Che cosa prevede la legge di Bilancio 2023 in merito alla rottamazione delle cartelle esattoriali: l’iter da seguire per ottenere i vantaggi e le scadenze
Dopo molte discussioni, il governo Meloni ha approvato la legge di bilancio per il 2023 e, al suo interno, ci sono molti elementi che riguardano la fiscalità e che conducono verso la cosiddetta “pace fiscale”. Con questa il contribuente in debito alleggerisce le proprie pendenze esattoriali, bloccando le eventuali procedure esecutive e cautelari in corso. Più nello specifico, per il 2023, è stata prevista la rottamazione delle cartelle esattoriali comprese tra il 1°gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e lo stralcio dei debiti fino a mille euro per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali
Nella legge di Bilancio 2023, il governo ha previsto una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali che permette ai contribuenti di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Tale procedura potrà essere applicata anche se tali debiti rientrano in quelli compresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti. Per poter sfruttare il nuovo vantaggio fiscale, ai contribuenti è chiesto di presentare in via telematica una domanda all’Agenzia delle Entrate riscossione entro il 30 aprile 2023. Con questa misura, dunque, il contribuente potrà estinguere i debiti iscritti a ruolo senza però dover corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e del cosiddetto aggio. Si sottolinea, inoltre, che per quanto riguarda le sanzioni amministrative – comprese le multe per violazioni del codice della strada – è previsto che la definizione agevolata agisca solo sugli interessi, comunque denominati, e sulle somme maturate a titolo di aggio. Vengono tuttavia escluse le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Si tratta, come evidente, di una vera e propria pace fiscale, prevista dall’articolo 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022, anche se dalla definizione agevolata sono escluse alcune tipologie di carichi. Si tratta, più nello specifico di quelli riferiti:
- al recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea;
- ai crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
- a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- a debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Un focus è poi necessario sui carichi degli enti di previdenza privati. La legge di Bilancio 2023 prevede che questi possano rientrare nella definizione agevolata (pace fiscale), ma solo in presenza di un’apposita delibera pubblicata sul sito internet dell’ente interessato entro il 31 gennaio 2023. Questa data rappresenta anche il termine ultimo in cui l’ente di previdenza privato deve comunicare, via posta elettronica certificata (pec), all’Agenzia delle Entrate riscossione la propria decisione.
Definizione agevolata: come pagare gli importi
Appreso di quali siano i debiti del contribuente iscritti a ruolo interessati dalla definizione agevolata, cerchiamo ora di capire come sarà possibile pagare gli importi dovuti. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni, ci sono diverse modalità, ovvero:
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- il pagamento in un’unica soluzione, entro e non oltre il 31 luglio 2023;
- il pagamento dilazionato in un numero massimo di 18 rate, cioè 5 anni, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, invece, andranno ripartite nei successivi 4 anni e dovranno essere saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In merito alle somme, invece, è previsto che la prima e la seconda rata debbano essere pari al 10% delle somme complessivamente dovute, mentre le restanti rate saranno tutte di pari importo.
Si sottolinea inoltre che, in caso di pagamento a rate, verrà applicato sulle somme dovute un interesse annuo con tasso del 2%, a decorrere dal 1° agosto 2023. Qualora il contribuente che paga a rate effettuasse un versamento insufficiente o tardivo di più di cinque giorni, ed anche di una sola rata, la definizione agevolata verrà considerata inefficace. I versamenti già effettuati, in questo caso, verranno considerati come titolo di acconto sulle somme dovute.
Definizione agevolata, cosa fare per presentare la domanda
Al fine di ottenere la nuova definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023, sono previste due modalità telematiche di presentazione della domanda. Il contribuente potrà:
- utilizzare l’area libera del sito della Agenzia Entrate riscossione, allegando i tutti i documenti richiesti per il riconoscimento. Con questa modalità i contribuenti potranno fare richiesta attraverso l’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza dunque la necessità di dover per forza inserire le credenziali di accesso. Una volta sul portale sarà necessario cliccare sulla sezione “Definizione agevolata” e compilare l’apposito form. Andranno inseriti i numeri identificativi delle cartelle/avvisi e specificato il numero delle rate richieste, oltre che il domicilio al quale dovrà essere inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. È necessario, inoltre, fornire un indirizzo email e tutta la documentazione di riconoscimento prevista. Una volta effettuati questi passaggi, al contribuente verrà inviata una prima email contenente un link che permetterà di convalidare l’operazione entro le successive 72 ore. A tale email ne farà seguito un’altra che indicherà la presa in carico della domanda da parte dell’agenzia delle Entrate. Quest’ultima effettuerà tutti i dovuti controlli sulla documentazione ricevuta e, qualora questa dovesse risultare corretta, al contribuente verrà inviata una terza email che, tra gli allegati, avrà la ricevuta di presentazione della domanda;
- oppure accedere all’area riservata con le proprie credenziali Spid, Cie (carta d’identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi) senza la necessità di allegare documentazione di riconoscimento.
