Covid e viaggi saltati, subito i rimborsi per i biglietti ma non per i pacchetti vacanze

COVID_RIMBORSI

Sarà stata una svista, o magari una scelta, fatto sta che il decreto Sostegni convertito definitivamente in legge dalla Camera il 19 maggio scorso, ha fatto salvi i tempi per chiedere i rimborsi dei biglietti aerei, ferroviari e navali annullati l’anno scorso a causa dell’emergenza Covid. I possessori dei voucher ottenuti a fronte della cancellazione delle partenze nel periodo compreso dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, allo scadere dei 12 mesi (molti in queste settimane) potranno richiedere al vettore il rimborso in denaro del “buono” inutilizzato. E la compagnia dovrà provvedere entro 14 giorni.

Vuoi leggere tutte le novità per chiedere i rimborsi o usare i voucher? Clicca sul pulsante verde qui in basso e acquista la tua copia del nuovo numero del Salvagente

Sì, voglio acquistare il numero del Salvagente!

Questa però è solo l’unica buona notizia per i viaggiatori contenuta nel decreto Sostegni perché in realtà, al di là dei titoli di viaggio, il provvedimento ha allungato i tempi di tutti gli altri voucher (dai pacchetti turistici alle palestre passando per i concerti) consentendo alle aziende di spostare più in là il rimborso che spetta ai consumatori. Solo due esempi: i voucher emessi per pacchetti turistici “all inclusive” saltati a causa del lockdown passano da 18 a 24 mesi; addirittura raddoppiata la validità per quelli di concerti, spettacoli teatrali e cinematografici che passano da 18 a 36 mesi. Una vera e propria beffa, come spiega Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti e turismo Confconsumatori: “Sui biglietti il governo ha compiuto una mossa giusta mantenendo il termine dei 12 mesi per chiedere il rimborso. La scelta invece di allungare i tempi per gli altri voucher è davvero scandalosa: significa pensare solo ai bilanci dei tour operator e non anche a quelli delle famiglie!”.

Il contorsionismo dei decreti

La vicenda dei voucher ha interessato, dall’anno scorso a oggi, ben tre decreti e, attraverso un contorsionismo di commi e rimandi, la loro validità – e quindi la possibilità di trasformarli in denaro sonante – è stata via via modificata. Creando non pochi dubbi interpretativi, nelle cui pieghe le aziende di trasporto cercano di non rispettare i diritti dei viaggiatori.
Riavvolgiamo il nastro per capire come stanno le cose, e quale provvedimento ha modificato cosa. Nell’aprile 2020 con la conversione in legge del decreto 18 del 17 marzo, viene stabilito che al posto dei biglietti e dei pacchetti turistici annullati a causa del lockdown il vettore o l’organizzatore possono emettere un voucher di pari importo valevole 12 mesi, trascorsi i quali se ne poteva chiedere la conversione in denaro. Passano pochi mesi e a luglio 2020, con la legge 77, i 12 mesi vengono allungati a 18 ma con un’eccezione prevista dal comma 12 bis: “Limitatamente ai voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall’emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta”. I voucher dei biglietti insomma dopo un anno scadono e possono essere convertiti in moneta sonante. L’ultima contorsione normativa avviene con il nuovo decreto Sostegni e in materia di voucher come recita l’articolo 4 bis “le parole: ‘diciotto mesi’, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ‘ventiquattro mesi’”.

Come presentare la richiesta

A seguire tutte queste “svolte” si rischia il mal di mare. Ci affidiamo all’avvocato Calì della Confconsumatori chiedendogli aiuto per uscire da questi marosi: “Il decreto Sostegni ha allungato i voucher dei pacchetti e modificato ad hoc le disposizioni per palestre e spettacoli culturali e questo è inaccettabile. Sui biglietti invece, non sappiamo se per una svista o per buona volontà, i tempi sono rimasti invariati e quindi si può procedere nel chiedere i rimborsi”.
Con quale modalità? “La norma è chiara – prosegue Calì – ed entro 14 giorni l’azienda deve restituire il valore del voucher in denaro. Tuttavia consigliamo ai passeggeri, dopo i 12 mesi dall’emissione del ‘buono’, di formulare richiesta scritta di rimborso e contestare eventuali dinieghi o intralci nella gestione delle pratiche”.

Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente

Sì! Voglio scaricare gratis il numero di giugno 2023

La data si allunga

Per tutti gli altri voucher invece i tempi del rimborso si allungano. Vediamo nel dettaglio.
La durata del buono dei pacchetti turistici è stata prorogata da 18 a 24 mesi. Il decreto ha anche previsto che “può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio, o può essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa”.
Per i biglietti di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, come i concerti, quelli cinematografici e teatrali, e per i biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura si è addirittura raddoppiata la validità del voucher spostando a 36 mesi dai 18 previsti. “In questo caso – precisa il rappresentante della Confconsumatori – il decreto specifica che relativamente agli spettacoli dal vivo il predetto termine (36 mesi, ndr) si applica a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023. Anche questa è una magra consolazione”.
Le cose non sono andate meglio per i contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. Con le nuove disposizioni è stata introdotta la possibilità dello svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili. Per il voucher, di valore pari al credito vantato, invece, rispetto alla precedente termine di validità annuale è stata introdotta la possibilità di utilizzarlo entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale, fissata al momento al 31 luglio prossimo. “Potrebbe sembrare una riduzione rispetto alla precedente previsione di un anno – conclude sconsolato Calì – ma di fatto è un allungamento: l’indicazione ‘sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale’ non dà una certezza perché ancora nessun sa quando finirà”.
Confconsumatori ricorda che questi buoni dovevano essere emessi secondo questa tempistica:
– se a recedere era stato il vettore questi doveva dare tempestiva comunicazione al passeggero ed emettere il voucher entro i successivi 30 giorni;
– se a recedere era stato il passeggero il vettore doveva emettere il buono entro 30 giorni dalla comunicazione.
“Quindi – spiegano dall’associazione – ogni ulteriore ritardo nell’emissione del voucher non è da considerarsi accettabile ed è ingiustificato”. Dunque chi si fosse visto negato questo diritto ha ancora tempo per farlo valere.