In vigore direttiva Ue sulla garanzia: più tempo per indicare i difetti del prodotto

Entra il vigore in Italia il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 170 del 2021, pensata per rafforzare i diritti dei consumatori in materia di garanzia legale. Vediamo cosa cambia con il Dlgs 170/2021, che riguarda tutti i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore dopo il 1 gennaio 2022. Come ricorda il Centro tutela consumatori utenti, gli acquisti interessati sono sia quelli in presenza che online, inclusi anche i beni con elementi digitali e gli animali vivi. Nello specifico, spiega Ctcu, “Sono inclusi nel campo di applicazione anche i contratti di fornitura di contenuti o di servizi digitali se incorporati o interconnessi con i beni e forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi”. Dunque se, per esempio, con l’acquisto di un televisore è incluso un abbonamento a un servizio streaming, anche questo rientra nelle novità previste dalla direttiva.

Le principali novità

  1. viene eliminato il termine di 2 mesi, che il consumatore aveva a disposizione, per denunciare il difetto di conformità, a pena di decadenza. Ricordiamo che per difetto di conformità si intende la discrepanza tra quanto promesso alla vendita e quanto realmente ricevuto (un paio di scarpe diverse da quanto richiesto, un tv con caratteristiche tecniche inferiori).
  2. vengono introdotti, attraverso un’elencazione, i requisiti soggettivi e oggettivi che i beni devono avere per considerarsi conformi o meno al contratto.
  3. i difetti che si manifestano entro 1 anno dalla consegna si presumono esistenti già a tale data e grava sul venditore l’onere di dimostrare il contrario. Fino ad oggi questo lasso di tempo era limitato a 6 mesi.
  4. vengono previste apposite disposizioni sui requisiti in materia di beni digitali, tra cui l’obbligo del venditore di provvedere al rilascio di periodici aggiornamenti gratuiti, anche relativi alla sicurezza.

La garanzia convenzionale e le riparazioni

Se il produttore rilascia una garanzia convenzionale di durabilità (il classico esempio di garanzia estesa, oltre i due anni, per i veicoli nuovi) è lui direttamente responsabile delle riparazioni o sostituzioni. Ricordiamo che la garanzia convenzionale può essere sottoposta a condizioni, mentre quella legale vale sempre incondizionatamente.

Eccezione di inadempimento per il consumatore

Questo è molto importante, visto che spesso di fronte a un reclamo, il produttore chiede di pagare comunque tutto il bene: il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi di riparazione, sostituzione o agli altri rimedi previsti dal Codice del consumo.