Si sottolinea inoltre che, in ognuno dei casi previsti, entro il 30 aprile si potranno presentare domande per i carichi non indicati. Questi verranno considerati integrativi o sostitutivi.
Definizione agevolata, la risposta dell’Agenzia delle Entrate
In base a quanto previsto dalla legge, l’Agenzia delle Entrate riscossione, una volta ricevuta la domanda, dovrà rispondere entro la data del 30 giugno 2023. Nel caso di risposta affermativa, sarà compito dell’Agenzia informare il contribuente dell’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e fornirgli i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. Ottenuta questa accettazione, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute. Se ha scelto di corrispondere tutto in un’unica rata, dovrà saldare il proprio debito entro il 31 luglio del 2023. Qualora, invece, fosse stata scelta dal contribuente la rateizzazione dell’importo, il piano potrà, come detto, essere di massimo 18 rate complessive che prevedono un margine di tolleranza di cinque giorni dalla scadenza per il pagamento. In caso di mancato rispetto dei termini, il contribuente perderà la possibilità di sfruttare la definizione agevolata.
Dilazione delle cartelle esattoriali decaduta
Nella nuova legge di bilancio 2023 è previsto anche che tutti coloro che in passato erano decaduti dalle precedenti versioni delle definizioni agevolate, possano comunque sfruttare la nuova rottamazione. Si tratta di un aspetto di certo non trascurabile, visto e considerato che le attuali e nuove disposizioni offrono dei vantaggi maggiori rispetto al passato, soprattutto per quel che riguarda lo sconto sull’agio e su tutti gli interessi fin qui maturati.
Lo stralcio dei debiti fino a mille euro
Oltre alla definizione agevolata, il testo della nuova legge di Bilancio prevede anche lo stralcio totale dei debiti del contribuente fino a mille euro. Così come previsto dall’articolo 1, commi 222-230, della legge n. 197/2022, infatti, alla data del 31 marzo 2023 si registrerà l’annullamento automatico dei debiti senza alcuna richiesta da parte del contribuente. Si tratta, più nello specifico, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. Si sottolinea inoltre che l’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della nuova legge e che al suo interno ricadono il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni. Questo vuol dire che chi ha un debito che risale a quel periodo e di un importo inferiore alla soglia prevista, potrà considerarsi esentato dal pagamento (viene per così dire azzerato d’ufficio) senza nemmeno dover presentare una domanda. Più nel dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, previsto dalla norma al 31 marzo 2023, è da considerarsi sospesa la riscossione dei debiti compresi nell’ambito applicativo dello stralcio, anche in riferimento a quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Volendo fare un esempio pratico, si immagini un contribuente che ha più debiti maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 con carichi affidati all’Agente della riscossione. Questi debiti ammontano a 500 euro sotto la voce Iva, a 300 di Irpa e a 900 di Irpef. Il contribuente, con la nuova interpretazione dello stralcio, beneficia in questo caso di una grande agevolazione, visto che il suo debito complessivo è di 1700 euro, ovvero maggiore alla soglia. Tuttavia, poichè si tratta di debiti distintamente intesi, cioè divisi in più cartelle esattoriali, il debitore potrà stralciare tutto senza versare nulla al Fisco italiano.
In ultimo si precisa che ci sono alcune tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione che, per legge, non possono trovare soluzione nello stralcio fino a mille euro. Si tratta, più nello specifico:
- del recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea;
- dei crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- di multe, ammende e di sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Lo stralcio dei debiti fino a mille euro con creditori diversi dallo Stato
Lo stralcio dei debiti fino a mille euro interessa tanto i debiti contratti con le amministrazioni statali, le agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali, che quelli con organi diversi. Quando l’ente creditore non è lo Stato, ma ad esempio il Comune per una multa, la norma stabilisce che:
- lo stralcio dei debiti fino a mille euro riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Se ne deduce che restano interamente dovuti il capitale così come le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle;
- nei casi di sanzioni per violazioni del codice della strada e di altre sanzioni amministrative diverse da quelle solitamente irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo stralcio è da considerarsi come limitato ai soli interessi, comunque denominati. Non si andranno dunque ad annullare le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Quando si è in presenza di creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali è doveroso ricordare che legge prevede che i titolari del credito possano decidere di non applicare lo stralcio, il cosiddetto annullamento parziale, con l’annullamento automatico che verrà evitato. I creditori diversi dallo Stato o comunque collegati ad esso, dovranno tuttavia adottare uno specifico provvedimento e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate riscossione entro e non oltre il 31 gennaio 2023.