Cos’è il colpo di frusta e in quali casi c’è il risarcimento dopo un incidente: come è cambiata la normativa.
Il colpo di frusta è una delle conseguenze più comuni a seguito di tamponamento tra automobili. Anche se sembra una conseguenza di poco conto, esso non deve essere sottovalutato poiché può essere causa di disturbi importanti.
Il colpo di frusta, che cos’è
Il colpo di frusta consiste in un trauma da distorsione del rachide cervicale, ovvero una lesione dei tessuti molli del collo e un movimento improvviso ed innaturale delle prime sette vertebre della spina dorsale – quelle cervicali – causati dal contraccolpo che si subisce a seguito di sinistro stradale. Si tratta di uno degli infortuni più frequenti in caso di tamponamenti o scontri, frontali e laterali, tra automobili. I sintomi che derivano dal colpo di frusta consistono in dolore e rigidità del collo e delle spalle, nell’impossibilità di muovere la testa (simile ad un torcicollo), in mal di testa spesso accompagnato da vertigini, dolori alle braccia ed alla schiena.
Come ottenere il risarcimento per il colpo di frusta
In caso di sinistro stradale, dunque, per ottenere il risarcimento per il colpo di frusta, è necessario seguire una procedura ben precisa:
- anzitutto, occorre compilare il modulo blu di Constatazione amichevole di incidente, Cid, sottoscritto da entrambe le parti coinvolte. Se sono presenti testimoni, è utile riportare anche le loro dichiarazioni;
- in seguito occorre recarsi in Pronto soccorso il giorno stesso dell’incidente o, al massimo, il giorno dopo, per accertare la presenza di eventuali danni fisici. In tale sede vengono svolti esami strumentali come Tac, radiografie o risonanza magnetica;
- se tali accertamenti confermano la presenza del colpo di frusta, il medico procederà a rilasciare i certificati medici necessari e la diagnosi con i giorni previsti per la guarigione;
A guarigione completata bisogna compilare la domanda di risarcimento alla propria compagnia assicurativa. Quest’ultima nomina un medico legale che visita il richiedente ed esamina la relativa documentazione medica presentata e che, infine, stima la percentuale di invalidità del soggetto al fine di stabilire l’importo corrispondente che costui deve richiedere. Se l’infortunato ritenga che la cifra stimata sia troppo bassa potrà fare causa all’assicurazione ed il giudice deciderà nel merito. Se non si presentano prove strumentali che attestino l’effettiva presenza di danni conseguenti al colpo di frusta l’assicurazione può rifiutarsi di risarcire il danno. È per tale motivo importante eseguire tutti gli esami necessari che possano evidenziare il danno subito e conservarne gli esiti per essere sicuri di ottenere il giusto rimborso.
Il risarcimento per il colpo di frusta è sempre previsto?
È importante dire che, oramai, non sempre il colpo di frusta provocato da un sinistro stradale viene risarcito. L’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni – D.lgs. 209/2005 – ha subito diverse modifiche nel corso degli anni. La prima modifica è stata apportata dal governo Monti, al fine di diminuire l’entità di tale tipo di risarcimenti, all’epoca molto frequenti e, dunque, dispendiosi. Tale modifica stabiliva che il risarcimento per il colpo di frusta spettava esclusivamente a chi riusciva a dimostrare l’effettiva presenza del danno attraverso esami medici strumentali, come lastre, Tac o risonanze magnetiche. Considerato che le lesioni ai tessuti molli non compaiono sulle lastre o in altri esami, la quantità di risarcimenti versati è diminuita circa del 30%. La giurisprudenza, tuttavia, cercava di interpretare in modo estensivo la norma, ad esempio tendendo a riconoscere il danno derivante dal colpo di frusta in base al riscontro del medico, considerando i relativi esami clinici sussidiari rispetto al riscontro di costui. Di seguito, è intervenuta la Legge sulla Concorrenza, L. n. 124 del 2017, la quale ha definitivamente stabilito che il colpo di frusta è risarcibile solo a determinate condizioni. “Le lesioni di lieve entità – si legge – che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
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La Legge sulla Concorrenza è intervenuta proprio al fine di porre un freno al dilagante numero di domande risarcitorie per lesioni da colpo di frusta. Dunque, oggi occorre distinguere il semplice stiramento muscolare – non risarcibile – dal danno più serio, consistente nel disallineamento della normale postura del rachide cervicale, problema riscontrabile tramite radiografia. L’alterazione di tale curva fisiologica delle vertebre potrebbe scompensare a sua volta tutta la colonna, anche dorsale e lombare. Ai fini risarcitori, dunque, occorre dimostrare il danno subito attraverso esami clinici strumentali obiettivi o mostrare segni visibili e riscontrabili oggettivamente del danno stesso (come, ad esempio, cicatrici).
