La corte di giustizia europea annulla il regolamento 468/2021, scompaiono i divieti per l’aloe con idrossiantracene, e le regole che costringevano a utilizzare solo le parti interne della foglia per il rischio genotossico e cancerogeno
Con una sentenza emessa il 13 novembre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha annullato il regolamento 468/2021, che vietava la commercializzazione di aloe e dei suoi preparati contenenti derivati dell’idrossiantracene (HAD) negli alimenti, oltre a imporre restrizioni sulla vendita di piante come senna, rabarbaro, frangula e cascara. Una decisione contestata dalle aziende del settore che la consideravano “arbitraria e sproporzionata”.
Il contesto del divieto: una misura controversa
Il regolamento UE 2021/468, modificando l’allegato III del regolamento CE 1925/2006, aveva inserito le preparazioni a base di foglie di specie di aloe contenenti HAD tra le sostanze proibite negli alimenti, sulla base di un parere dell’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) del 2017. Secondo l’EFSA, gli HAD erano stati ritenuti potenzialmente genotossici e cancerogeni, senza che fosse possibile stabilire una dose giornaliera sicura per il consumo.
Tuttavia, le aziende del settore avevano sollevato obiezioni significative, sottolineando che il divieto colpiva indiscriminatamente anche prodotti derivati dal gel interno della foglia di aloe, che non contengono livelli significativi di HAD. Inoltre, era stata contestata l’assenza di prove conclusive di pericolosità per queste preparazioni.
Il ruolo della Corte e la reazione delle aziende
La sentenza della Corte di Giustizia europea è giunta dopo un’udienza tenutasi a giugno 2023, accogliendo le richieste delle aziende ricorrenti. La Corte ha evidenziato come il divieto generalizzato fosse privo di una base scientifica solida e sproporzionato rispetto ai rischi effettivi per la salute pubblica.
Secondo Angelo Di Muzio, presidente della Federazione Erboristi Italiani (FEI), aderente a Confcommercio, “il divieto avrebbe rappresentato un danno ingiustificato per il settore degli integratori alimentari e per i consumatori. Gli studi presentati dalle associazioni di categoria hanno dimostrato che il parere dell’EFSA sulla genotossicità in vivo degli HAD non era fondato su dati reali”.
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Di Muzio ha inoltre spiegato che le dosi di HAD utilizzate negli studi scientifici citati dall’EFSA erano molto più elevate rispetto a quelle presenti nei preparati a base di aloe o nelle piante officinali. Questo ha portato la Corte a ritenere che non fosse dimostrabile alcun effetto nocivo nei contesti di utilizzo tradizionali e normati.
Le prime crepe già nel 2021
Nel 2021, Il Salvagente aveva affrontato il tema del regolamento 468/2021 con un’intervista ad Antonino Santoro, consigliere delegato all’epoca di FederSalus e presidente della Federazione europea EHPM, 14 associazioni nazionali e oltre 1600 aziende del settore degli integratori alimentari. L’obiettivo era rassicurare i consumatori e fare chiarezza sull’impatto delle nuove normative.
“Vorrei che una cosa fosse chiara e arrivasse forte ai consumatori: non tutti i prodotti a base di aloe sono banditi, ma solo quelli che contengono idrossiantraceni”, spiegava Santoro, sottolineando come il regolamento colpisse esclusivamente le preparazioni ottenute dalla parte esterna della foglia di aloe, dove sono presenti queste molecole. Al contrario, le preparazioni ricavate dal gel interno della foglia, che non contengono HAD, non erano coinvolte dal divieto.
I dubbi sulle conclusioni della Commissione
Santoro criticava apertamente la decisione della Commissione Europea: “A nostro giudizio c’è stato uno scollamento tra quanto dichiarato negli anni dall’EFSA e quanto concluso dalla Commissione. Fin dall’inizio non c’è stata una valutazione univoca, e molti dubbi espressi dagli studi scientifici, compresi quelli della Sitox (Società Italiana di Tossicologia), non sono stati considerati”.
Inoltre, il consigliere evidenziava un’incongruenza nel regolamento: “Se una sostanza è realmente cancerogena, perché dovrebbe esserlo solo negli integratori alimentari e non, ad esempio, quando è contenuta in un amaro?”.
Impatto sul mercato e rassicurazioni
L’intervista anticipava anche le preoccupazioni economiche per il settore, ma Santoro rassicurava: “Non spariranno dal mercato tutti gli integratori a base di aloe, perché la maggior parte non contiene idrossiantraceni. I produttori che usano esclusivamente il gel interno della foglia non sono coinvolti dal bando”.
Tuttavia, ammetteva che alcuni produttori avrebbero dovuto adeguarsi, ritirando prodotti che potevano contenere HAD, e consigliava alle aziende di eseguire controlli rigorosi per certificare la sicurezza delle loro preparazioni.
Una decisione improvvisa e discutibile
Santoro sottolineava infine come il bando fosse stato inaspettato: “La valutazione conclusiva dell’EFSA è del 2018, e non ci si aspettava un provvedimento come quello adottato dalla Commissione Europea. Si potevano immaginare avvertenze o limitazioni d’uso, ma non un divieto così drastico”.
Queste dichiarazioni, a distanza di anni, trovano conferma nella sentenza della Corte di Giustizia europea, che ha ribadito l’assenza di una base scientifica chiara per giustificare un divieto così esteso, restituendo fiducia al mercato e ai consumatori.