Come avviene lo scioglimento dell’unione civile

unione civile

La disciplina delle unioni civili: cos’è, cosa dice la legge e cosa succede in caso di scioglimento di questo istituto.

Con la legge Cirinnà (l. 76/2016) in Italia è stata introdotta l’unione civile, istituto che offre la possibilità a coppie formate da persone dello stesso sesso di essere riconosciute legalmente e tutelare i loro diritti di coppia. L’unione civile, per l’appunto, è riservata esclusivamente a persone dello stesso sesso e non va confusa con la convivenza di fatto, istituto introdotto sempre dalla legge Cirinnà, ma che prevede il riconoscimento legale delle coppie formate da persone maggiorenni conviventi, omosessuali o eterosessuali, unite da un legame sentimentale e che vogliono tutelare i loro rapporti di carattere patrimoniale ed alcuni aspetti di carattere personale. L’unione civile, invece, è stata introdotta proprio al fine di prevedere un istituto quanto più simile al matrimonio (ma non completamente coincidente) per le coppie omosessuali.

Quali sono i requisiti dell’unione civile

Secondo quanto previsto dalla suddetta legge, le persone che scelgono di realizzare l’unione civile devono:

  • aver raggiunto il 18esimo anno di età;
  • essere dello stesso;
  • avere la capacità di intendere e di volere, requisito fondamentale per la validità del consenso;
  • avere la libertà di stato, ovvero non essere già sposati o uniti civilmente con un’altra persona.

In presenza di tali requisiti, la coppia deve rendere una dichiarazione all’ufficiale di Stato civile di un qualsiasi Comune alla presenza di un testimone per parte. A differenza del matrimonio non sono necessarie le pubblicazioni. La dichiarazione deve contenere le informazioni anagrafiche e alcuni elementi, come:

  • l’inesistenza di eventuali cause di impedimento;
  • la volontà di costituire l’unione civile;
  • la volontà di assumere il cognome di famiglia o il proprio cognome;
  • l’indicazione del regime patrimoniale.

Tale dichiarazione verrà di seguito registrata nell’archivio di Stato civile.

Il regime giuridico dell’unione civile

Per quanto riguarda il regime giuridico della coppia, a differenza del matrimonio l’unione civile non prevede né l’obbligo di fedeltà né quello di collaborazione. È inoltre vietato per la coppia adottare un bambino, anche se la giurisprudenza, sul punto, si è pronunciata numerose volte, permettendo alla coppia omosessuale la possibilità di adottare il figlio biologico del partner ricorrendo all’istituto dell’adozione in casi particolari. Similmente al matrimonio, invece, è previsto l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di contribuzione ai bisogni comuni della famiglia in relazione alle proprie sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo. La coppia può, inoltre, scegliere dove abitare e dove fissare la residenza comune. Infine, attraverso l’unione civile a ciascun membro della coppia possono essere riconosciuti una serie di diritti, tra cui:

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  • i diritti in materia di successione ereditaria;
  • la pensione di reversibilità in caso di morte del partner;
  • il ricongiungimento familiare;
  • il diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute del partner e di prendere le relative decisioni in presenza di incapacità o decesso dello stesso.

Come avviene lo scioglimento dell’unione civile

Inquadrato l’istituto, occorre capire cosa occorre fare nel caso in cui si decidesse di sciogliere l’unione civile. La procedura è molto più breve rispetto a quella prevista per il matrimonio. Anzitutto, la fase intermedia della separazione non è contemplata, a differenza del matrimonio, per cui lo scioglimento avviene in modo diretto. Nello specifico, il primo passo è la manifestazione di volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di Stato civile, che riceve tale volontà in forma congiunta. Se, invece, solo una parte dell’unione civile vuole lo scioglimento, questa è tenuta ad informare l’altra mediante l’invio di una raccomandata o di altra comunicazione e, soltanto in seguito, potrà presentarsi davanti all’ufficiale di Stato civile per formalizzare tale volontà. L’ufficiale provvede ad annotare la dichiarazione a margine dell’atto costitutivo dell’unione civile registrato a suo tempo.

Dopo tale attività, occorrerà attendere tre mesi dalla data della dichiarazione per presentare la domanda di scioglimento (cosiddetto termine di ripensamento). Durante questo periodo il vincolo tra i due partner resta intatto, rimanendo fermi gli stessi diritti e gli stessi obblighi. Non è inoltre prevista l’adozione di alcun provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria.

Al termine di tale periodo si possono intraprendere due percorsi per lo scioglimento: la procedura stragiudiziale e quella giudiziale.

