Due nuove sentenze della Corte di Cassazione danno ragione a degli automobilisti che avevano fatto ricorso contro una multa scattata grazie all’autovelox. La richiesta del guidatore viene accolta perché, come ribadito dalle ordinanze 1776/20 e 11869/20, pubblicate il 18 giugno sul ricorso di due automobilisti in due distinte cause, in materia di autovelox, non è sufficiente che il verbale attesti come lo strumento sia stato “debitamente omologato e revisionato”, ma è l’ente che effettua la rilevazione a dover dimostrare il “perdurante funzionamento” dell’apparecchiatura nell’accertamento della violazione nel tempo, come riporta lo sportello dei diritti.
Autovelox revisionato o omologato?
Per avere un’interpretazione chiara della novità che arriva dalla Cassazione e per capire se e quando è il caso di fare ricorso contro un autovelox, abbiamo interpellato Enrico De Vita, giornalista, ingegnere, esperto automobilistico e di normativa stradale: “Le sentenze dicono che nel verbale della multa dev’essere indicato il numero dell’omologazione, insieme alla data di omologazione o approvazione, e dell’ultima taratura. Se ci sono queste indicazioni, il ricorso può essere fatto tranquillamente, invocando la non conformità dell’apparecchio”. L’autovelox, infatti, deve essere stato ritarato in una data anteriore a un anno. Se gli agenti non rispondono al prefetto o al giudice di pace che appunto il dispositivo è in regola perché è stato revisionato meno di un anno fa, spiega De Vita, “il ricorso è vinto per mancanza delle indicazioni stabilite dalle recenti sentenze e dal codice della strada. In ogni caso è difficile che se i dispositivi sono in regola le indicazioni non siano scritte sul verbale”. Il numero dell’autovelox deve essere indicato sul verbale, così come naturalmente la data della multa. Con queste informazioni sarà facile capire quando è il caso di fare ricorso.