L’Istituto di autodisciplina pubblicitaria si è pronunciata sulla sospensione di uno spot tv in cui Iliad afferma che il 96% degli utenti è soddisfatto dei suoi servizi. Nella ricostruzione del ricorrente, Wind, la voce fuori campo dello spot (“Perché raccontarci storie? Con il 96% di utenti soddisfatti e un’offerta a 7 euro e 99 basta la verità! … Iliad”) seguita dal cartello che campeggia con una promessa inequivocabile (“Iliad – 96% di utenti soddisfatti” – “80 GB minuti e sms illimitati” – “7,99 € al mese” – “Per sempre”) accrediterebbe Iliad come il solo operatore affidabile rispetto agli altri (perché racconta sempre la verità e adotta sempre un comportamento corretto e trasparente nei confronti dei consumatori), traducendosi in un illegittimo attacco denigratorio nei confronti di Wind, e comunque in una comunicazione non veritiera, perché basata su percentuali sovrastimate e su un campione non correttamente formato.
L’Istituto ha dato per buone le ragioni di Wind: al Giurì – si legge nella pronuncia – pare infatti che i dati Ipsos alla base della ricerca siano certamente corretti e fondati, come pure che l’autorevolezza della fonte non possa essere revocata in dubbio. Ciò che viceversa lascia perplessi è la rappresentazione che ne è fornita, il campione di riferimento utilizzato e il rapporto non dichiarato, né provato in sede di giudizio tra la declamata scala di soddisfazione (pari a 8.6) e la percentuale del 96% riportata nello spot. La ambigua e non trasparente selezione, elaborazione e rimaneggiamento di dati diversi e tra loro non omogenei conduce ad un risultato (96%) non verificato e, come tale, in sé decettivo ai sensi dell’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
In realtà, Wind lamentava anche il carattere denigratoria di un altro spot tv che attraverso un gioco di esclamazioni (“i negozi Iliad sono in ogni angolo del globo!”), affermazioni (“Perché raccontarci storie? Con oltre 3.000 punti vendita e un’offerta a 9 euro e 99 basta la verità” – “Iliad”) e precisazioni (“Oltre 3000 punti vendita” “tra cui supermercati e librerie”) rafforzava la reputazione e credibilità di Iliad a prezzo di informative parziali, non complete, né corrette e dunque complessivamente decettive. Tuttavia, in relazione a questo secondo spot, il Giurì non ha rilevato nessuna violazione del Codice dal momento che “la promessa reclamistica di Iliad, tesa a valorizzare la diffusione sul territorio di un operatore ibrido, non pare arbitraria. L’inserzionista, infatti, da subito supera l’ambiguità terminologica tra negozio (“i negozi Iliad sono in ogni angolo del globo!”) e punto vendita (“Perché raccontarci storie? Con oltre 3.000 punti vendita), per poi fornire informazioni corrette e verificabili sui punti vendita effettivamente presenti sul territorio. La precisazione che viene introdotta nel corso del comunicato (“tra cui supermercati e librerie”) evita l’equivoco e il trascinamento tra lanozione di negozio (che offre un servizio di assistenza) e quella di punto vendita (che tale servizio a valore aggiunto evidentemente non offre). Tenuto conto che il Giurì è il giudice dell’ingannevolezza ma non della qualità dei servizi offerti, il secondo spot, nel fornire informazioni corrette sulla rete dei punti vendita presenti sul territorio, non risulta ingannevole ai sensi del Codice”.
LA PRECISAZIONE DELL’AZIENDA:
Iliad ci ha inviato la sua precisazione alla pronuncia del Giurì che pubblichiamo integralmente: “IAP ha respinto due diverse contestazioni riguardo la presunta denigratorietà del nuovo spot iliad, risultato legittimo, e l’operatore ha accolto con stupore l’unica contestazione non respinta da IAP, di cui non si conoscono ancora le motivazioni, che riguarda il rapporto tra il dato di soddisfazione IPSOS e la nota metodologica inserita nello spot. Il dato in questione, risulta comunque molto chiaro e tutte le informazioni che lo riguardano sono pubbliche e disponibili da sempre online a questo link: https://corporate.iliad.it/archivio/comunicatistampa/50“
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