Diritto di esclusiva. Quando la clausola è valida e quando no

esclusiva

Il patto di esclusiva è una clausola contrattuale molto diffusa nei rapporti commerciali. Rientra nel contratto di agenzia ed è definito dall’articolo 1743 del codice civile. Ma non sempre è applicato in maniera corretta

Il contratto di agenzia, nel diritto del lavoro è un tipo di contratto con cui una parte, detta “agente” assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra persona, detta “preponente”, ricevendone una retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. È regolamentato dall’art. 1742 del codice civile e presume l’incontro della volontà di due, o più soggetti. Da una parte, la preponente che vuole avvalersi dell’opera dell’agente per promuovere i propri affari. Dall’altra, la volontà dell’agente di sottoscrivere un contratto di agenzia per promuovere gli affari del preponente. Il contratto di agenzia prevede la clausola del diritto di esclusiva, regolamentato dall’articolo 1743 del codice civile, che può essere sintetizzato come l’accordo tra preponente e agente per mezzo del quale quest’ultimo fornisce le prestazioni in maniera esclusiva. Con il diritto di esclusiva il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti della stessa zona e per lo stesso ramo di attività; l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia, in quanto tale è una clausola presente in ogni rapporto a meno che le parti non concordano diversamente. Come elemento è naturale, quindi, ma non essenziale e può essere revocato per volere unanime delle parti. La soppressione dev’essere esplicitamente contenuta nel contratto, in caso contrario, sia il preponente che l’agente devono ritenersi vincolati, l’uno all’obbligo di non concludere direttamente gli affari oggetto dell’attività d’impresa o di avvalersi di altri collaboratori per la conclusione di tali affari nella zona stabilita, l’altro di non assumere incarico di trattare, all’interno della zona a lui affidata e per lo stesso ramo, affari per più imprese tra loro in concorrenza.

L’applicabilità del diritto di esclusiva

Scopo del diritto di esclusiva è di garantire alle parti un solido vincolo di collaborazione che comporta l’impegno per uno o per entrambi i contraenti, di non concludere con terzi contratti analoghi all’interno di una determinata zona e per un certo tempo.

La zona di riferimento può coincidere con una determinata area geografica oppure, prendere in considerazione altri criteri, come i canali di distribuzione, gruppi o categorie di clienti. La clausola di esclusiva garantisce un incentivo all’integrazione ed allo stesso tempo una limitazione alla concorrenza per un determinato periodo di tempo, di norma coincidente con la durata del contratto.

Il diritto di esclusiva nasce per salvaguardare gli interessi del preponente e dell’agente, sulla base della reciprocità della tutela. È una norma non vincolante, le parti consensualmente possono decidere di derogare tale diritto. Detta volontà, però, dev’essere riportata in maniera esplicita nell’accordo; in caso contrario tale clausola, sussisterà automaticamente nel rapporto contrattuale ed un’eventuale violazione, costituirebbe un grave inadempimento. La durata dell’esclusiva di norma è collegata alla durata del contratto anche se non è esclusa la sua prosecuzione dopo la cessazione dello stesso.

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