Pet food e mangimi: cosa prevede l’etichettatura

PET FOOD ETICHETTATURA

Mangimi e cibo per cani e gatti devono riportare in etichetta una serie di informazioni utili non solo alla salute dell’animale ma anche per la rintracciabilità in caso di allerta. L’etichetta del pet food poi ha una serie di obblighi di trasparenza per gli Ogm. Vediamo in dettaglio cosa deve contenere l’etichettatura

La Fao, Organizzazione delle nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, interviene periodicamente sulla qualità dei mangimi per gli animali da allevamento e per i prodotti animali destinati al consumo alimentare sia umano che per i cibi da destinare agli animali domestici.

Il dibattito sulla qualità delle carni, specie quelle degli allevamenti intensivi, è più fervente che mai. Dai mangimi (e non solo) dipende anche la qualità del cibo che mangiamo.

La crisi energetica, l’inquinamento e il sistema produttivo alimentare stanno mettendo in discussione comportamenti che sembravano consolidati nel tempo, ma che risultano nocivi per la salute di tutti e per l’ambiente.

La Fao ci ricorda che le emissioni legate all’allevamento, soprattutto intensivo, rappresentano circa il 15% delle emissioni annue di gas serra dovute all’essere umano. Ma queste sono stime al ribasso.

La rivista scientifica Climatic Change evidenzia che, tra le 35 maggiori aziende di carne e latticini al mondo, solo 4 si sono impegnate per azzerare le proprie emissioni entro il 2050. Le attenzioni dello studio si concentrano sulla gestione dell’energia nelle catene di approvvigionamento. Gli analisti di questo studio evidenziano che “gli allevamenti intensivi, da soli, sono responsabili del 14,5% delle emissioni totali di gas serra e il 40% dei terreni del mondo è coltivato per la produzione di mangimi“.

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Sulla qualità dei mangimi si apre un altro capitolo. In Europa si è puntato molto sulla qualità e la sicurezza di questi mangimi. La Fefac, Federazione dei produttori europei di mangimi, esprime soddisfazione per una filiera produttiva agro-zootecnica-alimentare europea più dinamica, segno di una maggiore tendenza dei produttori di alimenti di origine animale (carne, latte, uova, pesce) ad affidarsi a un comparto in grado di fornire prodotti sicuri e di qualità per le esigenze nutrizionali degli allevamenti e degli animali.

Le normative hanno contribuito a una maggiore qualità e sicurezza nella filiera produttiva di mangimi. La sfida futura è riuscire a rendere sempre più trasparente l’etichettatura dei mangimi sui prodotti da destinare ai consumatori finali, che siano persone o animali domestici, sulla base delle normative vigenti. Ecco quali sono le norme previste per l’etichettatura dei mangimi e a cosa devono fare attenzione i consumatori.

Come deve essere l’etichettatura dei mangimi da destinare agli animali in allevamento

L’etichettatura e la presentazione dei mangimi sono regolamentate dalle normative comunitarie europee, in particolare dal Regolamento (CE) 767/09. Si tratta di norme fondamentali per garantire trasparenza, sicurezza del prodotto e utilizzo corretto.

Le norme sono pensate per non trarre l’acquirente in errore riguardo all’uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi. Sulla confezione devono essere riportate, in modo chiaro, indelebile e visibile, tutte le indicazioni per legge obbligatorie, redatte nella lingua del paese dove il mangime è commercializzato.

Inoltre, l’etichettatura non deve attribuire ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono, quali, ad esempio, proprietà curative o preventive di patologie, oppure non devono lasciar intendere che i mangimi possiedano caratteristiche particolari, tipiche di altri mangimi comparabili.

Per rendere l’etichettatura più adeguata, la Commissione europea ha adottato i due Codici comunitari di buona pratica di etichettatura dei mangimi, predisposti dalle associazioni europee di categoria. I Codici contengono disposizioni relative alla presentazione delle indicazioni di etichettatura (forma, aspetto, materiali per il confezionamento, disposizione, contesto di esposizione), all’etichettatura facoltativa e all’utilizzo delle allegazioni (claims). La loro adozione da parte degli operatori del settore dei mangimi è volontaria.

Come deve essere l’etichetta dei mangimi per la carne da alimentazione umana

I vari regolamenti europei e le normative nazionali, costantemente aggiornati, hanno istituito l’obbligo di una specifica etichettatura delle carni da destinare al consumo umano, provenienti dagli allevamenti.

In Italia, dal 1° gennaio 2002, la carne bovina posta in vendita deve essere munita di un’etichetta con riportate le seguenti informazioni:

  • Codice di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni o il numero di identificazione di un gruppo di animali
  • Nome dello Stato membro europeo o del paese terzo in cui è situato il macello
  • Nome dello Stato membro o del paese terzo in cui è situato il laboratorio di sezionamento
  • Nome dello Stato membro o del paese terzo in cui è nato l’animale
  • Nome dello Stato membro o del paese terzo (eventualmente più di uno) in cui è stato effettuato l’ingresso.

