L’utilizzo dei sistemi di ritenuta per bambini in macchina è obbligatorio fino a quando il bambino non raggiunge i 150 cm. I dispositivi variano in base all’età ed al peso del passeggero
Seggiolini in auto cosa prevede la Legge
La normativa che regola l’utilizzo dei seggiolini in macchina è l’articolo 172 del codice della strada “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini” che detta le regole da seguire per viaggiare in sicurezza.
L’articolo stabilisce che i dispositivi di ritenuta per bambini sono obbligatori fino ai 12 anni ed al raggiungimento di 150 cm di altezza. Ogni dispositivo è realizzato sulla base dell’età, del peso e dell’altezza del bambino.
L’articolo del Codice stradale così recita, “I bambini di statura inferiore ad 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”.
In sintesi, fino a quando non sarà raggiunta l’altezza dei 150 cm, al bambino è vietato stare seduto sul sedile senza un sistema di ritenuta omologato anche se accompagnato da un adulto.
Per sistema di ritenuta omologato si intende il dispositivo che rispetta le regole di costruzione e che assicura la massima protezione in caso di incidenti.
Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente
I sistemi di ritenuta per bambini vengono classificati in 5 gruppi
L’obbligo dei seggiolini, abbiamo detto, persiste almeno fino ai 12 anni ed anche oltre, se il bambino non raggiunge i 150 cm, ovviamente in base all’età sono previste tipologie di seggiolini diversi.
I seggiolini sono classificati in 5 gruppi secondo la normativa ECE R44/04:
- Gruppo 0, chiamati anche “navicelle”: sono adatti ai bambini da 0 a 10 kg che corrispondono all’incirca ai neonati da 0 a 9 mesi circa, sono culle che permettono al neonato di viaggiare sdraiato. Bisogna acquistare le navicelle omologate per il viaggio in macchina che agganciano il bambino in 5 punti di sicurezza attraverso degli attacchi isofix oppure attraverso le cinture di sicurezza. Le navicelle del gruppo 0 non possono mai essere montate sul sedile davanti.
- Gruppo 0+ definiti “ovetti”: per bambini da 0 a 13 kg, ovvero da 0 a 15 mesi circa, si agganciano alle cinture e a differenza delle navicelle possono essere montati anche sul sedile anteriore in senso contrario a quello di marcia e disattivando l’airbag.
- Gruppo 1, chiamati “poltroncine”: per bambini da 9 a 18 kg – da 9 mesi fino 4-5 anni circa – permettono una seduta orizzontale del bambino e possono essere montate nel senso di marcia e sempre agganciate alle cinture di sicurezza.
- Gruppo 2: per bambini da 15 a 25 kg, da 4 a 6 anni circa e fino ai 125 cm di altezza. Sono seggiolini provvisti di schienale ma che non hanno, a differenza di tutti gli altri visti precedentemente, un sistema di ritenzione integrato, sono le cinture di sicurezza della macchina a fare da protezione al bambino. Vengono montati sul sedile posteriore.
- Gruppo 3 sono i cosiddetti “booster” o “alzatine”: per bambini da 22 a 36 kg, da 6 fino ai 12 anni circa. Sono dispositivi che hanno il compito di portare il bambino ad un’altezza adeguata che gli consenta di indossare in maniera corretta la cintura di sicurezza. Possono avere o meno lo schienale ma in questo caso, vengono utilizzati solo per bambini che superano 125 cm di altezza.
A questa suddivisione fa seguito la normativa ECE 129 (i-Size) che per rendere ancora più sicuro il viaggio in auto ha introdotto l’obbligo dello schienale per tutti i seggiolini auto per bambini sotto i 125 cm di altezza. Obbligo che dev’essere rispettato per tutti i prodotti di nuova produzione. Ed ha imposto la regola che il seggiolino auto dev’essere rivolto in senso contrario a quello di marcia fino a 15 mesi.
In macchina, in poche parole, la sicurezza dev’essere la parola d’ordine!
