Covid, che faccio se in classe di mio figlio c’è un positivo?

COVID CLASSE POSITIVO

Le nuove norme decise dal governo sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al Covid-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto legge 229 30 dicembre 2021.

Chi non deve fare la quarantena

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al Covid, la quarantena non si applica a:

– alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
– alle persone che sono guarite dal Covid da 120 giorni o meno;
– alle persone che hanno ricevuto la terza dose di richiamo del vaccino, la  booster.

Solo auto-sorveglianza

A tutte queste categorie di persone si applica solo una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al Covid-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto).

Tampone solo se compaiono i sintomi

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

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Chi ha il vaccino o è guarito da più di 120 giorni

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Chi non è vaccinato o non ha teminato il ciclo

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Il positivo che ha fatto la booster

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Come attestare la fine della quarantena

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena (e non dell’auto-sorveglianza) è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Come funziona e quando scatta la Dad

Il ministero dell’Istruzione alla riapertura delle scuole ha inviato agli istituti una nota operativa con le indicazioni per l’applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività. Prima di ricapitolare le regole ribadiamone una che è in vigore da quando è cominciata la pandemia: non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

  • attività didattica sospesa per 10 giorni;
  • quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
  • attività didattica in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri
  • sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) e il medico o il pediatra (MMG/PLS) e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

  • sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni
  • quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.
  • attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri
  • Auto-sorveglianza.
  • sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni
  • quarantena di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – negativo.
  • attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri
  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico cas. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo”.

  • sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni
  • misura sanitaria: si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio

Come funziona il tracciamento

La normativa favorisce l’attività di tracciamento e introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto-sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano a essere effettuati presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

In regime di auto-sorveglianza prevede “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.