Dal 16 ottobre, salvo proroghe dello stato di emergenza per Covid-19, lo smart working dovrà essere autorizzato attraverso un accordo scritto tra dipendente e datore di lavoro. Le modalità facilitate di attivare il lavoro agile infatti al momento cessano il 15 ottobre e, come spiegano le Faq del ministero del Lavoro, dal giorno successivo “dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81”. E quindi sarà necessario sottoscrivere un accordo individuale con la propria azienda che regoli il telelavoro: un accordo che può valere anche pochi giorni e che potrà essere anche reiterato nel tempo.
L’accordo, precisa il Sole 24 ore on line, dovrebbe essere notificato e inviato al ministero del Lavoro tramite la procedura informatica standard che al momento prevede ancora il caricamento del singolo file in formato pdf.
Resta invece in vigore fino al 31 dicembre la possibilità di attivare lo smart working qualora un figlio di età inferiore a 14 anni sia in quarantena magari perché si è verificato un caso di positività a scuola, come prevede l’articolo 5 del decreto legge 111/2020 sulla ripresa dell’attività scolastica. Se poi l’attiivtà del genitore non può essere svolta da remoto, la norma prevede, in alternativa, che uno dei due genitori potrà chiedere un congedo straordinario retribuito al 50%. Ricordiamo, infine, che queste due opzioni possono essere esercitate da uno solo dei due genitori se entrambi lavorano e non sono fruibili se almeno uno già è in smart working o non lavora.