Non solo seggiolini, per gli adulti cinture di sicurezza sempre allacciate
La normativa sulla sicurezza in auto impone non solo sistemi di sicurezza per i bambini ma l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti coloro che viaggiano in macchina. Le cinture sono obbligatorie sia davanti che nei sedili posteriori.
Queste regole vanno sempre applicate, anche per i piccoli spostamenti. L’adulto deve indossare la cintura ed il bambino dev’essere collocato negli appositi seggiolini. Le statistiche, infatti, affermano che la maggior parte degli incidenti si verifica sui tratti di strada a bassa velocità, sui percorsi che si attraversano abitualmente.
Le sanzioni se non si rispettano gli obblighi
La normativa italiana prevede una multa che va da 80 a 333 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente del guidatore se il bambino è in auto senza apposito sistema di ritenuta omologato.
In caso di recidiva, se si prendono due multe per la stessa infrazione nell’arco di due anni, è prevista la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
E’ inutile sottolineare che i dispositivi di trattenuta devono essere usati per garantire ai bambini il massimo della sicurezza. Perché prima ancora delle sanzioni bisogna pensare che in caso di incidente, i bambini corrono seri rischi.
Tuttavia ci sono delle eccezioni, non per tutti i veicoli è obbligatorio il seggiolino auto. L’art. 172 del Codice della Strada ammette delle deroghe:
- Autoveicoli privati sprovvisti di cinture di sicurezza sin dall’immatricolazione e sulle quali non ne è consentita l’installazione, come ad esempio le auto d’epoca. Su di esse è vietato il trasporto di bambini inferiori ai 3 anni d’età mentre è possibile trasportare, senza l’utilizzo di sistemi di ritenuta, bambini superiori ai 3 anni d’età, purché questi vengano posizionati sui sedili posteriori. Il bimbo può essere trasportato sul sedile anteriore solo se ha raggiunto i 150 cm di altezza.
- Taxi e autoveicoli a noleggio. Per queste auto, destinate al servizio del trasporto pubblico, non è prevista l’obbligatorietà dei dispositivi di sicurezza per i bambini. I piccoli che non raggiungono i 150 cm di altezza possono essere trasportati senza sistema di ritenuta omologato, purché viaggino sui sedili posteriori e siano accompagnati da un passeggero dell’età minima di 16 anni.
- Su autobus e minibus se sono installati sistemi di ritenuta, devono essere utilizzati obbligatoriamente per i bambini di età inferiore ai tre anni. Se però l’autobus non è dotato di seggiolini auto, la legge prevede che i bimbi anche di età inferiore ai 3 anni possano viaggiare senza essere legati ad alcun dispositivo di ritenuta. Per i bambini di età superiore, invece, la legge prevede che possono viaggiare utilizzando i sistemi di ritenuta di cui autobus e minibus sono dotati e per i quali sia compatibile l’impiego da parte dei bambini stessi.
Attenzione all’omologazione quando si acquista un seggiolino
Seggiolino e adattatore devono essere omologati e per verificarne la regolarità bisogna controllare che ci sia un’etichetta con gli estremi dell’omologazione.
I dispositivi più recenti sono quelli appartenenti a uno dei 5 gruppi di seggiolini costruiti secondo l’ultima normativa europea e che riportano sul contrassegno le sigle: ECE R44-02 oppure ECE R44-03.
Il contrassegno di omologazione deve rispettare determinati criteri, deve sempre riportare il peso per il quale il seggiolino è stato progettato. La dicitura “Universal” indica che il dispositivo può essere utilizzato su tutti i veicoli. La lettera “E” che indica il marchio di omologazione (“e” minuscola, previsto dall’Unione europea, “E” maiuscola, secondo le norme ECE-ONU). Il numero del paese che ha rilasciato l’omologazione, l’Italia è identificata dal numero 3.
Se la serie di numeri posta sull’etichetta di omologazione inizia con il numero “03” significa che il seggiolino è omologato secondo l’ultima direttiva comunitaria, pertanto risponde a standard di sicurezza migliori.