Lo scioglimento mediante procedura stragiudiziale

L’unione civile può anzitutto essere sciolta congiuntamente. Ciò avviene nel momento in cui i partner decidono di comune accordo per lo scioglimento del loro legame. Questo avviene solamente dopo aver raggiunto l’accordo sulle condizioni da applicare, anche di tipo economico e patrimoniale. Lo scioglimento consensuale è più vantaggioso di quello giudiziale, in quanto più rapido e soprattutto economico e in quanto permette ai partner di regolare ogni aspetto in modo personalizzato ed in completa autonomia. Una volta raggiunto l’accordo, la coppia ha tre possibilità:

  • domanda congiunta all’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza. In questo caso le parti non possono prevedere nulla in merito a trasferimenti immobiliari né al mantenimento di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
  • ricorso congiunto al tribunale. In tal caso l’autorità giudiziaria andrà ad omologare quanto già previsto dalle parti nel loro accordo;
  • negoziazione assistita da avvocati. Con tale procedura si può regolare qualsiasi aspetto dello scioglimento: è possibile prevedere un contributo al mantenimento a favore della parte economicamente più debole o possono sorgere questioni patrimoniali da definire, come l’assegnazione della casa familiare, la suddivisione dei beni comuni ecc.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per lo scioglimento, le parti dovranno presentare:

  • il certificato di unione civile;
  • lo stato di famiglia di entrambi i congiunti;
  • il certificato di residenza di entrambi;
  • una copia del documento di identità e del codice fiscale;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

Lo scioglimento mediante procedura giudiziale

Qualora le parti non riuscissero a raggiungere un accordo si procede con la procedura giudiziale, simile a quella del divorzio tra i due coniugi, da eseguirsi davanti ad un giudice. In questo caso le parti dovranno obbligatoriamente essere assistite da un avvocato e la domanda deve essere proposta:

  • al tribunale del luogo in cui è stata fissata l’ultima residenza comune della coppia;
  • in mancanza, al tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha residenza o domicilio;
  • al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente se l’altra parte risiede all’estero;
  • a qualunque tribunale se è il ricorrente ad avere la residenza o domicilio all’estero.

La domanda congiunta, invece, può proporsi al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte. In ogni caso, la domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la richiesta di scioglimento dell’unione.

Con il ricorso si dà avvio al procedimento di scioglimento, il quale prevede:

  • una fase presidenziale in tribunale, la quale si conclude con l’adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la rimessione delle parti davanti al giudice istruttore;
  • la fase istruttoria, che si svolge dinanzi al giudice competente e culmina con la pronuncia di scioglimento dell’unione. In seguito, l’ufficiale di Stato annoterà la sentenza. Lo scioglimento dell’unione ha effetto non dal giorno dell’annotazione della sentenza nei registri di Stato civile, bensì dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza stessa.

Per quanto riguarda le tempistiche, rispetto alla procedura stragiudiziale (che può terminare nel giro di qualche mese), i tempi di un procedimento giudiziale sono sicuramente più lunghi e difficili da determinare, dal momento che lo stesso potrebbe durare anche molti anni.

La documentazione da presentare è molto più copiosa rispetto a quella necessaria e sufficiente in caso di scioglimento consensuale. Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, a seconda delle questioni da trattare, potranno rendersi necessari:

  • i resoconti delle spese;
  • gli estratti conti italiani ed esteri;
  • le polizze sulla vita;
  • i documenti attestanti proprietà immobiliari;
  • i contratti di lavoro;
  • i benefit aziendali;
  • le buste paga e altro.

I documenti necessari potranno essere depositati in carta libera per uso separazione o divorzio e, pertanto, saranno esenti da imposta di bollo.

Le cause dello scioglimento dell’unione civile

Anzitutto occorre dire che, a differenza del matrimonio, il mancato rispetto dei doveri delle parti non comporta l’addebito dello scioglimento dell’unione civile. Ciò avviene perché la norma sull’addebito non viene espressamente richiamata dalla legge sulle unioni civili e non può essere applicata in automatico. L’unione civile si scioglie per le seguenti cause:

  • domanda di una o di entrambe le parti;
  • provvedimento estero di annullamento o di scioglimento dell’unione civile oppure matrimonio o unione civile contratto all’estero;
  • morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione (in questo caso lo scioglimento è automatico);
  • condanna o sentenza in materia penale di una parte;
  • cambio di sesso di una delle parti;

Gli effetti dello scioglimento dell’unione civile

Quanto agli effetti prodotti dallo scioglimento dell’unione civile, si applicano le disposizioni previste per il divorzio in materia di pagamento di un assegno di mantenimento, di garanzie per il pagamento e di revisione dell’assegno, di responsabilità penale per il mancato pagamento ed in tema di diritto all’indennità di fine rapporto.