Con due distinte note istituzionali diramate ai vari reparti territoriali, La Guardia di finanza ha fornito utili chiarimenti riguardanti la nuova normativa relativa alle sanzioni Pos
Con due note istituzionali interne, la Guardia di Finanza ha chiarito in quali circostanze scattano le multe agli esercenti che si rifiutano di accettare pagamenti con il bancomat. Iniziamo col dire che la sanzione ammonta a 30 euro a cui va aggiunto il 4% del valore della transazione negata.
Secondo le indicazioni operative messe a punto dalle Fiamme gialle, la sanzione scatta soltanto se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante, dall’esercente o dal professionista. Quindi se uno degli operatori economici appena citati non ha il Pos ma un cliente non gli chiede di poter pagare con carta o bancomat non scattano le condizioni per le sanzioni.
La circolare si è soffermata anche su di un altro aspetto ovvero che “l’indicazione dei mezzi di pagamento elettronici la cui accettazione dà luogo all’applicazione della sanzione deve ritenersi tassativa”. Quindi, fermo restando il diritto del consumatore di scegliere come saldare il dovuto (sempre nei limiti di utilizzo del contante), “il cedente o il prestatore è sanzionabile quando non accetti pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate e non anche con altri strumenti alternativi al contante”.
Infine, il documento sottolinea che non può scattare nessuna sanzione nei casi di “oggettiva impossibilità tecnica” che ricorre, ad esempio, in presenza di “comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici”.