Possono essere ancora utilizzati, comunque, anche i dispositivi omologati secondo la precedente normativa che sono caratterizzati dalla semplice sigla ECE R44.
Quando usare il rialzo al posto del seggiolino
I rialzi per i bambini sono previsti dalla normativa europea ECE R44/04 e sono denominati anche “cuscino ausiliario”.
Si tratta di un “sistema di ritenuta parziale” così definito perché non è un dispositivo completo, il rialzo dev’essere necessariamente usato con la cintura di sicurezza dell’auto che deve attraversare il corpo del bambino e trattenere il dispositivo.
Il rialzo, appartenente ai seggiolini del “Gruppo 3”, non è provvisto di schienale perché ha lo scopo di rialzare il bambino ad un’altezza idonea per indossare correttamente la cintura di sicurezza dell’automobile ma non protegge dagli urti laterali. Questa mancanza ha portato ad un adeguamento della normativa europea ECE R44/04 che nel gennaio 2017 è stata aggiornata, stabilendo che tutti i bambini di altezza inferiore ai 125 cm devono utilizzare obbligatoriamente un seggiolino auto dotato di schienale.
La normativa aggiornata prevede ancora che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore ai 150 cm siano sempre agganciati ad un sistema di ritenuta omologato, adatto al loro peso e alla loro statura.
Inoltre, dopo i 12 anni, se il bambino non ha ancora superato il metro e mezzo, bisogna utilizzare il rialzo senza schienale affinché sia correttamente legato alle cinture.
L’importanza di utilizzare in auto dispositivi di sicurezza
E’ molto importante viaggiare in auto seguendo le regole. Leggendo i dati dell’Aci è preoccupante sapere che 6 bambini su 10 non viaggiano sul seggiolino auto o con dispositivi di sicurezza ritenuta adeguati.
Su un bimbo di 10 kg un impatto a soli 50 km/h produce una forza di 200 kg, un colpo violentissimo con conseguenze fatali, ecco perché non si deve mai permettere ai bambini di viaggiare in auto senza protezione.
L’uso del seggiolino riduce le lesioni gravi fino al 90 %, il rischio di morte al 70% sotto l’anno di vita, e fino al 50 % nella fascia da 1 a 4 anni.
Non è solo importante utilizzare i dispositivi di sicurezza ma fare attenzione anche a come si collocano nell’abitacolo.
Abbiamo detto dell’importanza di utilizzare solo seggiolini omologati, mai mettere il bambino in auto con la sua culla.
I seggiolini auto devono rispettare i criteri di regolarità, proprio per questo devono obbligatoriamente esporre una precisa etichettatura che contiene i dati di omologazione previsti per legge, secondo le normative vigenti.
Sebbene la legge lo consenta, è preferibile agganciare i seggiolini sui sedili posteriori. Meglio ancora se sul sedile posteriore di destra.
Se il bambino ha un’età superiore ai 15 mesi e viaggia sul sedile del passeggero con il seggiolino rivolto nel senso di marcia bisogna tenere attivo l’airbag, ma posizionare il sedile lontano dalla plancia. Nel caso in cui il bambino avesse meno di 15 mesi, il trasporto accanto al guidatore è possibile – secondo l’art. 172 del Codice della Strada – purché il seggiolino sia posizionato nel senso contrario a quello di marcia. In questo caso, però, l’airbag deve essere disattivato.
Inoltre, se il seggiolino è fissato vicino alla portiera, è consigliabile inserire il blocco.
Tra le buone norme da seguire c’è una molto importante, ovvero, di non tenere mai in braccio il bambino. Al di fuori del seggiolino non sarebbe protetto in caso di urto.
Queste regole non ammettono eccezioni, il dispositivo di sicurezza è l’unico posto dell’abitacolo che deve occupare il bambino. Anche se sul sedile posteriore c’è un adulto con loro.
La nuova normativa, infatti, fa divieto assoluto di trasportare i bambini sui sedili posteriori anche in presenza di accompagnatore maggiore di 16 anni di età.