Un pronunciamento della Sezione tributaria della Corte di Cassazione chiarisce che le donazioni informali e quelle indirette non vanno tassate quando non c’è obbligo di registrazione
Un pronunciamento della Sezione tributaria della Corte di Cassazione chiarisce che le donazioni informali e quelle indirette non vanno tassate quando non c’è obbligo di registrazione. La tassazione scatta solo se le donazioni risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.
La sentenza
Come riporta l’Ansa, la sentenza n. 7442 della Suprema Corte viene analizzata la circolare 30/2015 delle Entrate e definita dagli ermellini come “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta” nella parte in cui afferma che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.
Le donazioni informali e le conclusioni della Cassazione
La sentenza della tributaria parte dal Testo unico “dell’imposta di successione e donazione che dispone che gli atti di donazione – spiega il Sole 24 ore – sono soggetti a registrazione” specifica “la non applicazione dell’imposta sulle donazioni in talune fattispecie di donazione indiretta (vale a dire quelle in atti di compravendita quando il prezzo è pagato da una persona diversa dall’acquirente)”, dopo aver, però, esordito sancendo che resta “ferma l’applicazione dell’imposta” sulle donazioni “anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”. Da questi elementi la Cassazione desume “che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta “da atti soggetti alla registrazione”.
Dunque, le donazioni informali (quelle non stipulate per iscritto, né enunciate in un atto scritto) non sono un possibile oggetto di tassazione e non rientrano nel calcolo della franchigia di un milione di euro, a meno che non si faccia la registrazione volontaria della donazione stessa o che la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione sia riconosciuta dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.
Donazioni indirette risultanti da atti soggetti a registrazione
Resta la domanda se, per la donazione indiretta risultante “da atti soggetti alla registrazione” sia configurabile, o meno, un obbligo di registrazione dell’atto in questione anche come donazione. “La Cassazione risponde negativamente osservando che, quando il Testo unico si occupa della tassazione delle liberalità indirette, enuncia i due principi già sopra accennati: la “facoltà” del contribuente di effettuare la registrazione volontaria e il «potere» dell’amministrazione di accertare le liberalità indirette solo al congiunto ricorrere di due presupposti: quando l’esistenza della liberalità (di valore superiore a un milione di euro) risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario.
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Quando l’amministrazione è obbligata ad accertare e a tassare
Se, dunque, il “potere” – conclude l’articolo – dell’amministrazione finanziaria di accertare donazioni indirette si ha solo al ricorrere dei predetti due presupposti, evidentemente non vi è un generalizzato obbligo di sottoporre a tassazione tutte le donazioni indirette risultanti da atti soggetti alla registrazione“. Secondo il Corriere della Sera, l’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento di queste donazioni solo in casi specifici e limitati: “Può scattare, ricordano i giudici, sono se si verificano contemporaneamente due circostanze. Che la donazione sia “confessata” nell’ambito di un accertamento fiscale per altre cause, e quando le donazioni abbiano avuto un importo superiore a 180 mila euro“.