Lo stand di una fiera è equiparato al negozio fisico. Per questo, il diritto al ripensamento (14 giorni) non è applicabile. Vediamo in dettaglio quali sono i diritti del consumatore
Il diritto di revoca o diritto di recesso non può essere applicato per gli acquisti compiuti nelle fiere, così come succede nei negozi fisici. A ribadirlo è stata una sentenza della CGUE (Corte di Giustizia dell’Unione europea). L’Ottava Sezione si è espressa chiaramente il 7 agosto 2018 nell’ambito di una controversia tra la Verbraucherzentrale Berlin eV, un’associazione di consumatori, e la Unimatic Vertriebs GmbH, società di distribuzione, in merito all’informazione concernente il diritto di recesso del consumatore in caso di vendita conclusa in occasione di una fiera commerciale.
Il cliente difeso dall’associazione di consumatori aveva stipulato un contratto di compravendita relativo ad una cucina integrata con la Möbel Kraft, in occasione di una fiera commerciale. In seguito, il cliente ha rifiutato di accettare la consegna della suddetta cucina rivendicando il diritto di revoca. Mentre la Möbel Kraft si è rivolta al Tribunale circoscrizionale di Potsdam, in Germania, chiedendo un risarcimento danni a causa dell’inadempimento del contratto di compravendita.
La Corte europea ha dato ragione al rivenditore con la seguente motivazione:
“L’articolo 2, punto 9, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che uno stand, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di un professionista presso una fiera commerciale, in cui egli esercita le proprie attività pochi giorni all’anno, è un «locale commerciale», ai sensi di tale disposizione, se, alla luce dell’insieme delle circostanze di fatto che accompagnano le attività di cui trattasi, e in particolare dell’aspetto di tale stand e delle informazioni fornite nei locali della fiera stessa, un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto possa ragionevolmente aspettarsi che detto professionista vi eserciti le proprie attività e che gli proponga di concludere un contratto, il che spetta al giudice nazionale verificare”.
Detto semplicemente, la Corte europea equipara la compravendita effettuata in una fiera a quella che avviene in negozio. Lo stand di una fiera commerciale di fatto è un negozio a tutti gli effetti.
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Diritto di recesso: cosa dice il Codice del consumo
Anche le leggi nazionali si sono allineate alle normative europee. Infatti, in Italia, il diritto di recesso (detto anche diritto di ripensamento o diritto di revoca: ad esempio 14 giorni da un acquisto on line) può essere esercitato solo per contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, come indicato espressamente dall’articolo 52 del Codice del consumo. Ciò significa che non potrà essere esercitato nel caso di acquisti effettuati in negozio. Uno stand fieristico è equiparato a un negozio.
Tuttavia, anche il consumatore che acquista in un negozio “fisico” potrà restituire il prodotto acquistato, ma solo nell’ipotesi di prodotti difettosi o danneggiati (diverso dal ripensamento). Il difetto andrà denunciato al venditore entro 2 mesi da quando il consumatore si accorge del difetto e comunque non oltre 2 anni. Qualora tale acquisto sia stato concluso da un professionista e non da un consumatore, la denuncia del vizio andrà comunicata entro 8 giorni. L’acquirente potrà richiedere, a sua scelta, o la riparazione o la sostituzione del prodotto.
Dunque, per chi acquista alle fiere e saloni, non si applica la tutela prevista dal Codice del consumo a beneficio di chi acquista fuori dai locali commerciali.
Comprare allo stand fieristico è come comprare in negozio
In merito al diritto di recesso nelle fiere si erano espressi anche i giudici della Corte di Cassazione italiana già nel 2014, con la sentenza numero 22863/14. Il dispositivo dei giudici in quel caso aveva già stabilito che comprare allo stand è come comprare in negozio, e che per i consumatori non si applica la tutela prevista dal Codice del consumo a beneficio di chi acquista fuori dai locali commerciali.
In quel caso l’oggetto del contendere era un gommone acquistato presso uno stand fieristico del settore nautico. L’acquirente si trovava con evidenti problemi al motore del natante. Dopo varie trattative per risolvere la questione, l’acquirente decise di recedere dal contratto, rivendicando il diritto di recesso stabilito dal decreto legislativo numero 50 del 15 gennaio 1992, normativa poi confluita nel Codice del consumo. Dopo varie battaglie in tribunale, il caso è approdato alla Suprema corte, la quale ha stabilito che non tutti i luoghi aperti al pubblico aderiscono al concetto di luogo che si trova “fuori dai locali commerciali” del venditore. La Corte ha deciso in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria, ossia evitare negoziazioni che possano cogliere di sorpresa il consumatore.
Più trasparenza e consapevolezza negli acquisti
Rispetto a queste decisioni non sono mancate negli anni le polemiche. Tuttavia, l’argomento è l’occasione per affrontare un tema ben più complesso: quello della consapevolezza degli acquisti. La verità è che molti consumatori non sono consapevoli rispetto ai diritti e ai doveri stabiliti dalle normative nazionali e dai regolamenti europei. I venditori, dal canto loro, potrebbero distinguersi nel panorama complicato del libero mercato facendosi carico di scelte etiche e trasparenti.
Quando è previsto il diritto di recesso
Il diritto di recesso consente al consumatore di cambiare idea sull’acquisto effettuato, liberandosi dal contratto concluso senza fornire alcuna motivazione. In tal caso, il consumatore potrà restituire il bene e ottenere il rimborso di quanto pagato. Ricordiamo chiaramente quando e in quali casi è esercitabile questo diritto.
- Il diritto di recesso è previsto per i contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali tra un professionista e un consumatore;
- È previsto per i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
- Per la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
- Nel caso di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
- Per la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
- Per la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
- In caso di fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
- Nel caso di fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
- Per i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
- Quando, dopo la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati, risulta che siano stati aperti dopo la consegna;
- Per la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
- Per i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;
- Per la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
- In caso di fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.
Entro quando può essere esercitato il diritto di recesso
Il diritto di recesso in ambito e-commerce può essere esercitato nel termine di 14 giorni. Quando il venditore non ha adempiuto all’obbligo di informare il consumatore sull’esistenza del diritto di recesso, il termine per il suo esercizio è esteso a 12 mesi.
Se il venditore fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso entro 12 mesi dalla conclusione del contratto, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore è stato informato.
Come esercitare il diritto di revoca
L’utente acquirente ha diritto di non specificare i motivi del recesso.
Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore deve informare il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:
- Utilizzare un modulo tipo di recesso che trovate anche sul sito dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm) da inviare al venditore tramite raccomandata a/r o posta Pec;
- Oppure presentare una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto attraverso una lettera standard che trovate su internet.