Come agisce la tutela della privacy in caso di foto e video. Quando è necessaria l’autorizzazione alla ripresa o allo scatto e la distinzione con la pubblicazione
Nell’era fortemente orientata alla condivisione in cui viviamo, molto spesso vengono diffuse nei modi più vari delle foto e delle immagini che riguardano la propria persona. È il caso di un’istantanea pubblicata sui social media oppure girata tramite messaggio ad altre persone. Appare evidente come in questo tipo di operazioni una grande importanza sia rappresentata dalla privacy dei soggetti raffigurati nella foto o nel video condiviso. Si tratta di un aspetto ancora molto ignorato, ma che tuttavia, nel suo mancato rispetto, può portare a gravi ripercussioni sul piano penale e a pesanti risarcimenti danni.
Foto e privacy: cosa dice la legge
In base a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, qualsiasi soggetto per essere ripreso in un video o immortalato in una foto, nella quale è riconoscibile, deve dare il proprio consenso. È necessario dunque che chi scatta la foto o registra un video ottenga l’autorizzazione dal soggetto inquadrato. In caso di minori, inoltre, esistono regole più rigide, con il consenso che deve essere rilasciato dai genitori o da chi ne fa le veci. È importante sottolineare che, anche in caso di autorizzazione alla realizzazione di foto e video, l’autore non è legittimato alla pubblicazione del materiale senza un’ulteriore e specifica autorizzazione da parte del soggetto protagonista.
Spesso chi effettua riprese o scatta delle fotografie è solito richiedere una liberatoria firmata, anche se in alcuni casi per l’autorizzazione si può ricorrere all’autorizzazione tacita. Questa si concretizza nel momento in cui il soggetto ripreso posa volontariamente dinanzi alla macchina fotografica o alla telecamera. Si tratta, tuttavia, di una forma di consenso decisamente meno rilevante rispetto alla presenza di una prova scritta inoppugnabile, come appunto nel caso di una liberatoria firmata dal protagonista della foto o del video.
Foto e video in luogo pubblico
Le regole che abbiamo fin qui descritte trovano conferma anche nel caso in cui un soggetto venga ripreso o fotografato in un luogo pubblico. Ledono dunque la privacy altrui gli scatti e le riprese effettuate a persone che non sanno di essere inquadrate o che non hanno dato il proprio consenso. Un esempio tipico sono le foto che ritraggono persone che dormono in treno o che svolgono delle attività in un qualsiasi luogo pubblico. Esistono, tuttavia, delle deroghe a tale aspetto, rappresentate dai casi in cui un soggetto partecipa a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Pensiamo, ad esempio, ad una manifestazione di piazza o ad una processione religiosa, dove è possibile che vengano realizzate delle foto nelle quali si intraveda il volto di una persona.
Altra questione di rilevante importanza è rappresentata dalle foto e dai video che immortalano un monumento, una strada, una piazza e così via. In base a quanto previsto dall’ordinamento è sempre possibile farlo, anche se nello scatto finiscono i volti di altre persone, ma con il requisito che questi non siano l’oggetto della fotografia. Per lo stesso concetto è possibile fotografare un palazzo privato con delle persone alla finestra, ma la cosa importante è che queste non siano riconoscibili.
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La riconoscibilità di un soggetto in una foto o video
Nel paragrafo precedente abbiamo già parlato del concetto di riconoscibilità di un soggetto raffigurato in una foto. Tale aspetto è di fondamentale importanza in caso di contestazione, in quanto rappresenta l’elemento intorno al quale può muoversi la colpa o l’innocenza del fotografo. A tal proposito si sottolinea che la riconoscibilità del viso si valuta sulla base di una persona media e non su quella di un familiare o un conoscente. Ecco dunque che un neo o qualsiasi altro elemento distintivo di un soggetto, reso in foto, non rappresenta un elemento di riconoscibilità in quanto permette un’associazione diretta solo a chi ha dei vincoli affettivi e di confidenza con chi è stato immortalato o ripreso.
Si tratta, come evidente, di questioni che risentono molto di elementi particolari, propri di ogni caso. Per tal motivo il consiglio è quello di prestare sempre la massima attenzione quando si scatta una foto e, ancor di più, quando si decide di pubblicarla. Una forma certa di tutela è quella di impedire la riconoscibilità del soggetto ripreso che non ha dato il consenso allo scatto oscurandone il volto in post produzione.
