Entra in vigore il diritto all’oblio oncologico. Di cosa si tratta

OBLIO ONCOLOGICO

Entra in vigore oggi, 2 gennaio, la Legge n. 193 sull’oblio oncologico. Un provvedimento che mira a garantire che, dopo la guarigione clinica, si possano esercitare i propri diritti in condizioni di parità con il resto della popolazione.

Pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 7 dicembre, la Legge n. 193 affronta diversi aspetti della vita quotidiana delle persone che hanno superato una malattia oncologica, focalizzandosi sull’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché sulle procedure di adozione di minori e la partecipazione a concorsi pubblici.

Un aspetto cruciale della normativa è il riconoscimento del “diritto all’oblio oncologico” che consente alle persone guarite dalla patologia di non essere sottoposte a indagini o di fornire informazioni sulla propria precedente condizione patologica. Tale disposizione si applica come detto in particolare a servizi bancari, finanziari, assicurativi, adozioni, affidamenti di minori, partecipazione a concorsi, lavoro e formazione professionale.

Diritto all’oblio oncologico

  1. Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi: La legge stabilisce chiaramente che le persone guarite non possono essere discriminate nell’accesso a questi servizi a causa della loro precedente condizione oncologica.
  2. Adozione e affidamento dei minori: La normativa promuove l’eguaglianza di opportunità per coloro che desiderano adottare o affidare minori, vietando richieste di informazioni sulla precedente malattia oncologica oltre a determinati termini.
  3. Accesso alle procedure concorsuali e selettive, lavoro e formazione professionale: La legge vieta la richiesta di informazioni sullo stato di salute riguardante patologie oncologiche oltre a determinati periodi di tempo, contribuendo così a preservare il diritto alla privacy dei sopravvissuti oncologici.

Il provvedimento stabilisce un periodo massimo di dieci anni dalla fine del trattamento attivo senza recidive, ridotto a cinque anni se la patologia si è manifestata prima dei ventuno anni.

Il ministro della Salute dovrà emanare un decreto entro 60 giorni  per definire le modalità di certificazione dei requisiti senza oneri per l’assistito. Successivamente, entro tre mesi, dovrà identificare le patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori.