Telemarketing, no del Garante Privacy a consensi “omnibus”

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Nel sanzionare la società Energia Pulita per aver trattato in modo illecito i dati degli utenti, il Garante Privacy ribadisce che non si possono usare formule generiche che non permettono di selezionare la singola categoria delle offerte commerciali desiderate

Stop dei Garante Privacy ai consensi “omnibus” per il trattamento dei dati personali. Nel sanzionare la società di energia elettrica e gas, Energia Pulita srl, per aver trattato in modo illecito i dati di un centinaio di persone (che hanno lamentato di aver ricevuto ripetute telefonate indesiderate), il Garante per la protezione dei dati personali ribadisce che il “consenso alla cessione dei dati personali a terzi per finalità di marketing può considerarsi realmente libero soltanto se all’interessato sono garantiti una scelta effettiva e il controllo sui propri dati”.

Non si possono quindi utilizzare “formule generiche che non permettano di selezionare la singola categoria merceologica delle offerte commerciali desiderate (p.e. telefonia, forniture energetiche, servizi assicurativi, moda, auto)”. Formule del genere non sono in linea con la normativa privacy e non fanno venir meno gli effetti della opposizione manifestata con l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni. Lo stesso principio vale per form e informative che ostacolino l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato rispetto alla scelta degli strumenti attraverso cui ricevere le comunicazioni promozionali.

Oltre al pagamento della sanzione di 300mila euro, il Garante ha vietato a Energia Pulita l’ulteriore trattamento dei dati personali dei segnalanti e le ha ingiunto di predisporre adeguati controlli sulla propria rete di vendita e implementazioni dei sistemi, per escludere che possano fare ingresso nel patrimonio aziendale contratti generati da contatti illeciti.