Foto e video di personaggi famosi
Molto legato al concetto di riconoscibilità è la questione delle foto e dei video riguardanti personaggi famosi al grande pubblico. Queste persone possono essere sempre fotografate o riprese? La risposta è no. Se infatti è possibile realizzare e pubblicare del materiale fotografico di personaggi famosi che partecipano ad eventi o manifestazioni pubbliche – come ad esempio le foto fatte ad un cantante durante il suo concerto – è invece vietato svolgere la stessa attività nel privato. Ecco dunque che l’immagine di un vip che fa spesa o porta fuori il proprio cane non può essere realizzata né tantomeno pubblicata.
Foto e video: cosa rischia chi non rispetta la privacy
Come si diceva in apertura, la violazione della privacy altrui comporta delle pesanti ripercussioni sul piano penale. La Corte di Cassazione, in una sua pronuncia, ha infatti evidenziato che fotografare o filmare una persona non consenziente può integrare il reato di molestie in luogo pubblico. Inoltre, chi viola la privacy di un soggetto ritratto in una foto o in un video può essere chiamato ad un risarcimento, con l’ammontare richiesto che varia a seconda del danno cagionato al soggetto e al tempo in cui la foto è rimasta pubblicata online. In caso di minorenni, chi ha effettuato lo scatto o la ripresa e lo pubblica può essere querelato dai genitori o da chi ne fa le veci.
La pubblicazione di foto e video: cosa dice la privacy
Anche la pubblicazione di una foto o di un video nei quali si ritrae un soggetto diverso dalla propria persona richiede una specifica e distinta autorizzazione. Condivisione e scatto/ripresa sono dunque da intendersi come due momenti profondamente distinti, motivo per il quale c’è bisogno anche di una doppia autorizzazione. Così come avviene per lo scatto o la ripresa, anche nel caso della pubblicazione può esserci un consenso espresso o tacito. Esempio tipico di quest’ultima modalità è il caso di chi, trovando la foto di una serata in discoteca sul profilo social di un suo amico, decide di condividerla a sua volta.
Foto e video pubblicati, se ne può chiedere la cancellazione?
In base a quanto detto, per poter pubblicare una foto o un video è necessario avere l’autorizzazione di tutti i soggetti riconoscibili coinvolti. Tale consenso, tuttavia, può essere revocato in qualsiasi momento, anche dopo molti anni, a meno non vi sia la presenza di contratto di cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine firmato. Pensiamo, ad esempio, agli attori che cedono la loro immagine ad una casa di produzione per un determinato progetto o film.
A stabilire che il soggetto ritratto possa chiedere la rimozione in qualsiasi momento del materiale fotografico che lo ritrae è stata la Corte di Cassazione che ha anche esteso tale opzione ai casi in cui sono presenti degli accordi per il cedimento dell’immagine. Tuttavia, in queste situazioni, il committente chiamato alla rimozione del contenuto avrà la possibilità di chiedere ed ottenere la restituzione dei soldi versati per lo sfruttamento dell’immagine del soggetto ed un risarcimento del danno. Si pensi, ad esempio, ad un modello che ha ceduto i diritti d’immagine ad una casa di moda per una campagna pubblicitaria, salvo poi pentirsi e chiedere la rimozione del materiale che lo ritrae. Il modello ha la possibilità di vedere cancellato il suo volto da ogni campagna, ma dovrà provvedere anche a risarcire la casa di moda della somma ricevuta per lo sfruttamento dell’immagine oltre che dei danni provocati dal suo venir meno agli accordi presi.
Pubblicazione foto e video: quando sì può e quando no
In base ai discorsi fin qui affrontati, è possibile tirare un linea dei casi in cui è possibile pubblicare una foto o un video di altri soggetti e quando no. Ecco dunque che non è MAI consentita la pubblicazione di foto e video:
- che ritraggono minori senza l’autorizzazione dei genitori;
- di persone non famose riconoscibili e visibili senza l’autorizzazione dell’interessato;
- di persone famose in contesti privati;
- di persone comuni fatte in pubblico, isolate dal contesto in cui si trovano e senza la loro autorizzazione.
Di contro si possono SEMPRE pubblicare le foto e video:
- di minori non riconoscibili;
- di persone che hanno fornito precisa autorizzazione;
- di persone non riconoscibili che si trovano in un luogo pubblico;
- di persone che partecipano ad un evento, una cerimonia o una manifestazione pubblica, se sono ritratte in modo accidentale e non sono l’oggetto specifico della foto;
- della parte del corpo di una persona – escluso il volto – che non la renda riconoscibile.