Corte di giustizia europea: l’aceto balsamico non è solo di Modena

L’aceto balsamico non è solo quello di Modena. La protezione della denominazione scatta solo quando è completata dal nome del luogo ovvero Aceto balsamico di Modena.

È questo il verdetto della Corte di giustizia europea del Lussemburgo secondo la quale l’Igp, l’Indicazione geografica protetta, è tutelata e tutelabile solo nella parte “geografica” della denominazione (il nome completo con la città di riferimento) e questo ovviamente apre la possibilità di poter usare liberamente i termini “aceto balsamico” sul mercato.

In sostanza non si può contraffare il marchio “Aceto balsamico di Modena”, ma non è contraffazione scrivere “aceto balsamico” sulle etichette di un prodotto ottenuto in un’altra parte geografica o in un altro stato. È la provenienza dall’area modenese a rendere specifico e caratteristico il prodotto registrato e protetto da Igp ma i termini “aceto balsamico” non sono distintivi e quindi non possono essere usati esclusivamente.

La diatriba si era innescata dal fatto che una società tedesca la Balema produce ed etichetta prodotti a base di aceto proveniente da vini del Baden e utilizza il termine “deutscher balsamico”. Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, associazione di produttori dell’ Aceto Balsamico di Modena Igp, ha chiesto in passato alla Balema di cessare l’utilizzo del termine “balsamico” e di fronte al diniego ha adito le vie legali fino ad arrivare al Tribunale del Lussemburgo.

Da notare che la presunta contraffazione dalla Germania arriva dopo lo scandalo scoppiato in Italia la scorsa primavera proprio sull’aceto balsamico di Modena Igp che ha coinvolto marchi prestigiosi come il De Nigris.

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La Corte Ue infine ha sanciato anche che i termini comuni non tutelabili in quanto tali compaiono nelle Dop, le denominazioni di origine protetta, registrate “Aceto balsamico tradizionale di Modena»” e “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”. Due diciture che non pregiudicano la protezione dell’Igp modenese.