Cuoio, finta pelle e altri materiali: ecco come riconoscerli dall’etichetta delle scarpe

Il mercato delle calzature, grazie anche alle vendite online e alla globalizzazione dei commerci, è sempre più invaso di scarpe provenienti da tutto il mondo. Le fatture e la qualità cambiano molto, ma anche i prodotti di valore più modesto sono fatti sempre più spesso con un’apparenza in grado di ingannare. Per questo è importante saper leggere bene le etichette per distinguere il tipo di materiale usato, a partire da quello che la legislazione consente e quello che vieta. In tal senso viene in aiuto la guida preparata da Unioncamere e Ministero dello Sviluppo economico da cui prendiamo le informazioni che riportiamo di seguito. Per poter circolare liberamente nel mercato europeo le calzature, che siano scarpe eleganti o sportive, sandali, stivali, pantofole, scarpe da ballo, scarponi da sci, calzature usa e getta, calosce ecc., devono essere tutte accompagnate da una corretta etichettatura che ne specifichi la composizione delle varie parti. Gli obblighi di legge si applicano anche a parti di calzature messe in commercio separatamente.

Le eccezioni

Sono escluse dagli obblighi di etichettatura le scarpe d’occasione usate, le calzature aventi caratteristiche di giocattolo, le calzature di protezione individuale

Quali informazioni deve contenere obbligatoriamente l’etichetta?

L’etichetta a norma di legge deve fornire informazioni relative al materiale di cui sonofatte – almeno per l’80% – le tre parti che compongono la calzatura, ovvero:

1 – TOMAIA
superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna, esclusi accessori e rinforzi (fibbie, occhielli, bordure, etc.).

2 – RIVESTIMENTO DELLA TOMAIA E SUOLA INTERNA
fodera e sottopiede che costituiscono l’interno della calzatura.

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3 – SUOLA ESTERNA
superficie inferiore della calzatura soggetta a usura abrasiva e attaccata alla tomaia.

Se nessun materiale raggiunge almeno l’80%, l’etichetta deve recare informazioni sui duemateriali principali.

L’etichetta, inoltre deve:
• essere scritta in lingua italiana o contenere i simboli previsti dalla normativa,di dimensioni tali da rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell’etichetta;
• essere ben visibile, saldamente applicata e accessibile e non deve indurre in errore ilconsumatore;
• essere apposta su almeno una delle due calzature e può essere stampata, incollata,goffrata o applicata a un supporto attaccato.

I simboli per riconoscere il materiale

CUOIO
La pelle o il pellame di un animale che ha conservato la struttura fibrosa ori- ginaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati o no.

CUOIO RIVESTITO
Pelle rivestita o accoppiata a colla con altro materiale. Il rivestimento deve essere inferiore a un terzo dello spessore totale del prodotto, ma superiore a 0,15 mm. Lo strato sottile di cuoio può essere accoppiato con altro materiale pressato come cartone, gomma, stoffa, etc.

MATERIE TESSILI
Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute.

ALTRE MATERIE
Materiali non compresi nelle fattispecie sopra indicate (gomma, sughero, polimeri, legno, etc.).

Quando il cuoio non può chiamarsi cuoio

il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l’aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme, non possono essere denominati cuoio. Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici. La dicitura “cuoio pieno fiore” si applica alla pelle con grana originaria, ovvero quando l’epidermide è stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.

Le informazioni facoltative che si possono trovare in etichetta

È possibile integrare – in maniera volontaria – le informazioni obbligatorie con altre indi- cazioni supplementari, purché siano conformi al buon uso commerciale, come ad esempio indicazioni sulla qualità dei materiali impiegati e delle finiture. Le informazioni facoltative, che devono essere riportate in una lingua ufficiale dell’Unione Europea, non possono sosti- tuire quelle obbligatorie relative alla composizione del prodotto. Le indicazioni facoltative, se applicate, devono essere chiare, leggibili e veritiere e non devono indurre il consumatore in errore.

Il marchio “Vero Cuoio” segnala al consumatore che il materiale su cui è impresso è cuoio. Si tratta di un marchio volontario ed è rilasciato dal “Consorzio vero cuoio italiano”.

Il marchio “Vero Cuoio Italiano” viene attribuito al cuoio di qualità superiore, conciato con estratti di origine vegetale e prodotto in Italia unicamente dalle concerie aderenti al Consorzio Vero Cuoio.

Per l’attribuzione della dicitura “made in Italy” ad un prodotto nito, attualmente l’unico parametro è la normativa doganale europea (Codice Doganale Comunitario REG. 2913/92/ CEE e le disposizioni d’applicazione REG. 2454/93/CEE).

Il fabbricante di suole può specificare l’origine italiana del prodotto apponendo la dicitura “suola prodotta in Italia” esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicituradeve essere apposta in italiano o in altra lingua uf ciale della Comunità (D.M. 30 gennaio 2001).

Ci sono altre informazioni obbligatorie da inserire in etichetta?

Oltre alle informazioni sui materiali che compongono le calzature, l’etichetta (e/o l’imbal-laggio) deve contenere l’identità e gli estremi del produttore. Per identità del produttore si intende il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo (es. denominazione o ragione sociale) e indirizzo completo postale del fabbricante o del suo mandatario nel-la Comunità Europea o dell’importatore (l’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato). Per tipo di prodotti si intende invece marca, modello,articolo, lotto, codice, codice a barre.

I doveri del produttore

Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nell’Unione Europea è tenuto a fornire l’etichetta ed è responsabile dell’esattezza delle informazioni contenute. Inoltre deve in- dicare l’identità e gli estremi del produttore e le informazioni per rintracciare l’origine dei prodotti (per es. codice prodotto). Qualora né il fabbricante né il rappresentante abbiano sede nel territorio dell’Unione Europea, gli obblighi sopra indicati sono di competenza del primo operatore commerciale comunitario. Il venditore al dettaglio deve preoccuparsi di verificare la presenza dell’etichetta sulle calzature che vende e deve assicurare l’esposizione nei luoghi di vendita al consumatore finale, del cartello illustrativo della simbologia prescritta dalla normativa. Il venditore al dettaglio deve inoltre conservare e fornire la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di 10 anni dalla data di cessione al consumatore finale (art. 104 decreto legislativo n. 206/2005).

Chi vigila sul mercato?

Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza. L’accertamento delle violazioni è svolto dalle Camere di commercio territorialmente competenti, nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli  e dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria- Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Camere di commercio territorialmente competenti.  L’attività di vigilanza è svolta mediante controllo visivo-formale o analisi di campione e può essere effettuata sulle calzature presenti presso luoghi di produzione e di distribuzione.