Come funziona la successione in Italia: adempimenti e scadenze

successione

Cosa è necessario fare in caso di eredità, chi deve pagare l’imposta di successione e come si calcola: le aliquote e le franchigie. La dichiarazione di successione e i suoi elementi caratterizzanti

Gli eredi che ricevono beni immobili e diritti reali sono chiamati a presentare la dichiarazione di successione e a pagare, qualora prevista, l’imposta di successione. La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio di natura fiscale con il quale gli eredi comunicano all’Agenzia delle Entrate il subentro nel patrimonio del defunto e, sulla base del quadro normativo, vengono determinate le imposte dovute.

Così come previsto dal Testo unico numero 346 del 1990, sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione e a pagare l’imposta:

  • i chiamati all’eredità;
  • i legatari e i loro rappresentanti;
  • gli immessi nel possesso dei beni ereditari;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori dell’eredità giacente,
  • gli esecutori testamentari.

Sono invece esonerati dall’obbligo di presentazione coloro che, pur se eredi o legatari, hanno espresso la propria volontà di rinunciare a quanto previsto anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione. Stesso discorso vale per i chiamati alla successione che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 c.c. In linea generale, inoltre, la dichiarazione di successione non andrà mai presentata nei casi in cui sussistano contemporaneamente queste condizioni:

  • l’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
  • l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro;
  • l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Dichiarazione ed imposta di successione

La dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate da uno dei soggetti obbligati entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. La documentazione necessaria può essere presentata dal contribuente:

  • tramite i servizi telematici;
  • tramite un intermediario abilitato, come professionisti o Caf;
  • presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Si specifica che per presentare la dichiarazione di successione on line è sufficiente utilizzare il sito internet dell’Agenzia, installando sulla propria postazione di lavoro il software di compilazione “SuccessioniOnLine”. Basterà:

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  • accedere con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • compilare il file;
  • allegare i documenti;
  • salvare;
  • accedere ai servizi telematici ed inviare.

Ci sono anche dei casi particolari, rivolti soprattutto a chi risiede all’estero. In questo caso gli eredi possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo, ma solo nel caso in cui sia impossibile per loro accedere alla via telematica. Sarà necessario in questo caso inviare la documentazione all’ufficio di competenza dell’Agenzia delle Entrate tramite raccomandata o altro mezzo equivalente che mostri con certezza la data di spedizione. Si sottolinea che se il defunto risiedeva all’estero, ma in precedenza aveva avuto residenza in Italia, la dichiarazione di successione dovrà essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata la sua ultima dimora italiana.

L’imposta di successione

Quando si eredita un immobile, prima ancora di presentare una dichiarazione di successione, andranno versate una serie di imposte. Si tratta, più nello specifico, dell’imposta ipotecaria, catastale, di bollo, della tassa ipotecaria e dei tributi speciali. Per il calcolo di tali imposte si fa riferimento alle aliquote e alle franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni previste dall’articolo 2, comma 48, del dl n. 262 del 2006. In base alla normativa, le aliquote sono:

  • del 4%, per quanto riguarda i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta – ascendenti e discendenti – da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • del 6%, nei casi di trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • dell’8%, se si è in presenza di trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Si specifica inoltre che, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap (riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 1992) è prevista dall’ordinamento (art. 2, comma 49-bis, dl 262/2006) un’ulteriore franchigia di 1,5 milioni di euro.

Come pagare le imposte di successione

Per pagare le imposte di successione sono previste diverse modalità. Nei casi in cui la dichiarazione di successione sia stata presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, si potrà procedere al versamento:

  • in banca con addebito sul conto corrente, avendo cura di compilare l’apposito modello – pdf;
  • all’ufficio postale;
  • all’agente della riscossione anche tramite modello F24, indicando i relativi codici tributo.

Al fine di rendere completa la presentazione della dichiarazione di pagamento è dunque necessario indicare anche il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto.

Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate invia all’erede un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione, tenendo anche conto di eventuali dichiarazioni sostitutive. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Superata tale soglia verranno applicate delle sanzioni e degli interessi di mora.

Imposte di successione, il pagamento a rate

Il pagamento delle imposte di successione può avvenire in maniera unica, corrispondendo dunque quanto dovuto in una sola transazione, oppure essere rateizzato. In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessario che l’importo dovuto sia superiore a 1.000 euro. Le modalità di rateizzazione seguono delle regole ben precise:

  • è previsto che almeno il 20% dell’importo dovuto venga versato dal contribuente entro 60 giorni della notifica dell’avviso di liquidazione;
  • la restante parte, invece, potrà essere corrisposta in 8 rate trimestrali con l’aggiunta di interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate possono arrivare fino a 12 trimestrali nei soli casi in cui l’importo totale dovuto è superiore a 20.000 euro.

Per ottenere la rateizzazione dell’imposta di successione è necessario fare espressa richiesta all’Agenzia delle Entrate la quale, verificati tutti i requisiti, potrà accordare o meno tale opzione.

Si specifica inoltre che non è prevista la decadenza della rateizzazione per i cosiddetti lievi inadempimenti, ovvero per quei casi in cui il mancato pagamento di un rata sia di ridotta entità. Entrando più nel dettaglio, non si perde la possibilità di pagare a rate nei casi:

  • di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • di tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Le modalità indicate per il lieve inadempimento del pagamento a rate dell’imposta di successione vengono applicate anche ai versamenti corrisposti in unica soluzione.

La documentazione necessaria

Comprese le modalità di pagamento e di calcolo delle imposte di successione e quali sono i soggetti chiamati a corrisponderle, torniamo sulla dichiarazione di successione fornendo un quadro della documentazione e dei dati necessari per la sua compilazione. Andranno nello specifico riportati:

  • i dati che permettono all’Agenzia delle Entrate di identificare il defunto, i chiamati o gli eredi e i legatari;
  • la composizione dell’attivo ereditario con una descrizione analitica dei beni e dei diritti che lo compongono;
  • le passività e gli oneri deducibili con i relativi documenti probatori;
  • il valore complessivo netto dell’asse ereditario;
  • le riduzioni e le detrazioni anch’esse con i relativi documenti di prova.

Molto utile ad agevolare l’efficacia della dichiarazione è allegare un serie di documenti, quali:

  • il certificato di morte;
  • l’autocertificazione sullo stato di famiglia storico;
  • la fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti gli eredi;
  • la fotocopia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria regionale del de cuius e di tutti gli eredi;
  • gli atti di provenienza delle proprietà immobiliari intestate al deceduto e/o cointestate con altri soggetti;
  • gli atti di donazione stipulati in vita dal defunto in favore di uno o più eredi;
  • i documenti tecnici sugli immobili intestati al deceduto come planimetrie catastali, elaborati planimetrici, mappale;
  • due copie autentiche della pubblicazione dell’eventuale testamento;
  • nei casi di rinuncia all’eredità, la copia autentica del verbale di non accettazione;
  • l’eventuale fattura ricevuta per il pagamento delle spese funebri e delle spese mediche;
  • la dichiarazione bancaria / postale di sussistenza e consistenza di mutui ipotecari, conti correnti, libretti, investimenti finanziari, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni, certificati di deposito bancari, pronti conto termine;
  • l’attestato con eventuali ratei di invalidità civile maturati e non riscossi dal defunto;
  • la dichiarazione del datore di lavoro con indicate le indennità maturate dal lavoratore dipendente (es. mensilità, 13ma, 14ma, TFR, ferie, ecc.);
  • la dichiarazione societaria di titolarità di quote e valorizzazione delle stesse sottoscritta dal commercialista;
  • il verbale di apertura delle cassette di sicurezza, redatto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio oppure da un pubblico ufficiale.