L’etichettatura delle uova deve prevedere la stampa sul guscio di un codice alfanumerico così composto:

  • Numero, posto all’inizio, che indica il tipo di allevamento (0 per la produzione biologica, 1 all’aperto, 2 a terra, 3 in gabbia)
  • La sigla del paese in cui è stato deposto (IT per il nostro paese)
  • Il codice ISTAT del Comune
  • La sigla della Provincia
  • Il numero progressivo che identifica l’allevamento.

L’etichetta delle carni di tipo pollame deve riportare il paese d’origine delle carni.

Per i pollami prodotti nel nostro paese, l’etichetta deve riportare:

  • La sigla IT oppure Italia, seguita dal numero identificativo di registrazione dell’allevamento di provenienza degli animali
  • La data o il numero di lotto di macellazione
  • Il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.

Nel caso le carni siano sottoposte a sezionamento, l’etichetta deve invece riportare:

  • La sigla IT oppure Italia, seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni
  • La data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento
  • Il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.

In generale, tra i dati che le etichette visibili al consumatore devono riportare sulla carne, devono esserci:

  • Denominazione alimento
  • Elenco degli ingredienti
  • Allergeni eventualmente presenti, compresi quelli potenzialmente presenti negli additivi o ingredienti aggiunti al prodotto.

Come deve essere l’etichetta dei mangimi per animali domestici

Le etichette per alimenti da destinare a cani, gatti, e animali domestici, devono riportare molteplici informazioni. In particolare, quelle più importanti riguardano:

  • La denominazione del prodotto e della specie cui è destinato
  • L’elenco degli ingredienti
  • Il contenuto in umidità, proteine, grassi, fibre, vitamine e oligoelementi
  • La presenza di additivi.

L’alimento è classificato in base al potere nutritivo e ha diverse denominazioni: completo e bilanciato, cibo complementare, miscela di cereali e snack.

Oltre alla denominazione del prodotto, nelle etichette troviamo indicazione della specie cui è destinato o la categoria animale con distinzioni in funzione dello stato fisiologico: cane in mantenimento, cucciolo, anziano, o altra tipologia.

I valori nutrizionali sono importanti, poiché un padrone attento valuta il prodotto in base alle esigenze e al fabbisogno del suo animale. Ad esempio, il riso è più̀ digeribile del frumento e dell’orzo ma il suo indice glicemico è più elevato. Oppure, la carne di pollo è più ricca di acidi grassi essenziali rispetto alla carne bovina.

Importante è l’indicazione del contenuto in umidità, le proteine, i grassi, le ceneri e le fibre. La dichiarazione del contenuto in umidità non è obbligatoria per i mangimi che ne contengano più del 5 % e meno del 14 % (i cosiddetti mangimi secchi).

Anche l’eventuale contenuto in vitamine e oligoelementi deve essere riportato in etichetta, per quelli aggiunti al prodotto per compensarne le carenze.

L’esperta, professoressa Giorgia Meineri, spiega sul portale Animalidacompagnia.it che le quantità̀ consigliate sono finalizzate a situazioni medie e, pertanto, possono discostarsi notevolmente dalla realtà̀ e dalle esigenze dei singoli animali. L’azione professionale del veterinario, quindi, è quella di calcolare le dosi più adeguate a ogni singolo soggetto.

Dall’etichetta si può risalire ai mangimi utilizzati?

L’etichettatura finale e visibile ai consumatori è importante non solo per chi mangia la carne (uomo o animale domestico che sia), ma anche per risalire al trattamento riservato agli animali allevati, quindi ai mangimi utilizzati per la loro nutrizione.

Per queste ragioni, il Regolamento Ue numero 178 del 2002 ha stabilito la cosiddetta “procedura di rintracciabilità”, uno strumento che consenta ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, definendola infatti come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.

La tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto è utile anche in caso di controlli da parte delle autorità, che devono risalire all’origine e verificare lo stato di allevamento degli animali e i mangimi impiegati negli allevamenti.

L’etichetta e i mangimi Ogm

Sempre l’Unione europea nel 2003 ha emanato un il Regolamento numero 1830 che contiene le disposizioni necessarie a garantire la tracciabilità e l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti ottenuti a partire da Ogm (Organismi Geneticamente Modificati).

In etichetta i produttori sono obbligati a specificare che i prodotti commercializzati sono Ogm. L’etichetta deve riportare anche la dicitura del codice alfanumerico corrispondente ai mangimi Ogm impiegati. Esistono Ogm il cui utilizzo è autorizzato dall’Ue, a ciascuno dei quali è stato assegnato un codice univoco allo scopo di sorvegliare i suoi potenziali effetti sulla salute umana e sull’ambiente.

Ben visibili devono essere informazioni che indicano invece i prodotti “Ogm free”, ossia senza OGM.

Il problema è che la presenza di materiale geneticamente modificato negli alimenti di tipo tradizionale non deve essere indicata sull’etichetta se è inferiore allo 0,9% e se può esserne dimostrato il carattere accidentale e tecnicamente inevitabile. La battaglia sulla trasparenza non si è conclusa, perché i consumatori europei chiedono l’obbligo di riportare in etichetta i nuovi OGM e la strada verso un’etichettatura trasparente, fino in fondo, è ancora lunga.