Chi contattare e come fare una denuncia per il maltrattamento degli animali

Animali maltrattati

Il maltrattamento degli animali, che rappresenta a tutti gli effetti un problema sociale, è riconosciuto dalla legge italiana come reato. Ma come sporgere denuncia e a chi rivolgersi?

Il maltrattamento degli animali è, tristemente, un fenomeno molto frequente. Basta pensare ai dati riportati dalla Lav (la lega antivivisezione) nel 2017: in questo anno, sono stati aperti circa 26 fascicoli al giorno per reati contro gli animali, uno ogni 55 minuti, circa 9.500 in un anno. Fortunatamente la legge si è adoperata in tal senso, dedicando ampio spazio alla questione e applicando pene commisurate all’entità dei fatti commessi. Sporgere denuncia è un importante dovere morale, motivo per il quale tutti dovrebbero sapere chi contattare (e in quali casi farlo).

Cosa dice la legge sul maltrattamento degli animali

L’articolo del codice penale che si occupa del maltrattamento sugli animali è l’art.544-ter, che distingue due casi in cui sia possibile parlare di reato di maltrattamento:

  1. Il primo caso stabilisce che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punibile con la reclusione 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5000 euro a 30.000 euro”.
  2. Il secondo caso prevede che ci si trovi di fronte a maltrattamento sugli animali qualora vengano somministrate sostanze stupefacenti o vietate, procurando un danno alla salute degli animali stessi. La stessa legge prevede anche un aumento di pena della metà “se dai fatti deriva la morte dell’animale”.

In quanto al primo caso, la Corte di Cassazione si è espressa per chiarire cosa si intenda per “crudeltà”, sottolineando che ci si trova di fronte a questa condizione ogni qualvolta si agisca sotto la spinta di “un motivo abietto o futile” o in presenza di “particolare compiacimento o di insensibilità”.

Il successivo art.544-quater, inoltre, punisce anche spettacoli o manifestazioni vietate, sostenendo quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro”. La pena può essere aumentata di un terzo se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine, o se ne deriva la morte dell’animale.

Excursus storico delle leggi sul maltrattamento animali

L’attuale legge sul maltrattamento può essere considerata come il frutto di un cambiamento nella morale e nella cultura del paese, considerando che, in precedenza, l’atteggiamento degli organi istituzionali era essenzialmente differente. Prima dell’entrata in vigore della legge 20 Luglio 2004 n°189, di fatto, si faceva riferimento ad vago sentimento di pietà umana; attualmente, invece, la legge parla proprio di “sentimento verso gli animali da parte dei noi umani”.

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Come denunciare il maltrattamento?

Differentemente da quanto si crede, sporgere denuncia di maltrattamento è piuttosto semplice. In primo luogo, è bene chiarire che, sia che si proceda come associazione/ente, sia che a sporgere denuncia sia un privato cittadino, tutti gli organi di polizia giudiziaria sono da considerarsi competenti in materia di maltrattamento sugli animali. Non è quindi necessario rivolgersi alle guardie zoofile. La denuncia può essere sporta a carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, corpo forestale, etc. Tutte le forze di polizia hanno quindi l’obbligo di ricevere le denunce, accertare i fatti e, quando possibile, interrompere il reato.

La denuncia può essere fatta di persona o per telefono, specie quando sia necessario un intervento tempestivo. A partire dal 2010, inoltre, c’è la possibilità di sporgere denuncia per maltrattamenti anche via sms al numero 3487611439. Il servizio è gestito dall’Aidaa (associazione italiana difesa animali e ambiente), che si premurerà di informare le forze dell’ordine dell’avvenuto maltrattamento. In questo caso, bisognerà indicherà che tipo di animale ha subito violenza, la tipologia di maltrattamento e l’indirizzo in cui si sono verificati i fatti. Nel caso in cui si voglia procedere tramite denuncia scritta, è necessario seguire alcuni accorgimenti:

  • in primo luogo, è bene descrivere accuratamente i fatti accaduti (non è necessario applicare bolli particolari);
  • appuntare i nomi di eventuali testimoni presenti;
  • indicare i propri dati anagrafici, data e firma, in modo che il documento possa essere ritenuto valido;
  • a questo punto basterà presentare il documento in un ufficio della polizia giudiziaria, o consegnarlo alla cancelleria del procuratore della Repubblica presso la pretura.

