Per evitare una sanzione per pubblicità scorretta, Eolo, la compagnia che fornisce connettività internet via radio, per raggiungere anche luoghi non raggiunti dal cavo, ha dovuto cambiare alcuni claim contenuti nelle sue comunicazioni destinate ai consumatori. Il procedimento aperto dall’Antitrust, infatti le campagne pubblicitarie sui servizi di connettività a internet, e “avrebbe diffuso informazioni non rispondenti al vero e/o omesso informazioni rilevanti in merito al loro prezzo”.
Velocità massima a pagamento
L’antitrust spiega: “Eolo, nel promuovere, sul proprio sito internet, le offerte “Eolo Super”, “Eolo Professional Expert” e “Eolo Professional Plus” avrebbe utilizzato claim che enfatizzavano le massime prestazioni ad un determinato prezzo, senza evidenziare che la massima velocità di navigazione pubblicizzata era ottenibile esclusivamente attivando un’opzione aggiuntiva a pagamento denominata “Cento” o “Ultra” (il cui costo era di 10 euro al mese, 6,90 euro in promozione), in prova gratuita solo per il primo mese”. La condotta avrebbe indotto i consumatori e le microimprese a ritenere di acquistare al prezzo fisso mensile pubblicizzato (29,90 € o 36,90 €, a seconda delle offerte) un servizio che consentiva di navigare alla massima velocità pubblicizzata (100 Mb/1Gb) quando, al contrario, fatta eccezione per il mese di gratuità delle opzioni “Eolo Cento” e “Eolo Ultra”, il prezzo da pagare per fruire delle massime prestazioni sarebbe stato, a regime, più elevato.
Per sempre? niente affatto
L’azienda, “inoltre, promuoveva le proprie offerte di connettività a internet utilizzando il claim “per sempre” con riferimento al prezzo. Tale indicazione appariva in contrasto con quanto indicato nelle schede di dettaglio delle singole offerte, dalle quali si evinceva che il prezzo pubblicizzato “per sempre” corrispondeva a un prezzo “in promozione”, applicabile non in via definitiva, bensì limitatamente al periodo di durata della promozione stessa (in genere 24 mesi)”.
Gli impegni di Eolo per evitare le sanzioni
Per evitare sanzioni, Eolo si è impegnato a: modificare le note legali presenti nelle proprie comunicazioni commerciali relative alle offerte “Eolo Super”, riportando nelle nuove note legali degli spot televisivi e radiofonici, nonché delle brochure “la precisazione del periodo di prova gratuito in modalità ‘Try&Buy’ e del prezzo delle opzioni cento/ultra per il periodo successivo al mese di prova gratuito”; modificare “la pagina del sito web istituzionale ove sono pubblicizzate le varie offerte disponibili, in modo da precisare ulteriormente le caratteristiche relative alle opzioni cento/ultra, con particolare riferimento al prezzo applicato al termine del periodo di prova gratuita di un mese”. Eolo procederà anche ad una “migliore dislocazione delle informazioni all’interno della pagina web in modo da assicurare un maggiore risalto degli elementi rilevanti.
Con riferimento alla condotta relativa al claim “per sempre”, Eolo si impegna ad eliminare detto claim dai propri spot e comunicazioni commerciali. Inoltre, in relazione alle offerte con il claim“per sempre”, Eolo “si impegna, anche in deroga alle previsioni contenute nelle condizioni generali di contratto, ovvero in deroga a quanto stabilito dall’art. 70 del Codice delle Comunicazioni, a non apportare unilateralmente modifiche contrattuali che riguardano l’elemento prezzo, nemmeno per eventuali esigenze correlate al ripristino del sinallagma negoziale in ragione di eventi imprevisti o imprevedibili”.
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Se entro 60 giorni a partire dal 17 agosto, Eolo non manterrà fede alle promesse, andrà incontro a una multa da 10mila a 5 milioni di euro.