Che cos’è il diritto d’autore e come viene regolato in Italia e nell’Unione europea il copyright. Quanto durano e cosa prevedono i diritti riservati a chi produce un’opera e quali sono le operazioni consentite.
La legge italiana ed europea tutela gli autori che si impegnano nella creazione di opere originali letterarie, scientifiche o artistiche che possono vantare un diritto di copyright o d’autore sulle proprie opere, siano queste poesie, articoli, film, canzoni o sculture. Questo vuol dire che nessun soggetto, al di là dell’autore stesso, potrà pubblicare o riprodurre l’opera coperta dal copyright.
La legge sul copyright in Europa e in Italia
L’ordinamento dell’Unione europea prevede che la proprietà intellettuale sulle opere d’autore sia tutelata fino a 70 anni dalla morte dell’autore, oppure, in caso di opere realizzate in maniera collettiva, fino a 70 anni dalla morte dell’ultimo superstite. I singoli paesi dell’Unione europea hanno firmato in tema di copyright la convenzione di Berna che prevede che la durata della tutela del diritto d’autore possa variare da Stato a Stato, ma comunque deve essere di almeno 50 anni dalla morte dell’autore o dell’ultimo superstite in caso di opera collettiva. Per essere titolari del diritto d’autore, tuttavia, non è sufficiente produrre un’opera, ma sarà necessario provvedere alla sua registrazione per certificarne la titolarità esclusiva. In Italia il punto di riferimento in tal senso è la SIAE, ovvero l’ente che si occupa di certificare la paternità delle opere dell’ingegno. È inoltre possibile certificare la titolarità della propria opera apponendo sulla stessa un avviso sul copyright. I casi d’esempio classici e facilmente riscontrabili sono le scritte “Tutti i diritti riservati”, oppure il simbolo © seguito dall’anno di creazione dell’opera.
Per permettere una più facile comprensione di questi aspetti, ricorriamo a un esempio pratico. Un esercente vuole realizzare una campagna commerciale per promuovere la propria attività e per farlo ha bisogno di un’immagine da accompagnare al proprio claim. Cercando online ne trova molte funzionali al proprio interesse, ma potrà utilizzare soltanto quelle prive di copyright, ovvero quelle per le quali gli autori hanno concesso l’utilizzo gratuito anche a fini commerciali. Per capire se uno foto, o un’opera più in generale, è coperta da copyright, è sufficiente controllare la descrizione dove sono solitamente indicate le possibilità di utilizzo dell’opera. In base ai discorsi fin qui affrontati, è possibile dire che la tutela del copyright conferisce all’autore alcuni diritti esclusivi. Si tratta, nello specifico:
- dei diritti economici, che gli garantiscono il controllo totale sulla sua opera d’ingegno e la retribuzione derivante dal suo utilizzo esterno da parte di soggetti terzi con cui si ha una vendita o una concessione di utilizzo;
- dei diritti morali, con cui l’autore può rivendicare la paternità della propria opera. Tra i diritti morali dell’autore rientrano il diritto di attribuzione, volto ad accertare la propria titolarità su un’opera, e il diritto di integrità, che gli consente di respingere e opporsi a eventuali modifiche che soggetti terzi vorrebbero esercitare sull’opera.
La legge sul copyright in Italia
Appreso di come viene tutelato il copyright all’interno dell’Unione europea, spostiamo ora il focus sul caso specifico dell’Italia, dove il termine copyright è utilizzato in modo generico con riferimento alla protezione garantita dalla legge sul diritto d’autore. Il punto giuridico di riferimento in tal senso è la legge 22.04.1941 n. 633, anche detta legge sulla protezione del diritto d’autore. A questa, come accennato in precedenza, si affiancano anche la convenzione di Berna e la direttiva 2001/29/ce, diritto d’autore e società dell’informazione. In base a quanto previsto dalla legge sul diritto d’autore italiana all’art. 185, questa “si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta e alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia”. C’è, dunque, una tutela totale del diritto d’autore dei cittadini italiani per le opere ovunque prodotte dagli stessi. Grazie all’applicazione delle convenzioni internazionali vengono invece regolati gli autori stranieri. Più nello specifico, la convenzione di Berna del 1886 ha previsto che i cittadini degli Stati aderenti, ovvero la quasi totalità di quelli del mondo, godano di una tutela analoga a quella offerta dallo Stato ai propri cittadini e che questa tutela debba avere delle garanzie minime. Se ne deduce che gli autori stranieri che operano in Italia, possono sfruttare i diritti e le condizioni previste dalla legge nazionale sul diritto d’autore.
