrico: sì (34,5 euro per utenza domestica con contratto da 3 kW) a meno che il cliente non richieda la domiciliazione bancaria.

FUI per il gas può essere richiesto ed è definito come nelle seguenti tabelle

 

Adoc: cambiare le regole per tutelare i consumatori

“Il servizio elettrico – spiega Roberto Tascini, presidente Adoc – è considerato alla stregua di una qualsiasi compravendita commerciale, l’energia, bene essenziale, come una merce, l’utente come un cliente. Tutte cose che reputiamo sbagliate, fondamentalmente sbagliate”. Per questo l’Adoc ha avanzato delle proposte affinché vengano individuati criteri maggiormente stringenti per la definizione degli operatori abilitati alla vendita dell’energia e  sia fatta una selezione più accurata per puntare a realizzare un Albo dei competitor del mercato. “Le nostre proposte – spiega Tascini – sono che gli operatori abbiano bilanci solidi, certificati con indicatori finanziari che attestino la salute e la solvibilità dell’azienda; che le società attestino la regolarità dei pagamenti verso i Tso (operatori dei sistemi di trasporto dell’elettricità) e i Dso(operatori dei sistemi di distribuzione dell’elettricità); che si effettuino periodicamente controlli e verifiche per accertare l’esistenza dei requisiti previsti”.