A pochi giorni dalla clamorosa sentenza del Tar del Lazio con cui ha annullato le sanzioni che a gennaio del 2020 l’Antitrust aveva inflitto a Fastweb, Tim, Vodafone e WindTre, il tribunale di Milano ha inibito a Wind l’adozione, l’uso e gli effetti nei contratti di telefonia fissa (o di altri servizi offerti in abbinamento alla telefonia fissa) di clausole che prevedono rinnovi e pagamenti su base temporale di 28 giorni/8 settimane, confermando così il provvedimento cautelare pronunciato nel giugno 2018. La sostanziale novità è che gli aventi diritti al rimborso, in base a questa sentenza, sono anche quelli che hanno subito la strategia scorretta dal 2016 e non solo dal giugno 2017, come da interpretazione corrente.
Wind dovrà informare i consumatori interessati (pubblicando un avviso sia sul proprio sito sia su alcuni quotidiani nazionali, inserendo un’informativa dettagliata in fattura e inviando una lettera ai suoi ex clienti); ma soprattutto accogliere, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste, le domande di restituzione dei corrispettivi di telefonia fissa versati dai consumatori in applicazione delle clausole o pattuizioni contrattuali illegittime.
La data da cui inizia tutto non è più il giugno 2017 ma il 2016
“Sono ancora una volta confermate – osservano Paolo Fiorio e Corrado Pinna, legali dI Movimento Consumatori che ha mosso l’azione legale che ha portato alla sentenza – l’illegittimità e la scorrettezza della fatturazione basata sul mese lunare anziché su quello solare, con due importanti novità. La prima è che i giudici, accogliendo integralmente la tesi di Mc, hanno stabilito che l’adozione e l’uso di tale periodicità ha leso e lede i diritti e gli interessi collettivi dei consumatori, non solo con riferimento ai contratti sottoscritti tra il giugno 2017 e l’aprile 2018 (quando l’Agcom con la delibera n. 121/17/CONS ha vietato l’adozione della cadenza quadrisettimanale, divieto poi differito fino al 5 aprile 2018 dalla successiva legge n. 172 del 2017), ma addirittura in relazione agli abbonamenti stipulati con la compagnia dal 1° giugno 2016 (ossia dal momento in cui Wind ha abbandonato la cadenza mensile solare, per quella a 28 giorni).
Le somme devono essere restituite anche a chi rescisso il contratto
L’altra rilevante novità delle sentenza è che l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla compagnia dovrà riguardare anche i consumatori che, pur avendo attivato un contratto di telefonia fissa all’interno del periodo 1° giugno 2016 – 5 aprile 2018, hanno poi deciso di recedere dall’abbonamento”.
“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto – ha commentato Alessandro Mostaccio, segretario generale MC – che premia gli sforzi profusi negli ultimi quattro anni dalla nostra associazione e dall’Agcom per opporsi a una pratica commerciale scorretta, ingannevole, contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare il comportamento economico dei consumatori. Ora, vigileremo affinché Wind adempia a tutti gli obblighi informativi prescritti e soprattutto affinché attivi una procedura per accogliere le richieste di restituzione dei corrispettivi di telefonia fissa versati da tutti i consumatori coinvolti”.
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