Il diritto d’autore
Come detto in precedenza, il diritto d’autore permette a quest’ultimi di avere la facoltà esclusiva di utilizzo dell’opera da loro realizzata. Più nello specifico, il diritto di utilizzazione economica dell’opera ha durata corrispondente a tutta la vita dell’autore e si protrae anche oltre, fino a settanta anni dopo la sua morte. A stabilirlo in Italia è l’articolo 25 delle legge sul diritto d’autore. Al termine di questo periodo, le opere vengono considerate di pubblico dominio, ovvero possono essere utilizzate da chiunque senza che venga violato il diritto d’autore. A tal proposito, tuttavia, si ricorda che oltre al diritto di utilizzo economico, la legge sul diritto d’autore, all’articolo 20, prevede anche il diritto morale che conferisce agli eredi dell’autore la possibilità di esercitare, senza limiti di tempo, il diritto d’autore sull’opera (articolo 23). Se ne deduce che la pubblicazione di un’opera per la quale siano scaduti i diritti patrimoniali d’autore è possibile solo nel caso in cui non venga leso l’onore dell’artista stesso e non si crei un pregiudizio alla sua reputazione. In questi casi, infatti, gli eredi aventi diritto potrebbero intervenire a difesa dell’autore defunto. Si ricorda inoltre che la durata del diritto d’autore può variare in base al tipo di opera tutelata, in particolare per le opere che godono di diritti connessi o “sui generis”.
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Infine è importante sottolineare che il diritto di autore si ritiene esaurito nel momento in cui si configura la prima vendita. Questo vuol dire che se l’autore mette in commercio una propria opera e questa viene regolarmente acquistata, non potrà più opporsi alla sua successiva circolazione. L’unica tutela possibile, in questi casi, è quella relativa alla duplicazione dell’opera che, anche dopo la vendita, dovrà mantenere la propria integrità originaria. L’opera acquistata da un autore, dunque, potrà essere rivenduta dall’acquirente, ma mai e poi mai potrà essere copiata, duplicata o noleggiata.
Le modifiche recente della normativa sul copyright
Nel 2011 l’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha sottolineato come l’attuale normativa sul diritto d’autore risulti essere insufficiente a proteggere i diritti di chi produce opere d’ingegno, specie nel mondo digitale. Più nel dettaglio, nel procedimento “Federazione italiana editori giornali vs. Google News Italia”, l’Agcom ha sottolineato che chi produce contenuti editoriali online non riceve un’adeguata tutela remuneratoria per lo sfruttamento economico delle proprie opere da parte di soggetti terzi. La proposta dell’Autorità era stata in quel caso quella di introdurre nella legge sul diritto d’autore un comma 2 bis all’attuale articolo 65 per istituzionalizzare la pratica delle licenze collettive estese, nell’ambito della riproduzione e comunicazione al pubblico degli articoli di attualità già pubblicati in riviste e giornali. Si ricorda, a tal proposito, che il citato articolo 65 consente “l’attività di riproduzione e comunicazione di notizie di attualità, pubblicate in riviste e giornali a disposizione del pubblico, se operate ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e di informazione e fintanto che vengano indicati la fonte e il nome dell’autore”. E ancora, molto importante sul tema è l’articolo 70 sempre della legge sul diritto d’autore che consente “il riassunto, la citazione e la riproduzione di parti di opere protette, nonché la loro comunicazione al pubblico per l’utilizzo a fini di critica, discussione o insegnamento, purché ciò non costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”. Malgrado l’importanza dell’intervento suggerito dall’autorità, tale pratica è rimasta tuttora incompiuta, in quanto per espletarla c’è la necessità di una modifica del diritto europeo.
Più di recente, l’Unione europea è intervenuta sul tema del diritto d’autore con la direttiva n. 2016/0280. Questa si è concentrata in particolar modo su quattro specifici interventi:
- “l’introduzione di misure finalizzate ad adeguare le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore per la riproduzione di opere, con l’obiettivo di perseguire fini di politica pubblica in materia di ricerca e di istruzione, nonché di protezione del patrimonio culturale, garantendone al contempo efficacia transfrontaliera;
- l’istituzione di un meccanismo giuridico finalizzato a facilitare gli accordi di licenza per opere fuori commercio, garantendone anche in questo caso un’efficacia transfrontaliera;
- l’estensione dei diritti, di cui agli art. 2 e 3 par. II della direttiva 2001/29/CE, agli editori di giornale per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni, prevedendo contemporaneamente la possibilità per gli Stati membri di fornire a tutti gli editori la possibilità di reclamare una parte del compenso previsto per gli utilizzi effettuati;
- l’imposizione – ai prestatori di servizi delle società dell’informazione (hosting providers), che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere protette da copyright direttamente caricati in rete dagli utenti – dell’obbligo di adottare sia misure adeguate e proporzionate volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi coi titolari, sia a evitare che i loro servizi possano consentire violazioni delle norme sul diritto d’autore”.