Le modalità per richiederlo
Le domande, corredate del voucher non utilizzato entro la scadenza e della richiesta di rimborso inviata senza esito all’operatore turistico, dovranno essere presentate entro le ore 12 del 31 dicembre 2021 e dovranno indicare l’atto con cui è dichiarato il fallimento o accertato lo stato d’insolvenza dell’operatore commerciale, unitamente ad un’autocertificazione contenente i dati del richiedente. Nello specifico si tratta di data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale ed eventualmente partita Iva. Anche ai professionisti dunque dovrebbero essere consentita la domanda purché non si trovino in stato d’insolvenza, fallimento o abbiano presentato domanda di concordato preventivo. L’indennizzo sarà erogato entro 120 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande e sarà pari al valore monetario del voucher.
Fondi ripartiti in maniera proporzionale
La consistenza del fondo è pari a 1 milione di euro per l’anno 2021. I 5 milioni per l’anno 2020, inizialmente previsti, non sono infatti più disponibili in quanto, come si legge nelle premesse del decreto, non impegnati entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2020. E siccome è probabile che un milione di euro non sarà sufficiente a soddisfare tutte le richieste, in questo caso, come espressamente contemplato dal decreto stesso, “ai consumatori aventi titolo sono erogati gli indennizzi in misura ridotta, mediante riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti”. Non certo una bella notizia per chi vuole solo che sia rispettato un diritto acquisito.
Centro europeo consumatori: Il paradosso della scadenza
“Siamo lieti di apprendere che sia stato dato seguito all’impegno di indennizzare i consumatori “ – dichiara Maria Pisanò, Direttore del Centro Europeo Consumatori Italia “tuttavia permangono delle perplessità in merito all’attuazione concreta di quanto previsto dal decreto. I voucher emessi in conformità alla normativa emergenziale hanno, infatti, validità 24 mesi, non 18 come scritto nell’atto e dunque, eccezion fatta per quelli relativi ai servizi di trasporto il cui rimborso può essere chiesto dopo 12 mesi, ad oggi, ed entro il 31 dicembre 2021, ben pochi consumatori saranno in possesso di un voucher scaduto e dunque legittimati ad accedere al fondo”. Barbara Klotzner del Centro europeo Consumatori di Bolzano precisa che è “necessario ricordare che i Covid-voucher, secondo la normativa emergenziale, sono solo quelli emessi per contratti con esecuzione prevista tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020 in caso di cancellazione/rinuncia entro il 30 luglio 2020. Ciò implica che molti voucher scadranno e cioè diventeranno rimborsabili, solo a partire dal 2022”. Dunque per chi aspetta un rimborso da un operatore turistico, c’è il rischio del paradosso per cui la richiesta non potrà essere inoltrata perché il voucher, anche se emesso da un soggetto fallito, può essere riscattato solo dopo la data di scadenza prevista per la domanda. E d’altra parte, se l’operatore turistico o il vettore sono insolventi e dunque in una situazione finanziaria critica, che senso ha per il consumatore attendere la scadenza del voucher per tentare di ottenere il rimborso?
Conclude Pisanò: “Le disposizioni attuative del fondo destano alcuni dubbi sull’effettiva realizzazione dell’obiettivo di proteggere i consumatori da eventuali insolvenze o fallimenti degli operatori turistici. Auspichiamo, pertanto, che il fondo venga finanziato anche per l’anno 2022 e che il Ministero del Turismo voglia avviare un dialogo proficuo con le associazioni di consumatori, che, in prima linea, hanno sostenuto e tutelato i viaggiatori sin dalle prime manifestazioni delle nefaste conseguenze della pandemia per la creazione di un fondo di garanzia strutturale ”.