La società costruttrice e l’amministratore di condominio, considerati responsabili della presenza di barriere architettoniche e della loro mancata rimozione, dovranno risarcire un abitante del condominio con disabilità . Una sentenza che apre la strada a ricorsi simili
La società costruttrice e l’amministratore di condominio, considerati responsabili della presenza di barriere architettoniche e della loro mancata rimozione, dovranno risarcire un abitante del condominio con disabilità . Una sentenza, questa, che apre la strada a ricorsi simili.
Perché l’uomo si era rivolto ai giudici
Come riporta il Sole 24 ore, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del comune di appartenenza, che era stato condannato sia in primo sia in secondo a risarcire per il danno morale ed esistenziale un uomo, con il 100% di invalidità e indennità di accompagnamento, ritenendolo estraneo nonostante avesse concesso all’edificio sanatoria e permesso di agibilità (annullato in seguito dal Tar), ma ha confermato la responsabilità di amministratore e costruttori.
L’uomo si era rivolto ai giudici a causa dei tanti disagi subito a causa del mancato rispetto del proprio diritto a partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, come previsto dalla legge.
Le ragioni della sentenza
Secondo la suprema corte, non era compito del Comune rimuovere gli ostacoli né l’aver concesso l’agibilità può essere considerata una ragione per impedire all’uomo con disabilità di esigere il rispetto dei suoi diritti. Al contrario, la responsabilità dei costruttori che non hanno abbattuto a monte le barriere architettoniche e dell’amministrazione del condominio, che non si è adoperata a valle per rimuoverle, risultano chiare.
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