Multe, come calcolare i 5 giorni per il pagamento ridotto

MULTE 5 GIORNI

Fino a quando si possono pagare le multe “scontate”? Come decorrono i 5 giorni previsti dalla legge: il caso specifico delle festività, del bonifico on line e della giacenza della multa

Ricevere una multa è sempre spiacevole e lo diventa ancora di più quando bisogna pagare le somme dovute senza poter usufruire della cosiddetta misura ridotta. Tale formula prevede che chi riceve un multa per violazione del codice della strada possa pagare un importo inferiore a quello previsto dalla sanzione se le somme vengono corrisposte all’ente che l’ha erogata entro 5 giorni dalla contestazione, ovvero da quando il multato ha ricevuto il verbale di violazione (la rilevazione dell’infrazione).

Il pagamento ridotto della multa

La misura ridotta, generalmente, prevede che chi riceve una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada, possa ottenere uno sconto del 30% sulla sanzione se le somme vengono versate entro i 5 giorni dal ricevimento del verbale dell’infrazione. Ecco dunque spiegato perché nei verbali che si ricevono vengono indicati due importi da pagare:

  • uno ridotto del 30%, purché si paghi entro 5 giorni;
  • uno intero, se il pagamento avviene dal 6° giorno in poi.

Si tratta di una procedura molto diffusa, anche se si sottolinea che non tutte le sanzioni prevedono che il pagamento possa essere effettuato in misura ridotta.

Termini di pagamento delle multe

Per comprendere meglio come funziona il pagamento delle multe è utile avere ben chiaro quali sono i termini temporali previsti dalla legge. Le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte per violazione del codice della strada devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di notifica, ma ci sono delle agevolazioni per chi decide di pagare prima. Più nel dettaglio:

  • se si paga entro i primi 5 giorni dalla data di notifica si potrà contare, come detto, su uno sconto pari al 30% del valore della multa presente nel verbale e nel bollettino;
  • se si paga nell’arco temporale compreso tra il 6° giorno il 60° dalla data di notifica, si ha diritto ad una sanzione ridotta (solitamente indicata in percentuale nel verbale);
  • se, invece, il pagamento avviene dopo il 60° giorni, la legge prevede che la multa debba essere corrisposta in misura ordinaria, con importo pari alla metà del massimo della sanzione, che equivale al quadruplo della sanzione minima con l’aggiunta della maggiorazione semestrale degli interessi (interessi di mora 10% ogni 6 mesi).

Il calcolo dei termini di pagamento delle multe

Il calcolo dei giorni entro i quali si può pagare una multa sfruttando le agevolazione della misura ridotta del 30% segue dei criteri specifici dettati dalla legge. Come detto, il periodo prende il via dal giorno dopo dell’avvenuta notifica. Su tale aspetto va precisato che la regola generale viene applicata tanto nel caso in cui la notifica venga effettuata dal postino o dal messo comunale, quanto in quello in cui si sia in presenza di una contestazione immediata dell’infrazione. Dal giorno successivo alla rilevazione dell’infrazione o alla notificazione del verbale, parte dunque il calcolo dei 5 giorni della misura ridotta. Volendo fare un esempio pratico per agevolare la comprensione, immaginiamo il caso in cui una multa venga notificata in data 15 settembre. Il conteggio dei 5 giorni partirà dal giorno successivo, il 16 settembre, con la misura ridotta che sarà garantita fino al 20 settembre. È fino a questa data, entro la mezzanotte, che il multato potrà avere uno sconto del 30% della propria sanzione. A tal proposito si sottolinea che la riduzione viene ammessa anche per le violazioni che sono state documentate con il preavviso lasciato sotto il tergicristallo della vettura. In questo caso i termini di pagamento sono maggiori, cioè 15 giorni dalla violazione, nel rispetto delle modalità previste.