Sul punto, da ultimo, è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione. In un’ordinanza del 2020 (ord. N. 20339/2020), ha chiarito che è fondamentale l’esame obiettivo del medico legale. Nell’ordinanza, infatti, si legge quanto segue: “Questa Corte ha ripetutamente affermato che il danno alla salute può essere provato con fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali e che non vi sono limiti normativamente imposti alla risarcibilità del danno. Ciò che è indispensabile […] è che il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo di quello alla salute) presuppone che chi lo invochi ne dimostri l’esistenza “al di là di ogni ragionevole dubbio”; per contro non è nemmeno pensabile che possa pretendersi il risarcimento di danni semplicemente ipotizzati, temuti, eventuali, ipotetici, possibili, ma non probabili. Tale conclusione trova fondamento dal punto di vista letterale nella definizione normativa di danno biologico, essendo tale solo quello “suscettibile di accertamento medico legale, cioè quello la cui esistenza sia dimostrabile non già sulla base di mere intuizioni, illazioni o suggestioni, ma sulla base di una corretta criteriologia accertativa medico-legale”. Pertanto, ciò che la Corte ha affermato è che la legge non pone limiti alla tipologia di danno risarcibile e che la prova del danno alla salute può consistere anche in elementi diversi dall’esame strumentale. Dunque, alla luce di tale pronuncia, sembrerebbe che il colpo di frusta sia nuovamente risarcibile, previa prova della sussistenza dello stesso. Bisognerà in ogni caso provare il danno biologico, ma per fare ciò non è indispensabile un esame strumentale; sarà sufficiente, pertanto, l’esame obiettivo del medico legale.
Come calcolare il risarcimento per il colpo di frusta
Il calcolo del risarcimento per il colpo di frusta dipende dalla valutazione di diversi fattori, dai risultati delle analisi medico-legali ai giorni di degenza assegnati fino all’età ed al sesso dell’infortunato. Per avere migliori risultati in fatto di risarcimento è consigliabile in ogni caso effettuare una perizia medico-legale di parte, da allegare alla domanda di rimborso, che specifichi al massimo l’intensità del danno subito e che evidenzi l’eventuale danno permanente riportato. Anzitutto, occorre dire che i danni biologici di lieve entità come il colpo di frusta rientrano nella categoria delle lesioni micropermanenti, alle quali la legge assegnani fino a 9 punti di invalidità, anche se per il colpo di frusta solitamente si oscilla tra 0 e 2 punti. È necessario anche distinguere tra danno biologico temporaneo e danno permanente:
- il primo si misura come la percentuale di tempo in cui l’individuo non può svolgere le proprie attività quotidiane;
- il secondo, invece, indica la presenza di conseguenze che permangono anche dopo la guarigione dal colpo di frusta, i danni, appunto, permanenti.
Gli importi di base riguardanti i risarcimenti vengono aggiornati ogni anno. Le cifre più recenti stabiliscono quanto segue:
- per i danni permanenti vi è una quota di partenza di 807,01 euro (corrispondente al primo punto di invalidità), da moltiplicare per il coefficiente corrispondente al numero di punti di invalidità assegnati: 1 punto=1; 2 punti=1,1; 3 punti=1,2; 4 punti=1,3; 5 punti=1,5; 6 punti=1,7; 7 punti=1,9; 8 punti=2,1; 9 punti=2,3;
- per i danni temporanei, invece, esiste una quota di partenza pari a 47,07 euro, da moltiplicare per ogni giorno di inabilità assoluta. Nel caso in cui il medico aumenti successivamente i giorni di degenza, tali giorni sono considerati di inabilità parziale, dunque la quota deve essere divisa per due o per quattro, a seconda della situazione, e poi moltiplicata per il numero di giorni aggiunti.
L’importo così ottenuto deve essere diminuito dello 0,5% per ogni anno di età dell’infortunato (a partire dall’undicesimo anno di età). Con riferimento ai classici colpi di frusta, in linea di massima al danneggiato spetta esclusivamente la cifra corrispondente ai giorni di degenza – dunque 47,07 euro x giorni di inabilità – perché i danni derivati sono quasi sempre temporanei. Nel caso in cui vengano anche riportati danni permanenti, come, ad esempio, difficoltà ad alzare ed abbassare la testa, labirintite, problemi di equilibrio o al midollo spinale, allora il soggetto si vedrà riconosciuti più punti di invalidità e potrà ottenere anche la cifra riservata ai danni permanenti – dunque 807,01 euro x coefficiente corrispondente ai punti assegnati – da sommare alla cifra stabilita per i danni temporanei.
Per quanto riguarda i danni morali, questi solitamente sono compresi nel risarcimento per i danni fisici, perché la sofferenza ed il disagio del danneggiato vengono considerati come inevitabili. Tuttavia, in alcune situazioni particolari il giudice può stabilire che i danni morali vengano rimborsati in aggiunta a quelli fisici. In questi casi la cifra oscilla tra un quarto e la metà dell’importo ricevuto per i danni biologici. Tale misura viene applicata nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia subito particolari ed insolite sofferenze a causa del sinistro.
Infine, il giudice può anche decidere di aumentare l’importo stabilito per il risarcimento sino al 20% in più, considerando equamente le condizioni soggettive del danneggiato e di ciò deve darne conto nella motivazione della sentenza. Ciò solitamente avviene nel caso in cui il danno subito accertato incida in modo rilevante su aspetti specifici del movimento e/o relazionali personali documentati o se causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica nel soggetto particolarmente intensa.