Per il ritardo del treno esiste un indennizzo proporzionale all’entità del tempo trascorso, Vediamo cosa dice la legge e come farla rispettare
A seconda dell’entità del ritardo di un treno, le imprese ferroviarie sono tenute ad un rimborso minimo variabile dal 25% al 50% del prezzo del biglietto. Le modalità di richiesta e di ottenimento del rimborso variano a seconda che i treni siano nazionali o regionali. Vediamo di fare chiarezza.
Trasporto con treni nazionali
Qualora sia già prevedibile un ritardo superiore ai 60 minuti, è possibile scegliere una tra queste opzioni:
- il rimborso del prezzo del biglietto, senza alcuna trattenuta, per la parte di viaggio non ancora effettuata;
- Il rimborso del prezzo del biglietto per il viaggio, compresa la parte effettuata, se la prosecuzione non è più utile ai fini del tuo programma iniziale. In questo caso puoi anche richiedere di tornare il prima possibile al punto di partenza;
- Puoi decidere di proseguire verso la destinazione finale nello stesso giorno anche scegliendo un percorso alternativo senza pagare la differenza di sovrapprezzo. Trenitalia può anche autorizzarti a utilizzare un treno di categoria superiore, senza pagamenti aggiuntivi;
- Puoi decidere di proseguire il giorno dopo ed entro le successive 48 h; viceversa, hai diritto al rimborso senza trattenute del biglietto in tuo possesso.
In ragione dell’entità del ritardo,inoltre, si ha diritto a bevande e cibo in quantità ragionevoli, quando possano essere ragionevolmente fornite. Un caso a parte è costituito dalle situazioni in cui non sia possibile proseguire il viaggio nello stesso giorno per soppressione, ritardo o mancata coincidenza con l’ultimo treno serale. In questa circostanza si ha diritto, qualora non siano presenti autoservizi sostitutivi, al pernottamento con trattamento di qualità media.
Trasporto con treni regionali
Nel caso dei treni regionali, se il treno viene soppresso o si verifica un ritardo in partenza superiore a 60 minuti, è possibile ottenere presso tutte le biglietterie un rimborso integrale anche nel caso in cui il biglietto sia già stato convalidato. Sarà la biglietteria a provvedere direttamente al rimborso quando sia in condizione di verificare le circostanze che lo giustificano; in caso contrario, procederà all’inoltro alla Direzione Regionale competente della richiesta presentata in forma scritta.
Nel caso di biglietteria chiusa/assente la richiesta deve essere fatta in forma scritta alla Direzione Regionale competente allegando l’originale del biglietto.
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Biglietti di corsa semplice
Per i biglietti di corsa semplice, nel caso in cui si intenda continuare il viaggio nonostante il ritardo prevedibile superiore ad un’ora, si ha diritto ad una indennità pari al:
–25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
–50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti.
Tale indennità è prevista per viaggi con treni AV Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, IC, ICN ed Espressi, treni Italia-Svizzera o Eurocity o Euronight per il percorso nazionale.
L’indennità è calcolata rispetto al prezzo intero pagato. Sono esclusi gli importi pagati con buono sconto, gli aggiuntivi pagati per l’acquisto del biglietto presso le agenzie di viaggio o con particolari modalità (es. postoclick), i sovrapprezzi per le regolarizzazioni a bordo e gli importi corrisposti per servizi forniti da soggetti terzi.
Quando non si ha diritto all’indennizzo
Ci sono alcune circostanze in cui non si ha diritto all’indennità di cui dovresti essere a conoscenza:
- Ritardo di treni regionali per gli abbonamenti con estensione regionale;
- Ritardo comunicato prima dell’acquisto del biglietto (informazione diffusa tramite media, in stazione o sul sito);
- Ritardo nell’ora di arrivo, anche se con servizi alternativi, inferiore a 60 minuti;
- Per biglietti gratuiti o il cui prezzo sia inferiore a 4 euro.
Come richiedere l’indennitÃ
Trascorsi 20 giorni dalla data del viaggio o dalla scadenza dell’abbonamento e fino a 12 mesi successivi al giorno in cui si è verificato il ritardo, presso le biglietterie di stazione o l’agenzia di viaggio emittente può essere richiesto:
- Il risarcimento in denaro;
- il rilascio di un bonus (valido per l’acquisto di altri biglietti di viaggio, esclusi i biglietti a fasce chilometriche e i biglietti o abbonamenti integrati, senza diritto al resto);
- l’emissione di un nuovo biglietto per un importo pari al bonus spettante.