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Il calcolo dei 5 giorni della misura ridotta: le domeniche e i festivi

Il calcolo dei 5 giorni della misura ridotta di una multa che abbiamo visto fin qui è, di per sé, molto semplice ed intuitivo, ma qualche problema potrebbe sorgere in presenza di scadenze che combaciano con una festività o un sabato o una domenica. Cosa avviene, ad esempio, se l’ultimo giorno di quelli a disposizione cade nel weekend? Sono sostanzialmente tre le situazioni che possono capitare:

  • l’ultimo giorno è un sabato. In tale caso non vi è nessun effetto sul calcolo dei giorni della misura ridotta, in quanto il sabato non è considerato come un giorno festivo. II calcolo dei tempi, dunque, segue la logica lineare in precedenza descritta;
  • l’ultimo giorno è una domenica e, dunque, un giorno che viene considerato festivo. In questo caso il calcolo non segue più una logica lineare, ma prevede che il termine slitti dalla domenica al lunedì successivo. Questo vuol dire che si avranno 6 giorni e non 5 per organizzarsi al pagamento e 5 effettivi per poterlo realizzare;
  • l’ultimo giorno è un festivo previsto dal calendario, come ad esempio il 1° maggio, festa dei lavoratori. Anche in questo caso, così come avviene per la domenica, il conteggio non segue una logica lineare nel tempo e, dunque, il termine della riduzione slitta al primo giorno utile dopo la festività.

Il pagamento con bonifico on line

Chi riceve una multa e decide di pagare la sanzione utilizzando un bonifico on line può godere di una maggiore tolleranza nei giorni concessi per il pagamento delle misura ridotta della multa. Entrando più nello specifico, il pagamento viene considerato eseguito nel termine di 5 giorni se l’accredito della somma avviene entro il settimo giorno dell’avvenuta notifica.

La giacenza della multa

Altro dubbio lecito in merito al conteggio dei termini di pagamento nella misura ridotta di una multa può riguardare il caso della giacenza del verbale presso gli uffici postali o la casa comunale. Tale situazione si crea soprattutto quando il multato non ha ritirato la raccomandata, perchè magari non era in casa al momento della consegna da parte del postino o del messo comunale e nessun altro, familiare o portiere, ha provveduto a riceverla per lui. Il riferimento normativo in questa fattispecie sono le regole previste dal codice di procedura civile e, dunque, la notifica nei confronti del destinatario assente al quale viene lasciata la comunicazione di avvenuto deposito, si perfeziona, per il notificante, cioè la polizia, la prefettura, i vigili e così via, con il deposito della raccomandata non consegnata presso l’ufficio postale. Per il destinatario della multa, invece, il perfezionamento si ha nel giorno effettivo del ritiro se questo avviene entro i primi 10 giorni o, comunque, per compiuta giacenza oltre tale soglia temporale. Tornando quindi al calcolo dei cinque giorni previsti per il pagamento in misura ridotta della multa, questi prenderanno il via nel momento in cui c’è stato il ritiro della raccomandata presso l’ufficio postale che contiene il verbale. Va tuttavia precisato che:

  • se la multa è ritirata entro i primi 10 giorni dall’avviso di giacenza consegnato al multato, i 5 giorni della misura ridotta iniziano a decorrere dal giorno successivo al ritiro;
  • se, invece, la multa viene ritirata oltre 10 giorni all’avviso di giacenza, i 5 giorni utili devono essere scalati a partire dalla data di ricevimento dell’avviso di giacenza. Ecco dunque che se si è andati oltre i termini non sarà più possibile pagare in misura ridotta.

Per rendere più comprensibile tale passaggio facciamo ricorso ad un esempio pratico. Una famiglia parte per le vacanze il 6 luglio e il 15 luglio il postino arriva a casa loro per consegnare una raccomandata che contiene una multa che fa capo alla famiglia. Non trovando altri parenti o il portiere cui poter consegnare la documentazione, il postino lascia la cartolina nella buca delle lettere che viene trovata dalla famiglia al proprio ritorno, il 27 luglio. Il giorno stesso il rappresentante della famiglia multato si presenta alle poste per ritirare la raccomandata. La notifica del verbale, tuttavia, si è perfezionata per compiuta giacenza dopo 10 giorni dall’avviso di deposito presso l’ufficio postale della raccomandata non consegnata. Questo vuol dire che il termine utile per pagare la multa ridotta è decorso.

Quando si è esclusi dalla riduzione della multa

Come si diceva in precedenza, la riduzione del 30% per le sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada non è sempre ammessa. Entrando più nello specifico, si è esclusi dalla riduzione nei casi in cui:

  • alla sanzione pecuniaria viene aggiunta anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo;
  • oltre alla sanzione pecuniaria è prevista quella per la sospensione della patente di guida con relativo ritiro della patente.