Se si opta, infine, per una telefonata, è possibile chiamare al numero verde per abbandono o maltrattamento animali: 800 253 608, messo a disposizione dal comando carabinieri per la tutela dell’ambiente, d’intesa con il ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio.

Altra opzione è quella di contattare l’Enpa (l’ente nazionale per la protezione degli animali), il cui compito, dal 1871, è proprio quello di vigilare sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti che riguardano la protezione degli animali, al fine di tutelarli. L’ente si occupa anche di effettuare interventi tempestivi, qualora vi siano animali in difficoltà. Contattare l’Enpa è piuttosto semplice: basta inviare una mail o chiamare al recapito della sede locale più vicina.

Che tipi di azioni possono essere considerate come “maltrattamento”?

Nonostante la legge non dia precisazioni in merito, è chiaro che la definizione all’art.544-ter preveda un ampio bagaglio di possibilità. Per maltrattamenti si intendono, quindi, tutte quelle sofferenze che possono essere inflitte all’animale anche senza ricorrere alla violenza. È il caso, ad esempio, del cavallo costretto a trainare o sopportare pesi insostenibili. Tutte le volte in cui gli animali siano tenuti in condizioni tali da ledere la loro salute, si può parlare di maltrattamento: si va dalla denutrizione alle cattive condizioni igieniche passando per le punizioni corporali; dall’allontanamento dei cuccioli dalla madre in età prematura all’uso della catena (corta e stretta) per un periodo di tempo eccessivo; dall’assenza di cuccia o riparo dalle intemperie alle cattive condizioni fisiche. Se volessimo categorizzare i maltrattamenti, potremmo individuare quattro aree principali:

  • le negligenze: rappresentano la maggioranza dei casi di maltrattamento;
  • gli abusi fisici: trattasi di ferite non accidentali, che comprendono traumi, avvelenamenti, bruciature;
  • gli abusi emozionali;
  • gli abusi sessuali.

La sentenza della Cassazione sugli animali a rischio maltrattamento

Nei casi in cui vi siano animali a rischio maltrattamento, la legge prevede che guardie giurate di associazioni zoofile  e protezionistiche riconosciute possano predisporre il sequestro. Ai sensi dell’art.55 e dell’art.57 del codice penale, infatti, la vigilanza sul rispetto delle leggi a protezione degli animali, può essere svolta anche da questa categoria di agenti. Sinteticamente, le associazioni animaliste hanno poteri di vigilanza pari a quelle degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e, pertanto, i loro volontari possono sequestrare un cane a rischio di maltrattamenti.

Un estremo caso di maltrattamento: l’abbandono

Per concludere la trattazione, ci soffermiamo sul peggiore dei maltrattamenti per un animale: il suo abbandono. Si stima che, in media, vengano abbandonati in Italia 50.000 cani e 80.000 gatti all’anno. Una delle conseguenze più gravi dell’abbandono è, sicuramente, l’elevato rischio di morte dell’animale (che sopravviene nell’80% dei casi a causa di investimenti, malnutrizione o maltrattamenti). Anche in questo caso entra in gioco il codice penale,che all’art.727 stabilisce che “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”. Per chiarezza, bisogna sottolineare che con il termine “abbandono” il codice penale intende qualsiasi stato in cui l’animale venga lasciato solo, senza che nessuno se ne possa prendere cura. Può essere quindi punito per questo reato sia chi abbandona il cane in autostrada, sia chi semplicemente chiude il gatto fuori casa prima di partire per le vacanze. Sempre all’art.727 si spiega inoltre che “alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Queste considerazioni sono state d’obbligo in seguito all’introduzione del concetto di “diritto all’affetto” per gli animali.

La legge in questione si applica a tutti gli animali domestici (cani, gatti, volatili, rettili), nonché alle specie abituate a vivere in allevamento. Qualora si sospetti che un animale sia stato abbandonato, è sempre bene contattare la polizia municipale del comune competente e chiedere un intervento diretto, ad esempio dell’Asl veterinaria o del volontariato animalista.

Se si è testimoni diretti di un abbandono, è importante segnare la targa dell’auto, filmare o scattare fotografie. Le prove documentali sono indispensabili in queste circostanze per risalire all’autore del reato e permettere alla legge di agire come dovrebbe. La segnalazione, in questo caso, può essere inviata all’Enpa che potrà costituirsi come parte civile.