Che cos’è il bollo auto e quali sono i termini per la sua prescrizione: le pronunce della Corte di Cassazione, la sanatoria degli arretrati e la rottamazione
Tra le tante scadenze che si devono rispettare nel pagamento di tasse e tributi rientra anche il bollo auto, anche definito come tassa automobilistica. Quest’ultima deve essere richiesta dalle Regioni ed ha dei tempi di prescrizione ben definiti, al decorrere dei quali, non sarà più possibile per gli enti regionali richiedere il pagamento. Appare evidente che conoscere i tempi di prescrizione della tassa automobilistica rappresenti un fattore determinante per i possessori di veicoli, in quanto si eviterà di dover pagare cifre che in realtà non sono da corrispondere per legge.
La prescrizione della tassa automobilistica
Prima di entrare nella specifica della prescrizione, è bene avere chiaro cosa si intende per tassa automobilistica. Si tratta, come detto, di un tributo che viene richiesto e gestito dalle Regioni di residenza dei soggetti passivi, i quali sono tenuti al pagamento per il solo fatto di essere proprietari di un veicolo.
Così come per tutti i tributi, anche il bollo auto ha dei tempi di prescrizione, trascorsi i quali non sarà più richiedibile ai soggetti passivi. In questo caso la decadenza per la riscossione del tributo è fissata a 3 anni che decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa avrebbe dovuto essere pagata, mentre il termine di prescrizione è fissato invece al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui sarebbe dovuta essere richiesta e corrisposta la tassa automobilistica. Al fine di fornire una maggiore comprensione delle tempistiche della prescrizione del bollo auto si riporta un esempio pratico. Supponiamo che un cittadino non abbia pagato il bollo auto riferito all’anno 2018. Allo stesso proprietario di veicolo viene notificato un avviso di accertamento a gennaio 2022 (ovvero tre anni dopo rispetto al momento in cui il tributo sarebbe dovuto essere corrisposto. In tale caso, specie se in precedenza non è stato invitato allo stesso cittadino un atto interruttivo della prescrizione del bollo, la richiesta di pagamento dell’ente regionale è da considerarsi illegittima. Si ricorda inoltre che, per atto interruttivo, si fa riferimento a:
- avvisi di accertamento da parte della Regione;
- al sollecito di pagamento;
- alla notifica della cartella esattoriale;
- all’intimazione di pagamento da parte dell’agente della riscossione esattoriale;
- al preavviso di fermo dell’auto e l’atto di pignoramento.
Malgrado le regole per la prescrizione della tassa automobilistica siano abbastanza chiare, il consiglio ai cittadini è sempre quello di effettuare un secondo controllo, per accertarsi con esattezza delle date e a quale anno si riferisca il mancato pagamento.
Nel momento in cui si ha la sicurezza di aver ricevuto un avviso di accertamento per un tributo non più dovuto – in quanto prescritto – è necessario presentare ricorso presso la Commissione tributaria territorialmente competente entro, e non oltre, 60 giorni dalla notifica dell’atto. Si tratta di un termine da tenere fortemente in considerazione in quanto, oltre tale periodo, il cittadino perde il diritto di agire in giudizio per far valere la propria prescrizione.
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Simile è poi il caso in cui l’avviso di accertamento viene notificato nei termini previsti dalla legge, ma la cartella esattoriale arriva dopo più di tre anni dall’avviso. Anche in tale scenario il cittadino dovrà, entro 60 giorni dall’ultima notifica, impugnare l’atto davanti alla competente Commissione tributaria.
Pagare i bolli arretrati
Ricordando che la prescrizione della tassa automobilistica è triennale e che i tempi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo al pagamento e scadono alla fine del terzo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto corrispondere il tributo. Si sottolinea anche che è previsto dall’ordinamento tributario italiano la possibilità di pagare tutti i bolli arretrati imputabili alla propria persona. In questo modo si elimina alla base la possibilità di ricevere un avviso di accertamento e la conseguente cartella esattoriale.
