Manutenzione caldaia, gli obblighi da rispettare

MANUTENZIONE CALDAIA

Caro Salvagente, ho un dubbio circa la manutenzione caldaia e l’obbligo di adempiere quella periodica prescritta/disciplinata dal DPR 74/2013 di una caldaia intallata all’interno di un appartamento presso il quale sono stati apposti sigilli anni addietro alla fornitura del gas. Malgrado ciò il tecnico ha ugualmente seguitato a svolgere la sua prestazione per la quale è stato pagato tempestivamente per l’importo richiesto per le prestazioni di: 1) Bollino di Autocertificazione; 2) Manutenzione Ordinaria ;3) Analisi Combustione; 4) Verifica Parametri di Funzionamento)
Imbattendomi infine in questo vostro interessante articolo https://ilsalvagente.it/2015/11/27/caldaia-non-utilizzata-la-manutenzione-e-obbligatoria/ credo di aver avuto conferma al mio dubbio e vi chiedo, a seguito dell’apposizione del sigillo del contatore gas, come occorra procedere per essere “esentati” dall’obbligo di legge di cui sopra: è necessaria ulteriore comunicazione ufficiale a qualche ente? Se sì, a quale?

Matteo Cornacchia

Caro Matteo, abbiamo girato i suoi dubbi a Valentina Masciari, responsabile utenze diell’associazione di consumatori Konsumer Italia che ci aiuta in queste questioni. Ecco cosa ci ha risposto.

La manutenzione periodica della caldaia, è obbligatoria, sia per garantire adeguate performance di funzionamento, e da questo punto di vista soddisfa l’interesse diretto del proprietario, sia, soprattutto, per ragioni di sicurezza e quindi, in tal caso, risponde sia all’interesse del proprietario che della collettività.

Ricordo, che esiste un obbligo di manutenzione, diciamo ordinaria, per garantire le prestazioni della caldaia, e questa manutenzione è a carico dell’occupante dell’immobile, che trasferisce su un soggetto terzo, il tecnico specializzato, l’attuazione di tale controllo.

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In genere, questa manutenzione deve essere eseguita ogni anno ma, in ogni caso, la frequenza viene indicata nel libretto d’uso/manutenzione che accompagna ciascun apparato. Il manutentore rilascia poi un report, compilando l’apposito spazio presente nel libretto.

Il secondo tipo di controllo, è la prova di efficienza energetica o prova fumi e va eseguito sempre in occasione della manutenzione ordinaria ma, con cadenze diverse in base al combustibile con il quale la caldaia viene alimentata: ogni quattro anni per le caldaie alimentate a metano, ogni due anni per quelle alimentate a pellet o a legna. Al termine di questa verifica, viene redatto un rapporto di controllo sull’efficienza energetica.

Sulla frequenza, inoltre, le singole Regioni, possono avere stabilito scadenze differenti, quindi bisogna sempre verificare la singola normativa regionale.

Questo un breve riepilogo delle regole esistenti in materia.

Per il caso specifico esposto dal lettore, si ha un impianto termico non alimentato da alcuna fornitura, aspetto questo fondamentale per il suo funzionamento.

Vengono quindi meno gli obblighi di sicurezza e quelli di performance. Di conseguenza, non devono essere eseguiti controlli su caldaie come la sua, non in servizio; tale stacco o inutilizzo, va segnalato sul libretto che accompagna ogni caldaia e magari comunicato anche alla Regione di appartenenza, verificando sempre la normativa di ogni singola Regione.

Per quanto riguarda infine, il comportamento del tecnico, consiglio di  verificare che il fermo della caldaia sia stato indicato almeno sul libretto e quindi discutere direttamente con il tecnico stesso, chiedendo ragione “dell’imposizione” della verifica senza che ci fossero i presupposti.

Gli obblighi sopra riportati, chiaramente dovranno essere assolti e quindi ripresi, nel caso di nuova alimentazione dell’impianto termico.