Maison du monde è una delle più popolari catene di arredamento presenti in Italia. L’azienda francese, però, ha nelle sue condizioni d’uso alcuni passaggi che appaiono sfavorevoli per i consumatori. Abbiamo girato i dubbi a un legale esperto, che in effetti ha rilevato dichiarazioni al limite della correttezza.
Maison du monde è una delle più popolari catene di arredamento presenti in Italia. L’azienda francese, però, ha nelle sue condizioni d’uso alcuni passaggi che appaiono sfavorevoli per i consumatori. A segnalarcene alcune è una lettrice del Salvagente che si è detta molto perplessa da alcuni passaggi. Abbiamo girato i dubbi a un legale esperto, che in effetti ha rilevato punti al limite della correttezza.
Dentro le condizioni d’uso
Intanto, andando a leggere le condizioni d’uso presenti sul sito maisondumonde.com, vediamo cosa ha colpito la nostra attenzione. “Tutti i prodotti – scrive la catena di arredamento – sono soggetti a disponibilità che è soggetta a modifiche. I prodotti mostrati non avranno le dimensioni effettive, laddove siano fornite misure approssimative disponibili. Tutti i colori sono riprodotti con la precisione consentita dai processi elettronici. Le pietre preziose e altri dettagli possono variare di colore dall’immagine del prodotto che accompagna, a causa della natura di tali pietre. Miriamo a mostrare la migliore rappresentazione di ogni prodotto, ma possono naturalmente verificarsi differenze nelle pietre”. È comprensibile come, un cliente che compra un divano di un particolare modello e colore, voglia ricevere a casa proprio quello e non un prodotto simile.
“Prezzi soggetti a modifiche senza preavviso”
C’è anche un passaggio sul prezzo da non prendere sotto gamba: “Laddove applicabile, le spese di spedizione verranno aggiunte al prezzo totale della merce. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Il prezzo da pagare è il prezzo della merce indicato al momento dell’ordine, inclusi eventuali costi di spedizione aggiuntivi, se applicabile”. Secondo Raffaella Grisafi, legale di Konsumer Italia, invece: “Il prezzo è quello pubblicizzato e reso noto al cliente prima della conclusione del contratto dunque se con tale formula intendono una variazione che apportano in fase precontrattuale su un prodotto che viene pubblicizzato a determinate condizioni che poi non sono effettivamente applicate: no. Il ‘preavviso’ che intendono loro è strumentale ed essenziale alla conclusione consapevole del contratto e al mantenimento delle condizioni promesse quindi, cosi messa (salvo non intendano altro ma dubito) è potenzialmente vessatoria e dunque può esserne rilevata la nullità”.
Ritardi alla consegna, “non una nostra responsabilità”
L’altro passaggio che ha fatto saltare la sedia la nostra lettrice che si è fermata prima di comprare dopo averlo letto, riguarda la consegna. “Cercheremo – scrive Maison du monde sulle condizioni d’uso – di rispettare qualsiasi data prestabilita per la consegna, tuttavia non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali ritardi”. Anche in questo caso, Raffaella Grisafi è chiara: “Altra criticità: certo che si. È il venditore che risponde nei confronti del consumatore il quale in questo caso deve sempre ricordare di fare esplicitare la data di consegna promessa quando ritiene sia per esso una condizione essenziale. Senza tale precisazione infatti diventa difficile contestare eventuali ritardi. Sulla clausola vale quanto sopra: potenzialmente vessatoria”.
Insomma, siamo di fronte a condizioni d’uso che contribuiscono a creare un sentimento di incertezza nel consumatore che non invogliano certo a comprare.
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