La modalità per sanare le posizioni di morosità pagando i bolli auto arretrati parte dalla verifica della propria condizione tributaria, disposta dal cittadino proprietario di veicoli, attraverso i vari portali telematici regionali dedicati o le agenzie Aci dei territori. Andrà verificata nello specifico la presenza di eventuali annualità mancanti del bollo auto e, solo in seguito, si potrà provvedere a sanare. Per il pagamento degli arretrati della tassa automobilistica sono previste delle sanzioni calibrate in base a quanto ritardo si è accumulato. Più nello specifico, è prevista una sanzione:
- dell’1,5% dell’importo originario, se il saldo avviene tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza del bollo;
- dell’1,67% dell’importo originario, se il saldo avviene tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza del bollo;
- del 3,75% dell’importo originario, se il saldo avviene tra il 91° giorno dalla scadenza del bollo e la fine del primo anno;
- del 30% dell’importo originario, se il saldo avviene dopo il primo anno dalla scadenza del bollo.
Se ne deduce che per il pagamento dei bolli auto arretrati si sarà assoggettati a sanzioni abbastanza irrisorie se la sanatoria avviene entro il primo anno dalla scadenza, mentre si andrà su valori decisamente più marcati dopo tale soglia temporale.
Prescrizione della tassa automobilistica: il parere della Cassazione
Sul tema della prescrizione della tassa automobilistica si è più volte espressa anche la Corte di Cassazione, rimarcando l’arco temporale e la decorrenza dei termini cui tale fattispecie è assoggettata. Nell’ordinanza del 5 settembre 2022, n. 26062, la Suprema Corte VI sezione civile, si legge: “in tema di riscossione della tassa automobilistica, il termine di prescrizione è di tre anni e inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall’inizio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato”. E ancora, in riferimento alle modalità di interruzione di tale periodo di prescrizione, “l’amministrazione finanziaria deve mettere in mora il debitore/contribuente tramite la notifica dell’avviso di accertamento, non bastando la sola iscrizione a ruolo del tributo che costituisce un mero atto interno all’Amministrazione stessa. Dal giorno dopo la notifica dell’avviso di accertamento inizierà a decorrere un ulteriore termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento”.
La pronuncia della Cassazione nasceva in questo caso dalla necessità di risolvere una controversia legale in cui la parte contribuente proponeva ricorso contro un cartella di pagamento notificata il 10 dicembre 2013 per il mancato versamento delle tasse automobilistiche per l’anno 2007. Per tale pagamento erano stati notificati tre avvisi di accertamento alla parte contribuente e relativi a tre automobili diverse: uno notificato il 26 novembre 2010, un altro il 9 dicembre 2010 e un altro ancora il 14 dicembre 2010. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale ne accoglieva parzialmente il ricorso affermando che “il termine breve di prescrizione triennale dell’azione di recupero, interrotto validamente dalla consegna degli avvisi di accertamento, ha iniziato nuovamente a decorrere dalle date di rispettiva interruzione ex art. 2945 c.c. e in materia di prescrizione occorre fare riferimento all’art. 2943 c.c. e quindi l’unico avviso di accertamento non prescritto è quello consegnato il 14 dicembre 2010, a meno di tre anni dalla consegna della successiva cartella di pagamento (notificata il 10 dicembre 2013)”.
Anche con l’ordinanza 20503 la Corte di Cassazione aveva sottolineato che la prescrizione del bollo auto è di 3 anni e non di 10, come avviene per altri tributi. In quell’occasione la Suprema Corte aveva respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che chiedeva il pagamento della tassa ad un contribuente che non aveva impugnato la cartella esattoriale. Anche in questi casi, persistono i termini per la prescrizione “non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento”.
Che cos’è e come funziona la rottamazione bollo auto
Al fine di risolvere le diverse questioni pendenti in tema di mancato pagamento del bollo auto, il governo italiano è di recente intervenuto prevedendo la rottamazione delle cartelle esattoriali inerenti a tale situazione. Più nello specifico, a partire dal 20 agosto 2021 sono state cancellate le cartelle emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre del 2010. L’unico requisito previsto per la rottamazione è che l’importo delle cartelle esattoriali risulti inferiore a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interesse per la ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Quanto ai beneficiari della misura, invece, è previsto che possano usufruire della rottamazione solo coloro che hanno dichiarato un reddito massimo di 30.000 euro nel 2019. Al verificarsi di queste condizioni, il debito verrà cancellato in automatico dall’Agenzia delle Entrate.